COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO MILLEPROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE IN
LEGGE |
Sulla G.U. 24.2.2025, n. 45 è stata pubblicata la Legge n.
15/2025 di conversione del DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”.
In sede di conversione, oltre alla conferma delle
disposizioni contenute nel Decreto originario, è stata introdotta una serie di
novità, di seguito illustrate.
DELIBERE IMU 2024 PUBBLICATE ENTRO IL 7.2.2025
In sede di conversione è
stata estesa anche per il 2024 la disposizione, di cui all’art. 1, comma
72, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), originariamente limitata al 2023, che
dispone la deroga dell’ordinario termine di approvazione e pubblicazione delle delibere
/ regolamenti IMU individuato dall’art. 13, comma 15-ter, DL n. 201/2011
(28.10 dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce).
In particolare i predetti
atti si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il
2024 anche se inseriti nel portale del Federalismo fiscale entro il
30.11.2024 e pubblicati sul portale stesso entro il 7.2.2025.
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Qualora dall’IMU calcolata sulla base
dei nuovi atti pubblicati entro il 7.2.2025 e quella versata entro il
16.12.2024 in base alle delibere / regolamenti allora vigenti risulti una
differenza, va effettuato il versamento / può essere richiesto il rimborso.
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REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO RELATIVI ALL’IMU
Per assicurare l’ordinario svolgimento
delle attività di alimentazione del Registro degli aiuti di Stato (RNA), è
confermato il differimento al 30.11.2025 (in precedenza 30.11.2024) del
termine per la registrazione da parte dei Comuni delle misure straordinarie
concesse ai fini IMU nell’emergenza COVID-19.
ESENZIONE EMISSIONE FATTURA
ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE
In sede di conversione, per i soggetti
tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è stato esteso fino
al 31.12.2025 (in precedenza 31.3.2025) il divieto di emissione della
fattura elettronica previsto dall’art. 10-bis, DL n. 119/2018.
In merito si
rammenta che l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 ha esteso il divieto di
fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni
sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le
disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che
non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti delle persone fisiche”.
Il divieto di fatturazione elettronica
opera quindi con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone
fisiche. Per effetto della proroga in esame, pertanto, fino al 31.12.2025 le
fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non
dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.
NOVITà IVA ENTI ASSOCIATIVI
È confermata la modifica dell’art. 1,
comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) per effetto della quale, in attesa
della razionalizzazione della disciplina IVA per gli Enti del Terzo settore
prevista dalla Riforma fiscale, si applicheranno a decorrere dall’1.1.2026
(anziché dall’1.1.2025) le disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL
n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia la soppressione del regime di
esclusione IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate
da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione
dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72.
ASSEMBLEE “A
DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI
In sede di conversione sono state
prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31.12.2025 (in precedenza,
31.12.2024) le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d.
“Decreto Cura Italia”.
In particolare, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie:
· il voto può essere espresso per via
elettronica / per corrispondenza;
· l’assemblea può svolgersi, anche
esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4,
2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente /
segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
· le srl possono consentire che l’espressione
del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso
espresso per iscritto.
CREDITO
D’IMPOSTA ZLS
In sede di conversione è stato esteso
agli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 15.11.2025 il credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive
ubicate nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Per la fruizione del credito la comunicazione
delle spese sostenute dall’1.1.2025 e di quelle che si prevedono di
sostenere entro il 15.11.2025 va inviata all’Agenzia delle Entrate dal 22.5
al 23.6.2025.
A pena di decadenza dell’agevolazione è
altresì richiesto l’invio, dal 20.11 al 2.12.2025, della comunicazione (ex
post) delle spese sostenute nel periodo agevolato.
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Il credito d’imposta spettante è pari
all’importo risultante dalla comunicazione ex post moltiplicato per la
percentuale resa nota dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico
Provvedimento, nel rispetto del limite di spesa pari a € 80 milioni. |
RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE-QUATER
L’adesione alla c.d.
“rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n.
197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza
sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo
di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della
riscossione nel periodo 1.1.2000 - 30.6.2022.
A tal fine il soggetto interessato
doveva:
· presentare all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
· effettuare il pagamento in unica
soluzione / massimo 18 rate delle somme:
−
affidate
all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
−
maturate a
favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure
esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Il termine di pagamento in unica
soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato
al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad
opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”.
