COMMENTI IL CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNALE |
Nell’ambito delle disposizioni attuative
della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, con
il D.Lgs. contenente disposizioni “in materia di procedimento accertativo”
è prevista l’introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo
biennale (CPB).
Per l’applicazione del CPB l’Agenzia delle Entrate
formula una proposta per la definizione biennale del reddito
d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.
Fase 1 - procedure informatiche di ausilio
Entro il 15.3 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei
contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione
dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione, i
programmi informatici sono resi disponibili entro il 30.4.
Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta
Entro il 20.6 (decimo
giorno precedente il termine per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi / IRAP) vanno inviati i dati all’Agenzia per la definizione
della proposta di concordato. Per il primo anno di applicazione l’invio
dei dati ai fini della definizione della proposta di concordato va effettuato entro
il 21.7.
Fase 3 - formulazione della proposta
La proposta di concordato è elaborata e comunicata
dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici entro
il 25.6 (quinto giorno precedente il termine per il versamento del
saldo delle imposte sui redditi / IRAP). Per
il primo anno di applicazione la proposta di concordato è comunicata
entro il 26.7.
La proposta è elaborata sulla base di una metodologia (approvata
dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione
finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.
Fase 4 - adesione / diniego alla proposta
Il contribuente può aderire alla proposta di
concordato entro il 30.6 (termine per il versamento del saldo delle
poste sui redditi / IRAP). Per il primo
anno di applicazione il termine di adesione è differito al
31.7.
Il calendario del concordato preventivo biennale per il
2024 è quindi così individuato.
Fase 1 |
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Fase 2 |
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Fase 3 |
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Fase 4 |
Entro il 30.4.2024 |
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Entro il 21.7.2024 |
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Entro il
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Entro il 31.7.2024 |
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L’Agenzia mette a disposizione il
sw per la comunicazione dei dati |
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Invio dati all’Agenzia da parte
del contribuente |
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L’Agenzia invia la proposta di
concordato |
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Il
contribuente accetta o rifiuta la proposta
di concordato |
L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non
corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della
proposta di concordato, impedisce l’accesso al concordato.
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Per il primo anno di applicazione
del concordato preventivo biennale, per i soggetti esercenti attività per le
quali sono stati approvati gli ISA, con ricavi / compensi non
superiori a € 5.164.569, è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7
del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione. |
SOGGETTI ISA
Possono accedere al CPB i soggetti ai quali sono applicabili
gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a
quello cui si riferisce la proposta:
·
ottengono un punteggio
di affidabilità fiscale almeno pari a 8. è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi
per migliorare il punteggio ISA;
·
non hanno
debiti tributari ovvero hanno estinto
i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o
superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di
accettazione della proposta.
|
Sono ammessi al
concordato i soggetti che hanno debiti
pari o superiori a € 5.000 purché oggetto di provvedimenti di sospensione
/ rateazione. |
Effetti
dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta il
contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella
dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto
dello stesso.
L’accettazione
della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di
società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato
continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto
i soggetti interessati sono tenuti:
·
agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;
·
alla
comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.
Reddito
di lavoro autonomo oggetto di concordato
Il reddito di lavoro autonomo proposto al
soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui
all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:
· plusvalenze / minusvalenze;
·
redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone /
associazioni professionali.
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Il reddito minimo concordato non può
essere inferiore a € 2.000. In caso di società semplici / soggetti
equiparati ai sensi dell’art. 5, TUIR, il limite di € 2.000 è ripartito
tra i soci / associati in base alle relative quote di partecipazione. |
Reddito
d’impresa oggetto di concordato
Il reddito d’impresa proposto
al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda
della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza
considerare:
·
plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze
/ sopravvenienze passive;
·
redditi /
quote di redditi relativi a partecipazioni
in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR,
ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
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Il reddito assoggettato a imposizione non
può essere inferiore a € 2.000. In caso di snc / sas / associazioni
professionali, nonché di società di capitali trasparenti, il limite di €
2.000 è ripartito tra i soci / associati in base alle relative quote
di partecipazione. |
Valore
della produzione netta oggetto di concordato
Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al
soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n.
446/97 senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive,
nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.
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Il valore della produzione netta
minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000. |
Effetti
del concordato ai fini IVA
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA
(la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).
Rilevanza
delle basi imponibili concordate
Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui
redditi / IRAP / contributi
previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori
della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti
che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici
premiali ISA (esclusione disciplina delle società non operative,
esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000,
esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).
SOGGETTI FORFETARI
I soggetti forfetari accedono al CPB in base
alle seguenti modalità, che ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.
Cause
di esclusione
Non possono accedere al CPB i soggetti che:
· hanno iniziato l’attività nel
periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
· non possiedono il requisito previsto per
i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto
quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).
Effetti
dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta di concordato
il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella
dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i soggetti sono
tenuti agli obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime
forfetario.
Reddito
oggetto di concordato
Il reddito d’impresa / lavoro autonomo
oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di
elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la
dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su
cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali
dovuti per legge.
Rilevanza
delle basi imponibili concordate
I maggiori / minori redditi
determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini
della determinazione delle imposte sui redditi / contributi
previdenziali obbligatori.