COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO SALVA CONTI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE |
È stata pubblicata sulla G.U. la
Legge n. 67/2024 di conversione del DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti” entrato in vigore lo scorso 30.3.2024.
In sede di conversione, oltre alla conferma di alcune
disposizioni già originariamente previste, sono state introdotte ulteriori
novità in materia di detrazioni per gli interventi di recupero edilizio /
riqualificazione energetica / miglioramento rischio sismico.
BLOCCO DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE E RELATIVE DEROGHE
Come noto, con
l’art. 2, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, il Legislatore ha bloccato
a decorrere dal 17.2.2023 la possibilità di esercitare l’opzione per lo
sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020
per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, sia con
detrazione del 110% che in misura ordinaria, prevedendo contestualmente una serie
di deroghe per:
· gli interventi per i quali, a seconda dei casi, era
già stata presentata la CILA / richiesto il titolo edilizio abilitativo /
approvata l’esecuzione con la delibera assembleare condominiale ovvero i lavori
erano già iniziati / era già stato stipulato un accordo vincolante tra le
parti;
· gli interventi di superamento / eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione
del 75%);
· gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi
sismici verificatisi dall’1.4.2009 di cui al comma 8-ter, primo periodo del
citato art. 119 o dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15.9.2022 nelle
Marche.
L’ambito di applicazione di tali deroghe e le
condizioni da soddisfare per rientrare nelle stesse sono state successivamente
modificati:
· dal DL n. 212/2023, c.d. “Decreto salva Superbonus”
(immobili danneggiati da eventi sismici e interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche);
· dal Provvedimento 21.2.2024 (che ha differito al
4.4.2024 il termine entro il quale andava inviata all’Agenzia delle Entrate la
Comunicazione dell’opzione);
· da ultimo dal DL n. 39/2024 in esame, con una serie di disposizioni che in sede
di conversione sono state in parte confermate ed in parte modificate /
implementate come di seguito illustrato.
IACP / COOP Edilizie / Enti Terzo Settore -
Interventi su immobili danneggiati
è confermata la soppressione del primo periodo del
comma 3-bis e del comma 3-quater dell’art. 2, DL n. 11/2023 a
seguito della quale vengono esclusi dalla deroga al blocco dell’opzione
i soggetti di cui alle lett. c), d) e
d-bis) del comma 9 dell’art. 119, DL n. 34/2020 già costituiti al 17.2.2023 nonchè
gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici / metereologici.
è pertanto confermato che dal 30.3.2024 non possono
esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura anche:
·
i soggetti di
cui al citato comma 3-bis, ossia:
− Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione UE in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
− cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
− ONLUS di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 460/97 nonché OdV / APS iscritte nei relativi registri;
·
i soggetti di
cui al citato comma 3-quater, ossia coloro che effettuano interventi su
immobili danneggiati dagli eventi sismici dell’1.4.2009 ovvero dagli
eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15.9.2022 con
dichiarazione dello stato di emergenza.
Anche per i predetti soggetti / interventi
sussiste, quindi, il divieto di opzione per lo sconto in fattura /
cessione del credito, a meno che non ricorra una delle fattispecie per
le quali è applicabile il regime transitorio ovvero il nuovo comma
3-ter.1, di seguito illustrati.
é confermato il regime transitorio in base al quale la
deroga al blocco dell’opzione di cui al citato comma 3-bis,
nella formulazione in vigore fino al 29.3.2024, continua a trovare
applicazione con riferimento alle spese sostenute in relazione agli interventi
per i quali entro il 29.3.2024:
· risulti presentata la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n.
34/2020 se gli interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 e
sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
· risulti adottata la delibera assembleare di
approvazione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020, se gli
interventi sono agevolati ai sensi del citato art. 119 ed effettuati
dai condomini;
· risulti presentata l’istanza per acquisire il
titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell’art.
119, DL n. 34/2020 e comportano la demolizione / ricostruzione degli
edifici;
· risulti presentata la richiesta del titolo
abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli
agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n. 34/2020;
· siano già iniziati i lavori
oppure, in caso di lavori non ancora iniziati, sia stato stipulato un
accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto
dei lavori e versato un acconto sul prezzo, se gli
interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’art. 119, DL n.