Tale Decreto ha altresì prorogato (dal
30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata,
confermando la scadenza delle restanti rate al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di
ciascun anno, a decorrere dal 2024.
Con l’art. 3-bis, DL n. 215/2023 è stata
disposta la rimessione in termini per i soggetti che non avevano effettuato,
entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la
proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo la possibilità di
effettuare entro il 15.3.2024 (con la tolleranza, non superiore a 5 giorni,
nella tardività del versamento), il versamento delle rate da corrispondere nel
2023 e della rata scadente il 28.2.2024.
Recentemente, in sede di conversione del DL n. 202/2024,
c.d. “Decreto Milleproroghe” è stato introdotto l’art. 3-bis che dispone una
nuova rimessione in termini a favore dei soggetti che al 31.12.2024 sono
decaduti dalla definizione agevolata dei predetti debiti.
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La decadenza dalla
“rottamazione-quater” si determina in caso di mancato pagamento /
pagamento insufficiente / tardivo (oltre i 5 giorni di “tolleranza”) anche
di una sola rata. |
Rimessione in termini
dei pagamenti dei debiti scaduti al 31.12.2024
Per effetto di quanto stabilito dal
citato art. 3-bis, limitatamente ai debiti compresi nella dichiarazione di
adesione alla “rottamazione-quater” presentata entro il 30.6.2023, i
soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa
dell’omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle
somme dovute, possono essere riammessi alla stessa.
La remissione in termini riguarda
esclusivamente i debiti, compresi nell’originaria domanda, scaduti
entro il 31.12.2024 e, in particolare, come evidenziato dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione nell’Avviso 25.2.2025 pubblicato sul proprio sito Internet “rientrano
... nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un
piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:
· non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in
scadenza fino al 31 dicembre 2024;
· per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in
scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in
ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o
per un importo inferiore a quello dovuto”.
Per i soggetti che hanno regolarmente effettuato i
pagamenti in scadenza entro il 31.12.2024 non è possibile usufruire
della riammissione alla rottamazione-quater.
|
Tali soggetti, come evidenziato dalla
stessa Agenzia, dovranno “proseguire con il piano di pagamento già in
corso e pertanto versare la prossima rata” in scadenza il 28.2.2025 (o
meglio, il 5.3.2025 considerati i 5 giorni di tolleranza) “e proseguire i
successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro
possesso”. |
Ai fini della remissione in termini:
· va presentata un’apposita
dichiarazione entro il 30.4.2025.
|
Le modalità, esclusivamente
telematiche, di presentazione della dichiarazione saranno rese
disponibili dall’Agenzia delle Entrate-riscossione entro il 16.3.2025. Nella domanda dovranno
essere indicati, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della
riammissione, anche le modalità con le quali sarà effettuato il pagamento di
quanto dovuto; |
· il debito da saldare entro il
31.12.2024, sul quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere
dall’1.11.2023, va corrisposto alternativamente:
− in unica soluzione, entro il 31.7.2025;
− in un massimo di 10 rate consecutive,
di pari importo, alle seguenti scadenze:
− la
prima e seconda rata rispettivamente entro il 31.7 e 30.11.2025;
− le
restanti rate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 del 2026 e 2027.
L’Agente della riscossione, entro il 30.6.2025, comunica
l’ammontare complessivo di quanto dovuto e quello delle singole rate nonché la
relativa scadenza.
RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE-QUATER
IN CASO DI DECADENZA AL 31.12.2024 |
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Presentazione domanda |
Entro il 30.4.2025 |
||
Comunicazione
somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione |
Entro il 30.6.2025 |
||
Versamento |
Unica soluzione / prima rata (max 10) |
entro il 31.7.2025 |
|
Rate
successive |
entro
il |
30.11.2025 |
|
28.2.2026 |
|||
31.5.2026 |
|||
31.7.2026 |
|||
30.11.2026 |
|||
28.2.2027 |
|||
31.5.2027 |
|||
31.7.2027 |
|||
30.11.2027 |
|
È ammessa la tolleranza, non
superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. |
Considerato che l’omesso / tardivo
pagamento anche di una sola rata ha determinato la decadenza dalla
“rottamazione-quater” e il venir meno dell’originario piano di rateazione, a
seguito della riammissione il nuovo piano di rateazione elaborato
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in base alla domanda presentata entro il
30.4.2025 ricomprenderà, oltre a quanto non corrisposto entro il 31.12.2024,
anche le rate del piano originario in scadenza nel triennio 2025 - 2027.
