Chiarimenti intrepretativi
Novità Fiscali
18:38 14-02-2014
OGGETTO: Chiarimenti interpretativi in merito alle modalità di pagamento dei
canoni di locazione di unità abitative (articolo 1, comma 50, legge 27
dicembre 2013 n. 147)
A seguito di richieste di chiarimenti provenute a questa amministrazione su
indirizzo dell’Agenzia delle Entrate, si forniscono talune delucidazioni sull’obbligo di
provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e
forme che escludano l’uso del contante, introdotto dall’articolo 1 comma 50 della Legge
27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: “legge di stabilità 2014”).
La norma testualmente recita: “All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per
quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente,
quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne
assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per
l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del
conduttore”.
Preliminarmente, si precisa che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate
ai sensi del d.lgs. n. 231/07, con finalità di prevenzione del riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo, rileva unicamente il limite stabilito dall’art. 49 del citato
decreto ai sensi del quale “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi
ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(…)”.
Per le predette finalità, la citata norma ritiene “critiche” unicamente le
movimentazioni di contante eccedenti la soglia fissata dalla legge e non intermediate da
soggetti all’uopo autorizzati, quali che siano la causa o i motivi della transazione.
D’altra parte, la ratio sottesa a norme del tenore di quella testé citata è da
rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione
nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando, con
strumenti che garantiscano la tracciabilità della transazione, il rischio insito nella
velocità di circolazione del contante - e di altri titoli di pagamento al portatore - e nella
non riconducibilità del contante stesso all’inequivoca titolarità di un soggetto
determinato.
Per quanto qui rileva, deve conseguentemente desumersi che, fermo il limite di
carattere generale di cui all’art. 49 d.lgs. n. 231/07, la finalità di conservare traccia delle
transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi
soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara,
inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro
contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei
patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali
previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.