34/2020 e per gli stessi non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo.
Analogamente, è confermato che la deroga
al blocco dell’opzione di cui al citato comma 3-quater nella
formulazione in vigore fino al 29.3.2024 continua a trovare
applicazione con riferimento alle
spese sostenute per gli interventi dallo stesso contemplati (su immobili
danneggiati da eventi sismici e meteorologici), diversi da quelli di cui
al nuovo comma 3-ter.1 di seguito illustrato, per i quali il
29.3.2024 risulti presentata la CILA o l’istanza per l’acquisizione del
titolo abilitativo.
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In
sede di conversione è stato disposto che è possibile rientrare in tale
ultima deroga anche se, in alternativa alla presentazione della CILA /
istanza per il titolo edilizio, entro il 29.3.2024 è stata presentata
l’istanza per la concessione di contributi. |
Immobili danneggiati da eventi sismici Abruzzo
/ Lazio / Marche / Umbria
é confermata l’introduzione del nuovo comma 3-ter.1 al citato art. 2, con il quale è disposto che il blocco delle opzioni non è applicabile agli interventi di cui all’art. 119, commi 1-ter, e 4-quater, DL n. 34/2020 effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.4.2009 e a far data dal 24.8.2016. é altresì confermato che tale deroga trova applicazione fino al raggiungimento del limite di spesa stanziato pari a € 400 milioni per il 2024, di cui € 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6.4.2009.
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Rispetto alla
disposizione originaria il nuovo comma 3-ter.1: · specifica che la deroga in esame riguarda i casi relativi ai predetti eventi sismici con istanze / dichiarazioni presentate dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL n. 39/2024). Si ritiene che ciò derivi dal fatto che per le istanze / dichiarazioni presentate fino al 29.3.2024 può trovare applicazione il regime transitorio sopra esposto; · non richiama più gli interventi di cui al comma 4-ter del citato art. 119. Considerato che gli immobili interessati dal sisma del 2009 e dal 24.8.2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono contemplati dal nuovo comma 3-ter.1, risultano non più richiamati e pertanto esclusi dalla deroga (non è possibile optare per sconto in fattura / cessione del credito) i lavori su immobili “nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008”. |
Interventi superamento / eliminazione barriere
architettoniche
Come sopra
rammentato, il comma 1-bis del citato art. 2, modificato dal DL n. 212/2023,
dispone(va) che il blocco dell’opzione non trova applicazione per gli
interventi di superamento / eliminazione delle barriere architettoniche.
Con la conferma del comma 4 dell’art. 1 del Decreto
in esame, risulta inalterata la previsione in base alla quale la possibilità
di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito anche per le
spese sostenute dall’1.1.2024 per gli interventi in esame è limitata
alle spese sostenute entro il 30.3.2024 da parte di:
· condomini,
per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente
destinazione abitativa;
· persone fisiche,
per interventi su unifamiliari / unità abitative in edifici plurifamiliari,
a condizione che:
− il contribuente sia proprietario / titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
− l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
− il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento non superiore a € 15.000. Tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92.
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La deroga al blocco, al
ricorrere delle predette condizioni di cui al citato comma 1-bis,
continua a trovare applicazione per le spese sostenute anche successivamente
al 30.3.2024 per gli interventi per i quali entro il 29.3.2024: · risulti già
presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario; · se non è prevista la presentazione di un titolo
abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, in caso
di lavori non ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo
vincolante tra le parti per la fornitura dei beni / servizi oggetto dei
lavori e versato un acconto. |
Assenza di spese sostenute per lavori già
eseguiti
é confermata la novità contenuta nel comma 5 dell’art.
1 del Decreto in esame in base alla quale le deroghe al blocco dell’opzione
previste dall’art. 2, commi 2 e 3, DL n. 11/2023 non trovano applicazione
nel caso in cui al 30.3.2024 non sia stata
sostenuta alcuna spesa, documentata
da fattura, per lavori già effettuati, ancorché risultino soddisfatte le
condizioni di cui ai citati commi 2 e 3.
