COMMENTI LA
C.D. “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” |
Nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2026 è contenuta
la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d.
“rottamazione-quinquies”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della
riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023, di seguito esaminata.
DEBITI OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni,
interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo
di aggio, riguarda le somme:
· derivanti dall'omesso versamento di:
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imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo
automatizzato e formale.
Va
evidenziato che nelle rottamazioni precedenti non era prevista la necessità che
le somme risultanti dai carichi fossero connesse alle dichiarazioni annuali e
alle attività di controllo automatizzato e formale delle stesse. La limitazione
ora introdotta non consente di effettuare la definizione con riferimento, ad
esempio, alle imposte di registro e di successione e donazione;
-
contributi
previdenziali INPS,
esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
· affidate all’Agente della riscossione a titolo di
capitale;
· maturate a favore dell’Agente della riscossione a
titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di
pagamento.
La definizione agevolata interessa
anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei
procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la
composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché per ristrutturazione dei
debiti del consumatore e concordato minore.
Inoltre possono essere estinti:
· pur se con riferimento ad essi si è determinata
l’inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi
affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017
oggetto di:
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6,
comma 2, DL n. 193/2016);
-
definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al
2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazione-bis”);
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”);
-
definizione
agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche
in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex
art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018);
-
riapertura
della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017
(“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n.
34/2019);
· i debiti relativi a carichi affidati all'Agente
della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per i quali al
30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione, oggetto di:
-
definizione
agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al 30.6.2022 (“rottamazione-quater”);
-
riammissione
alla “rottamazione-quater” per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti
dalla stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto
dovuto.
Relativamente alle sanzioni
amministrative per le violazioni del Codice della Strada la
“rottamazione-quinquies” è consentita limitatamente agli interessi e
alle somme maturate a titolo di aggio.
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I dati necessari per l’individuazione
dei carichi definibili sono messi a disposizione del debitore nell’area
riservata del sito Internet dell’Agente della riscossione. |
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata
in esame non può essere richiesta per i debiti risultanti da singoli
carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022 per
i quali al 30.9.2025 sono state versate tutte le rate scadute a tale data,
oggetto di:
· definizione agevolata dei carichi dall'1.1.2000 al
30.6.2022 (“rottamazione-quater”);
·
riammissione alla
“rottamazione quater” per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla
stessa a causa dell'omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.
MODALITÀ DI ADESIONE
Il soggetto interessato
deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della
definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
· entro il 30.4.2026 (entro tale termine è altresì possibile integrare una dichiarazione già
presentata);
· utilizzando l'apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di
rate scelto e la pendenza di giudizi riguardanti i carichi oggetto di
definizione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio, che comporta l'inefficacia delle
sentenze di merito / Provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non
passati in giudicato, richiede:
· l’effettivo perfezionamento della definizione, che si
realizza con il pagamento della prima rata / unica soluzione delle somme
dovute;
· la produzione in giudizio della domanda di definizione
nonché della documentazione attestante il pagamento della prima rata / unica
soluzione.
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Per beneficiare degli effetti della
definizione la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, a
seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le
somme dovute relativamente ai carichi in esame. |
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30.6.2026 l’Agente della riscossione comunica al
debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate (non
inferiore a € 100) nonché la data della relativa scadenza.
Come sopra accennato, il pagamento di quanto dovuto può
essere effettuato:
· in unica soluzione entro il 31.7.2026;
· in un massimo di 54 rate bimestrali di
pari importo, come segue.
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1° rata |
31.7.2026 |
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2° rata |
30.9.2026 |
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3° rata |
30.11.2026 |
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dalla 4° alla 51°
rata |
31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di
ogni anno, dal 2027 fino al 2034 |
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dalla 52° alla 54°
rata |
31.1, 31.3 e 31.5.2035 |
È previsto che:
-
dall’1.8.2026
sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (si
rammenta che nelle precedenti “edizioni” della rottamazione gli interessi erano
fissati al 2%);
-
non
è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato utilizzando le seguenti
modalità:
· mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore
nella domanda di definizione;
· mediante i moduli precompilati resi disponibili
dall’Agente della riscossione sul proprio sito Internet;
· presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della
presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne
costituiscono oggetto:
· sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza,
nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la
definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione (al 31.7.2026 le dilazioni sospese sono
automaticamente revocate);
· l’Agente della riscossione non può iscrivere
nuovi fermi amministrativi / ipoteche, avviare nuove azioni esecutive
ovvero proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non
abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
· il debitore non è considerato inadempiente ai sensi
degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi
d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
· in caso di definizione agevolata dei debiti
contributivi, il DURC è rilasciato a seguito della presentazione da parte del
debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata.
MANCATO VERSAMENTO SOMME DOVUTE
La definizione agevolata
in esame non produce effetto, con conseguente ripresa della decorrenza dei
termini di prescrizione / decadenza, in caso di mancato / insufficiente
versamento:
· dell'unica rata,
in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
· di 2 rate, anche non consecutive;
· dell'ultima rata.
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Va evidenziato che non è prevista
la “tolleranza” di 5 giorni concessa per i versamenti delle
rate relative alla “rottamazione-quater”. |