COMMENTI IL BONUS C.D. “STOP PLASTICA MONOUSO” |
Nell’ambito del D.Lgs. n. 196/2021,
emanato in attuazione della Direttiva UE n. 2019/904 in materia di riduzione
dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, il
Legislatore con l’art. 4, comma 7, ha previsto il riconoscimento di un
contributo, sotto forma di credito d’imposta nel limite massimo di €
3 milioni per il 2022, 2023 e 2024, a favore delle imprese che acquistano e
utilizzano prodotti riutilizzabili, biodegradabili / compostabili in
alternativa alla plastica monouso.
Recentemente il Ministero dell’Ambiente
(MASE) di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) e
il MEF con il Decreto 4.3.2024, pubblicato sulla G.U 13.4.2024, n. 87 ha
definito le modalità attuative del predetto contributo.
SOGGETTI BENEFICIARI
In base all’art. 2 comma 2, DM 4.3.2024
il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese
che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale
biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN
13432:2002.
L’impresa deve altresì rispettare, alla
data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
·
risultare attiva,
regolarmente costituita e iscritta nel Registro Imprese;
·
risultare
iscritte all’assicurazione generale obbligatoria / forme esclusive e
sostitutive della medesima oppure alla Gestione separata INPS di cui all’art.
2, comma 26, Legge n. 335/95;
·
non
essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2,
D.Lgs. n. 231/2001, o essere in altre condizioni previste dalla legge come
causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o
comunque a ciò ostative;
·
non
avere cause di divieto, decadenza / sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. n.
159/2011;
·
non
essere in stato di liquidazione né soggetta a procedure concorsuali con
finalità liquidatoria.
In base all’art. 4 del
Decreto in esame sono ammissibili al contributo le spese effettivamente
sostenute nel 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo il 14.1.2022, in
relazione all’acquisto di prodotti elencati nell’Allegato, parte A e parte B,
D.Lgs. n. 196/2021 riutilizzabili / realizzati in materiale biodegradabile e/o
compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.
Allegato parte A - Prodotti
di plastica monouso di cui all’art. 4 sulla riduzione del consumo |
1) Tazze o
bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; 2) contenitori
per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per
alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) destinati
al consumo immediato, sul posto o d’asporto; b) generalmente
consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti
per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o
riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri
pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per
bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti. |
Allegato
parte B - Prodotti di plastica monouso di cui all’art. 5 sulle restrizioni
all’immissione sul mercato |
1) Bastoncini
cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva
n. 90/385/CEE o della Direttiva n. 93/42/CEE; 2) posate
(forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 3) piatti; |
4) cannucce,
tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 90/385/CEE
o della Direttiva n. 93/42/CEE; 5) agitatori
per bevande; 6) aste da
attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale
o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai
consumatori, e relativi meccanismi; 7) contenitori
per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con
o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i
seguenti criteri: a) sono
destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono
generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono
pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura,
bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food
o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori
per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; 8) contenitori
per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; 9) tazze o
bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. |
In particolare sono ammesse:
·
in
via prioritaria, le predette spese sostenute per l’acquisto dei prodotti
destinati a entrare in contatto con alimenti;
·
in
via subordinata, le spese relative all’acquisto dei prodotti di cui ai n. 1) e
6) dell’Allegato, parte B, in presenza di risorse residuali ancora
disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese di cui al
precedente punto.
L’effettività del sostenimento delle
spese deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del DPR
n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale
iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista /
Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal
Responsabile di un CAF.
Va evidenziato
che il pagamento (integrale) delle fatture di acquisto va effettuato attraverso
il c/c intestato all’impresa richiedente e con modalità che consentano la piena
tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle
relative fatture.
Spese escluse
Non sono ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente
al 14.1.2022 e quelle per l’acquisto di prodotti che, non essendo
utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di
rivendita.
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Per accedere all’agevolazione in esame
i soggetti beneficiari presentano un’apposita domanda tramite la
procedura informatica resa accessibile sul sito Internet del Ministero (www.mase.gov.it) nei termini / modalità che saranno
indicati nella sezione NEWS del predetto sito Internet.
Il contributo,
sotto forma di credito d’imposta, è concesso nel limite delle risorse
disponibili nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino
all’importo massimo annuo di € 10.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti
eccedano il limite, l’importo del credito d’imposta (effettivamente) spettante a
ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa
sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.
Il credito d’imposta in esame è
alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con
ogni altra agevolazione comunitaria, nazionale o regionale.
Il credito d’imposta in esame:
·
non
concorre alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile IRAP e non
rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi /
componenti negativi;
·
è
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 tramite
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel
/ Fisconline).
·
è disponibile
decorsi 10 giorni dalla comunicazione al beneficiario della concessione dello
stesso con l’indicazione del relativo importo da parte del MASE.
I beneficiari sono tenuti infine ad adempiere agli
obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche (indicazione
in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet / portale
dell’Associazione di categoria di appartenenza).