Tale disposizione non è applicabile:
· agli interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e
3 di cui all’art. 2, comma 2, lett. c), secondo periodo, DL n. 11/2023;
· agli interventi di riduzione del rischio /
miglioramento sismico di cui all’art. 16-bis, commi 1, lett. d) e 3, TUIR e
all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013.
CONTRIBUTO INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI
Con l’introduzione del nuovo art. 1-bis
è disposto lo stanziamento di un fondo (€ 35 milioni per il 2025) finalizzato a
riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per
gli interventi di riqualificazione energetica / strutturale su immobili
danneggiati dagli eventi sismici di cui ai commi 1-ter e 1-quater del
citato art. 119, diversi da quelli di cui al nuovo comma 3-ter.1 sopra
illustrato, nei Comuni interessati dagli eventi sismici dall’1.4.2009 con
dichiarazione dello stato di emergenza.
Per l’accesso al contributo i
soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda al competente
Commissario straordinario / Delegato del territorio in cui è ubicato
l’immobile.
Il contributo sarà concesso
in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (entro il
termine fissato da un prossimo DPCM), fino all’esaurimento dei fondi assegnati.
ESCLUSIONE “REMISSIONE IN BONIS” PER COMUNICAZIONI OPZIONE
è confermato che:
· non è (più) possibile regolarizzare tramite la c.d.
“remissione in bonis” l’omessa
Comunicazione dello sconto in fattura / cessione del credito, anche
con riferimento alla cessione delle rate residue non ancora fruite;
· “al fine di acquisire tempestivamente le informazioni
necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle
opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito”, la sostituzione delle Comunicazioni di opzione inviate
dall’1.4 al 4.4.2024, relative alle spese sostenute nel 2023 e alle cessioni
delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite a spese
sostenute dal 2020 al 2022, è consentita entro il 4.4.2024.
TRASMISSIONE NUOVI DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI
è confermato che, al fine di monitorare la spesa
riferita alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico /
miglioramento del rischio sismico agevolabili ai sensi dell’art. 119,
DL n. 34/2020, è richiesto l’invio di ulteriori informazioni ai soggetti
che:
· entro il 31.12.2023 hanno presentato la CILA di cui al comma 13-ter
dell’art. 119, DL n. 34/2020 ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo previsto per la demolizione / ricostruzione degli edifici e non
hanno concluso i lavori;
· dall’1.1.2024 hanno
presentato la CILA di cui al comma 13-ter del citato art. 119 o l’istanza
per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione /
ricostruzione degli edifici.
In particolare è confermato che i predetti soggetti
devono comunicare:
· all’ENEA, per gli interventi di risparmio /
riqualificazione energetica di cui all’art. 119;
· al “Portale nazionale delle classificazioni
sismiche”, per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui
all’119, già in fase di asseverazione di cui al DM n. 58/2017;
anche le seguenti informazioni:
· dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
· spese sostenute nel 2024 fino al 30.3.2024;
· spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31.3.2024 fino al
31.12.2025;
· percentuale di detrazione spettante per le predette spese.
Uno specifico DPCM definirà contenuto / modalità /
termini delle predette comunicazioni.
Sanzioni / decadenza agevolazione
é altresì confermato che in caso di omessa
trasmissione dei predetti dati:
· ai soggetti che al 30.3.2024 hanno
già presentato la CILA / istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo per la demolizione / ricostruzione degli edifici, è applicabile
la sanzione di € 10.000;
· ai soggetti che hanno presentato la CILA / istanza
per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione /
ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, in luogo
dell’applicazione della predetta sanzione è prevista:
− la decadenza dall’agevolazione;
− l’inapplicabilità della c.d. “remissione in bonis”.
SOSPENSIONE / BLOCCO COMPENSAZIONI
Presenza di ruoli scaduti superiori a €
10.000
è confermato che in presenza di:
· iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
· iscrizioni a ruolo / carichi affidati all’Agente della
riscossione relativi ad atti emessi
dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli per atti di recupero di cui
all’art. 1, commi da 421 a 423, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente
utilizzati) e dell’art. 38-bis, DPR n. 600/73 (crediti non spettanti /
inesistenti);
per importi complessivamente
superiori a € 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla
scadenza del termine di pagamento e non siano in essere provvedimenti di
sospensione / intervenuta decadenza dalla rateazione, è sospeso
l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti d’imposta di cui all’art.