Di conseguenza per i soggetti
decaduti al 31.12.2024 non è obbligatorio procedere al versamento della rata in
scadenza il 28.2.2025 (5.3.2025), in quanto anche il relativo importo sarà
incluso nel nuovo piano.
Nel citato Avviso l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione evidenzia comunque che “il nuovo importo complessivo
dovuto a titolo di Definizione agevolata, terrà conto di eventuali pagamenti
che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente
all’intervenuta «decadenza» del piano agevolativo originario,
con riferimento alla quota parte imputata a titolo di «capitale»”.
Effetti della
riammissione
Per effetto del richiamo, ad opera del
citato art. 3-bis alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, anche a
seguito della presentazione della nuova domanda di definizione, per i
carichi che ne costituiscono oggetto:
· sono sospesi:
−
i termini
di prescrizione / decadenza;
−
fino alla
scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli
obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di
presentazione;
· l’Agente della riscossione non può:
−
avviare
nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente
avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
−
iscrivere
nuovi fermi amministrativi / ipoteche;
· il debitore non è considerato
inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini
dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei
confronti della P.A.;
· in caso di definizione agevolata dei
debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n.
50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della
dichiarazione di avvalersi della definizione.
|
Considerato che tali effetti si
determinano già all’atto della presentazione della domanda, risulta opportuno
presentare la stessa quanto prima, al fine di ottenere un’anticipazione
dei benefici. |
5‰ ONLUS
È confermata la modifica dell’art. 9,
comma 6, DL n. 228/2021 con la quale è prorogata di un ulteriore anno la
possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5‰.
Considerato il “ritardo”
dell’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le
ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021 potranno
essere destinatarie del 5‰ anche nel 2025, con le modalità disposte dal
DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
ASSICURAZIONE
RISCHI CATASTROFALI
Per le imprese (ad esclusione
delle imprese agricole di cui all’art. 2135, C.c.), con sede legale in Italia /
sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia, tenute
all’iscrizione nel Registro Imprese, è confermata la proroga dal
31.12.2024 al 31.3.2025 dell’obbligo, previsto dall’art. 1, commi
da 101 a 111, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), di stipulare contratti
assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424, comma 1,
C.c. Sezione Attivo, voce B.II, n. 1), 2) e 3) dello Stato patrimoniale,
direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali
sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni verificatisi in Italia.
Per le imprese della pesca e
dell’acquacoltura il predetto termine è stato differito al 31.12.2025.
La copertura assicurativa in base alla
citata disposizione interessa i seguenti beni:
· terreni e fabbricati;
· impianti e macchinari;
· attrezzature industriali e commerciali.
Recentemente è stato pubblicato sulla
G.U. il DM n. 18/2025 con il quale il MEF ha definito le “modalità attuative
e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali”.
In particolare, come disposto
espressamente dall’art. 11 del citato Decreto, per le polizze assicurative
già in essere, l'adeguamento alle novità in esame decorre a partire dal
primo rinnovo / quietanzamento utile delle stesse.
CREDITO
D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0”
Il credito d’imposta “Transizione 5.0”,
previsto dall’art. 38, DL n. 19/2024, spetta alle imprese che effettuano nuovi
investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di
progetti innovativi da cui deriva una riduzione dei consumi energetici
non inferiore al 3% - 5%.
Con la Legge n.
207/2024 (Finanziaria 2025) sono state introdotte alcune novità in merito a
tale beneficio, con la previsione, tra l’altro, della riduzione degli scaglioni
di investimento, l’introduzione di un’aliquota unica per investimenti fino a €
10 milioni e la revisione delle maggiorazioni per gli impianti).