121, DL n. 34/2020 presenti nella “Piattaforma cessione crediti”
dell’Agenzia delle Entrate, fino a concorrenza degli importi dei predetti
ruoli / carichi.
Così, ad esempio, un’impresa che
dispone per il 2024 di una rata di credito d’imposta Superbonus pari a € 15.000
ma presenta debiti erariali (non sospesi) scaduti e non pagati da almeno 30
giorni presso l’Agente della riscossione per € 12.000, può compensare solo €
3.000.
Restano fermi:
·
i termini di
utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del
citato art. 121, in base al quale la quota di credito d’imposta non utilizzata
nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può
essere richiesta a rimborso. Di conseguenza, se il debitore non “sblocca la
compensazione” (pagando il debito scaduto) entro il 31.12, la quota del credito
d’imposta non utilizzata è persa;
· l’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 37, comma 49-quinquies, DL n. 223/2006 in presenza di iscrizioni a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi
affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori
a € 100.000.
|
La decorrenza e le modalità attuative della nuova
disposizione è demandata ad uno specifico Provvedimento del MEF. |
Presenza di ruoli scaduti superiori a €
100.000
Come disposto dalla
Finanziaria 2024, a decorrere dall’1.7.2024, in presenza di iscrizioni
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti
esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi
complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti / non siano in
essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la compensazione nel
mod. F24.
Il Decreto in esame prevede ora che la predetta
disposizione:
· si applica in presenza di iscrizioni ruolo per imposte
erariali e relativi accessori nonché iscrizioni a ruolo / carichi affidati
all’Agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate
compresi quelli per atti di recupero ex art. 1, commi da 421 a 423,
Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati) e art. 38-bis, DPR n.
600/73 (crediti non spettanti / inesistenti), per i quali i termini di
pagamento siano scaduti / non siano in essere provvedimenti di sospensione;
·
non opera per:
− contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative;
− contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di co.co.co.;
− premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
·
non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di
rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Al fine di coordinare l’operatività di quanto
introdotto dalla Finanziaria 2024 con quanto previsto dall’art. 31, comma 1, DL
n. 78/2010 (divieto di compensazione nel mod. F24 in presenza di debiti
erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a € 1.500) è
ammesso il pagamento (anche parziale) delle somme iscritte a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte.
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Qualora non siano applicabili le
predette disposizioni, resta ferma l’operatività del citato art. 31 in merito
alla preclusione all’autocompensazione in presenza di debiti su ruoli
definitivi. |
DETRAZIONE IN 10 RATE E RELATIVI CREDITI IN 4 / 5 RATE
È
disposto che per le spese sostenute dal 2024 (periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore della Legge di conversione), per gli
interventi:
· di cui agli artt. 119 e
119-ter, DL n. 34/2020, ossia rientranti nel superbonus e nel superamento delle
barriere architettoniche con detrazione del 75%;
·
di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013, ossia
rientranti nel sisma bonus e sismabonus acquisti;
la detrazione spettante
deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Utilizzo del credito in 4 / 5 quote
In caso di opzione per lo sconto in
fattura / cessione del credito, esercitata in alternativa alla fruizione
della detrazione per le predette spese (sostenute dal 2024 per i citati
interventi), il conseguente credito d’imposta va utilizzato:
·
in 4 quote
annuali in presenza di interventi di cui al citato art. 119 (superbonus);
·
in 5 quote
annuali in presenza di interventi di cui agli artt. 119-ter (superamento
delle barriere architettoniche con detrazione del 75%) e 16, commi da 1-bis a
1-septies (sisma bonus e sismabonus acquisti).
STOP A CESSIONE DELLE RATE RESIDUE DI DETRAZIONE
In sede di conversione è disposto che a
decorrere dal 29.5.2024 (data di entrata in vigore della Legge di
conversione) non è più possibile esercitare l’opzione per la cessione
delle rate residue di detrazione non ancora fruite, con riferimento a tutti
gli interventi contemplati nel comma 2 dell’art. 121, DL n. 34/2020.
La nuova disposizione specifica che tale blocco
opera “in ogni caso” e pertanto a prescindere dalla data di
inizio / esecuzione degli interventi e di sostenimento delle relative spese.
NUOVE COMUNICAZIONI INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0”
È confermata
l’introduzione dell’obbligo di presentazione di una comunicazione
preventiva nonché “a completamento” degli investimenti, al fine della fruizione
del credito d’imposta per gli investimenti in:
·
beni
strumentali “Industria 4.0” ex
art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
·
attività di
ricerca e sviluppo, innovazione
tecnologica e design e ideazione estetica ex art. 1, commi da 200 a 202, Legge
n. 160/2019 (Finanziaria 2020), comprese le attività di innovazione tecnologica
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di
transizione ecologica di cui ai commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del citato
art. 1.
In particolare:
·
per gli investimenti
che si intendono effettuare a decorrere dal 30.3.2024 va presentata:
− una comunicazione preventiva nella quale indicare gli investimenti programmati da tale data nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
− una comunicazione consuntiva “aggiornata” all’atto del completamento;
· per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 29.3.2024 va presentata una comunicazione consuntiva a completamento degli investimenti.
La comunicazione consuntiva è richiesta anche
per gli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2023 al fine
di utilizzare in compensazione i crediti maturati e non ancora fruiti.
Con il Decreto 24.4.2024 il MiMiT ha approvato 2
specifici modelli utilizzabili per le predette comunicazioni il cui invio, a
decorrere dal 18.5.2024, va effettuato esclusivamente tramite il portale “Area
Clienti” del GSE.
INVESTIMENTI “TRANSIZIONE 5.0”
In sede di conversione, con riferimento
al nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”, introdotto dal c.d. “Decreto PNRR
4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall’1.1.2024
al 31.12.2025 nell’ambito di progetti innovativi da cui derivi una
riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%, è previsto che:
·
tra le comunicazioni
periodiche che l’impresa, ai fini dell’utilizzo del credito, deve inviare
al GSE rientra anche “quella volta a dimostrare l’effettuazione degli
ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione ... da trasmettere, entro
trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal
beneficio”.
Anche in tal caso, il termine per la conclusione
dell’investimento è fissato al 31.12.2025;
·
va effettuato
mensilmente (anziché quotidianamente) l’invio all’Agenzia delle Entrate, da
parte del GSE, dell’elenco delle imprese che hanno validamente richiesto
l’agevolazione nonché l’importo del credito prenotato;
·
il recupero del
credito fruito anche parzialmente avviene qualora, a seguito dei controlli da
parte del GSE, sia rilevata l’“assenza dei relativi presupposti”.
NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO
In attuazione della
Riforma fiscale, con il D.Lgs. n. 219/2023 è stato modificato lo Statuto del
contribuente (Legge n. 212/2000) nel quale è stato, tra l’altro, introdotto il
nuovo art. 6-bis in base al quale tutti gli atti autonomamente impugnabili
dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti
da un contraddittorio informato ed effettivo. Il diritto al contraddittorio
non sussiste per gli atti, sostanzialmente automatizzati, di pronta
liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati dal MEF
(Decreto 24.4.2024) e per i casi motivati di fondato pericolo per la
riscossione.
Per consentire il contraddittorio l’Amministrazione
finanziaria comunica al contribuente lo schema d’atto, assegnando un
termine non inferiore a 60 giorni per le eventuali controdeduzioni o per
accedere / estrarre copia degli atti del fascicolo.
Ora è confermato che il citato art. 6-bis non è
applicabile, con conseguente operatività della disciplina
previgente, agli atti:
·
emessi entro
il 29.4.2024;
·
preceduti da
un invito ex D.Lgs. n. 218/97 emesso
entro il 29.4.2024.
È infine confermato che se l’Amministrazione
finanziaria / Enti impositori territoriali, entro il 29.3.2024, hanno
comunicato al contribuente lo schema d’atto, per gli atti emessi con
riferimento alla stessa pretesa opera il differimento dei termini di decadenza
di 120 giorni di cui all’art. 6-bis.
Norma di interpretazione autentica
In sede di conversione è introdotta una
norma di interpretazione autentica dei commi 1 e 2 del citato nuovo art.