Si rammenta che il credito d’imposta è
riconosciuto per i progetti innovativi avviati dall’1.1.2024 e completati
entro il 31.12.2025. A tal fine:
· la data di avvio corrisponde a
quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto
di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile
l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Come
precisato dal GSE nelle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet,
l’agevolazione non spetta per gli investimenti il cui ordine /
prenotazione sia effettuato nel 2023 o anni precedenti, ancorché la
consegna / messa in funzione del bene avvenga nel 2024 o 2025;
· la data di completamento
corrisponde a quella di effettuazione dell’ultimo investimento e, in
particolare, se l’ultimo investimento ha ad oggetto:
−
beni
materiali / immateriali di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016, alla data
di effettuazione individuata ex art. 109, TUIR (consegna / spedizione, ecc.);
−
beni
materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori degli stessi beni;
−
attività
di formazione finalizzate all’acquisizione / consolidamento delle competenze
nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei
processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
Per fruire dell’agevolazione l’impresa
deve presentare al GSE 3 distinte comunicazioni:
· preventiva, per la prenotazione del credito
d’imposta;
· di conferma, contenente gli estremi delle fatture
relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento
di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
· di completamento, che deve intervenire entro il
31.12.2025. La comunicazione va inviata entro il 28.2.2026.
Nel caso in cui l’investimento sia
già completato l’impresa deve comunque presentare la comunicazione
preventiva per prenotare il credito, indicando che l’investimento è stato
completato.
Se la prenotazione è confermata, come
precisato dal GSE, è possibile procedere direttamente all’invio della
comunicazione di completamento, “senza passare per la fase «Conferma
20%»”.
Investimenti effettuati
prima dell’invio della domanda
Recentemente, in sede di conversione del
DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, è stata fornita
un’interpretazione che consente di superare alcuni dubbi in merito alla
spettanza del credito d’imposta in esame.
In particolare con l’integrazione del
comma 2 del citato art. 38 è disposto che “sono agevolabili gli
investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della
richiesta di accesso al credito d’imposta, purchè effettuati a decorrere
dal 1° gennaio 2024”.
Di fatto l’agevolazione è riconosciuta
anche per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024 prima dell’invio della
comunicazione preventiva, possibile a decorrere dal 7.8.2024 (apertura del
Portale “Transizione 5.0” accessibile dal sito Internet del GSE, come reso noto
dal MiMiT con il Decreto 6.8.2024).
BONUS ALBERGHI
È confermata la proroga (dal
31.12.2024) al 31.10.2025 del termine per l’effettuazione degli
interventi di riqualificazione energetica e antisismica ai fini del
riconoscimento del credito d’imposta / contributo a fondo perduto
(c.d. “bonus alberghi”), riconosciuto dall’art. 1, DL
n. 152/2021, a favore delle strutture alberghiere, agriturismi, imprese che
gestiscono strutture ricreative all’aria aperta, imprese del comparto turistico
/ ricreativo / fieristico / congressuale, compresi gli stabilimenti balneari /
complessi termali / porti turistici e parchi tematici (inclusi parchi acquatici
e faunistici) previsto nell’ambito dell’attuazione del c.d. “PNRR”.
In particolare le agevolazioni in esame
spettano per:
1.
interventi
strutturali, di riqualificazione energetica e antisismica;
2.
interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche;
3.
interventi
funzionali alla realizzazione di quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4.
realizzazione
di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo
svolgimento di tali attività;
5.
interventi
di digitalizzazione.
In relazione alle spese sostenute:
· è erogato un contributo sotto forma
di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute;
· è possibile altresì usufruire di un
contributo a fondo perduto non superiore al 50% della spesa sostenuta, nel
limite massimo di € 100.000 per ciascun beneficiario.
|
Il contributo a fondo perduto è
riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato
anche cumulativamente: · fino a € 30.000, se l’intervento
prevede una quota di spesa per la digitalizzazione / innovazione delle
strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo
totale; · fino a € 20.000, in caso di imprese /
società di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006 per l’imprenditoria femminile,
società cooperative e società di persone costituite almeno al 60% da giovani,
società di capitali le cui quote pari almeno ai 2/3 sono detenute da giovani,
e le imprese individuali gestite da giovani operanti nel settore turistico
(dai 18 ai 35 anni); · fino a € 10.000, in caso di imprese /
società la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
Il credito d’imposta ed il contributo sono cumulabili a
condizione che, considerata anche la non concorrenza alla formazione del
reddito e della base imponibile IRAP, non sia superato il costo sostenuto per
gli interventi effettuati.
|
Va considerato che gli incentivi
(credito d’imposta / contributo a fondo perduto) sono concessi, secondo
l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa originariamente
fissato (€ 40 milioni per il 2025). |