6-bis. In particolare:
·
il comma 1,
in base al quale “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli
atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione
tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un
contraddittorio informato ed effettivo ...” va interpretato
nel senso che tale disposizione:
− si applica esclusivamente agli atti contenenti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria;
− non si applica:
− agli atti per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;
− agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d’imposta inesistenti;
·
il comma 2,
in base al quale “non sussiste il diritto al contraddittorio ... per gli
atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di
controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo
per la riscossione”;
va interpretato nel senso che tra gli atti per i
quali non sussiste il diritto al contradditorio rientrano anche quelli di
diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.
PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE
Violazioni
2022
Con il c.d.
“Decreto Milleproroghe” il ravvedimento speciale è stato esteso alle violazioni
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d’imposta in corso al 31.12.2022.
Ora, è confermata
dal 31.3 (2.4.2024) al 31.5.2024 la proroga del termine entro il quale:
· rimuovere l’irregolarità
/ omissione;
· versare
(unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta
e gli interessi dovuti.
In caso di versamento rateale resta confermato il termine dell’1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024 per il pagamento delle rate successive alla prima.
Adempimento |
Termine |
|||
Rimozione
irregolarità |
31.5.2024 |
|||
Versamento |
unica soluzione |
· tributo · interessi da ravvedimento dalla data della
violazione a quella del versamento · sanzione ridotta a 1/18 |
31.5.2024 |
|
8 rate di pari importo (sulle rate successive alla
quinta sono dovuti gli interessi del 2% annuo) |
dalla
rata 1 alla 5 |
· 5/8 del tributo · 5/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della
violazione a quella del versamento · 5/8 della sanzione ridotta a 1/18 |
31.5.2024 |
|
6
rata |
· 1/8 del tributo · 1/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della
violazione a quella del versamento ·
1/8 della
sanzione ridotta a 1/18 |
1.7.2024 |
||
7
rata |
· 1/8 del tributo · 1/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della
violazione a quella del versamento · 1/8 della sanzione ridotta a 1/18 |
30.9.2024 |
||
8
rata |
· 1/8 del tributo · 1/8 degli interessi da ravvedimento dalla data della
violazione a quella del versamento · 1/8 della sanzione ridotta a 1/18 |
20.12.2024 |
Violazioni fino al 2021
Relativamente alle violazioni
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi precedenti,
a favore dei soggetti che entro il 30.9.2023 non hanno perfezionato la
regolarizzazione, è riconosciuta la possibilità di provvedervi entro il
31.5.2024.
Entro tale data è necessario:
· rimuovere l’irregolarità / omissione;
· versare
(unica soluzione / prima rata) la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta
e gli interessi dovuti. In caso di versamento rateale (4 rate), le rate
successive alla prima vanno corrisposte entro l’1.7 (il 30.6 cade di domenica),
30.9 e 20.12.2024, maggiorate degli interessi del 2% annuo.
Adempimento |
Termine |
|||
Rimozione
irregolarità |
31.5.2024 |
|||
Versamento |
unica soluzione |
tributo + interessi + sanzione 1/18 |
31.5.2024 |
|
4 rate di pari importo (sulle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo) |
1 rata 2 rata 3 rata 4 rata |
per ciascuna rata: ·
1/4 del tributo ·
1/4 degli interessi da ravvedimento dalla data della violazione a
quella del versamento ·
1/4 della sanzione ridotta a 1/18 |
31.5.2024 1.7.2024 30.9.2024 20.12.2024 |
|
In
caso di mancato pagamento (anche parziale) di una rata, diversa dalla
quinta, entro il termine della successiva si determina la decadenza dalla
rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo residuo con applicazione, su
tale importo, della sanzione (30%) nonché degli interessi (4%) dall’1.6.2024.
RIDUZIONE DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO
In
sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 3-ter all’art. 16-bis,
TUIR che prevede la riduzione al 30% (in luogo dell’attuale 50%) della
detrazione riconosciuta per le spese sostenute nel periodo 1.1.2028 -
31.12.2033 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
richiamati nel citato art. 16-bis. Tale riduzione di aliquota non opera,
e pertanto la stessa rimane fissata al 50%, per le spese di cui al comma 3-bis,
ossia relative ad interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di
emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima
generazione.