COMMENTI DEFINITE
LE MODALITà
OPERATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MAXI DEDUZIONE 2024 PER I NUOVI
DIPENDENTI |
Al fine di incentivare le
imprese ad investire in nuova forza lavoro, l’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023
emanato a parziale attuazione della Riforma fiscale, limitatamente al periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a favore dei soggetti
IRPEF / IRES titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo riconosce una
maggiorazione (c.d. “maxi deduzione”) del costo deducibile in presenza di nuove
assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
In particolare il costo del personale di nuova
assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato,
ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del
costo riferibile all’incremento occupazionale.
Di fatto, relativamente a tale costo la deduzione
passa dal 100% al 120%. Qualora i nuovi assunti rientrino tra i soggetti
meritevoli di maggiore tutela, è prevista un’ulteriore deduzione del 10% (la
maggiorazione è, pertanto, complessivamente pari al 30%).
Recentemente, con il Decreto 25.6.2024 il MEF ha emanato le disposizioni attuative della maxi deduzione in esame, di seguito esaminate.
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Come
specificato nella Relazione illustrativa al Decreto, per individuare i
dipendenti a tempo indeterminato è necessario avere riguardo alla “forma
contrattuale” di cui al D.Lgs. n. 81/2015 nonché “a tutte quelle assimilabili,
sulla base della disciplina giurislavoristica”. Così, ad esempio,
rientrano in tale categoria anche i lavoratori con contratto di
apprendistato, considerato che tale tipologia contrattuale “costituisce di
regola un contratto a tempo indeterminato”. Non assume rilevanza il fatto
che “si sia in presenza di lavoratori che producono reddito di lavoro
dipendente o assimilati” come disposto dal TUIR. |
SOGGETTI INTERESSATI
Possono beneficiare
della maggiorazione i seguenti soggetti:
· società / enti residenti in Italia ex art. 73, comma
1, lett. a) e b), TUIR (spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua
assicurazione, società europee / cooperative europee), Enti pubblici e privati,
trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali;
· enti non commerciali e altri soggetti ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, “limitatamente
ai nuovi assunti [a tempo indeterminato] utilizzati nell’esercizio
dell’attività commerciale”, a condizione che “risultino da separata evidenza
contabile”.
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In
presenza di dipendenti impiegati promiscuamente nell’attività commerciale e
nell’attività istituzionale, è necessario parametrare le ore destinate
all’attività commerciale in base ai dati e prospetti desunti dalla
contabilità interna, al fine del riconoscimento della maggiorazione “nella
misura prettamente inerente alle attività commerciali svolte”; |
·
soggetti non
residenti relativamente all’attività
commerciale esercitata in Italia tramite una stabile organizzazione;
·
imprese
individuali (comprese imprese
familiari e aziende coniugali);
·
società di
persone (snc, sas) e soggetti equiparati;
·
lavoratori
autonomi, esercenti l’attività anche
in forma di associazione professionale / società semplice.
Esercizio dell’attività per almeno 365 giorni
L’agevolazione è
riconosciuta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo a condizione
che “abbiano esercitato l’attività nei [365] giorni antecedenti il
primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2023 ovvero nei [366] giorni se tale periodo d’imposta include il 29
febbraio”.
Da ciò consegue che:
·
possono
usufruire dell’agevolazione anche le imprese
con periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 inferiore a 365 giorni purché
in attività da almeno 365 giorni.
A tal fine va considerata la data di inizio attività risultante dal modello di inizio attività ovvero, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività “desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi”;
·
non possono
usufruire dell’agevolazione le imprese
costituite dal 2.1.2023 con esercizio coincidente con l’anno solare,
considerato che all’1.1.2024 l’attività risulta esercitata per meno di 365
giorni (tale previsione non opera per le newco derivanti da operazioni di
riorganizzazione aziendale, per le quali sono previste specifiche regole, di
seguito esaminate).
Soggetti esclusi
Considerato che ai
fini dell’applicazione della maggiorazione l’impresa deve trovarsi in
condizioni di normale operatività stante la necessità di realizzare incrementi
occupazionali, per espressa previsione il beneficio non è riconosciuto
alle società / enti:
·
in liquidazione
ordinaria;
·
assoggettati a liquidazione
giudiziale / altri istituti con finalità liquidatorie relativi alla crisi
d’impresa. Come precisato dal Decreto 25.6.2024 in esame l’esclusione opera “a
decorrere dall’inizio della procedura”.
L’agevolazione non è altresì riconosciuta:
·
ai soggetti esercenti, anche
parzialmente, attività per le quali il reddito non è determinato in modo
analitico, quali, come precisato nella citata Relazione
illustrativa:
− i contribuenti forfetari;
− le imprese che hanno optato per la c.d. “Tonnage Tax”;
relativamente alle nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato impiegati esclusivamente nelle predette attività.
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In
caso di svolgimento anche di attività il cui reddito è determinato in modo
analitico (ordinario), relativamente ai dipendenti impiegati
promiscuamente, sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non
analitico sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo analitico,
la maggiorazione va determinata proporzionalmente; |
I contribuenti “minimi” possono fruire del beneficio in quanto il relativo reddito è determinato analiticamente, ancorché “con una diversa modalità temporale di deduzione del ... costo”;
·
ai soggetti
non titolari di reddito d’impresa, quali ad esempio, come precisato nella
citata Relazione illustrativa, gli imprenditori agricoli che determinano
il reddito ai sensi dell’art. 32, TUIR e i soggetti esercenti attività
commerciali occasionali.
VERIFICA INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Ai fini in esame, l’incremento occupazionale:
·
sussiste (prima verifica) se il numero di dipendenti a
tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2023 (in generale, al
31.12.2024) è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato
mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente (in generale, 2023);
·
rileva
(seconda verifica) se, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31.12.2023 (in generale, al
31.12.2024), il numero di dipendenti, anche a tempo determinato, è
superiore al numero degli stessi dipendenti mediamente occupati nel periodo
d’imposta in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023), ossia se si è verificato il c.d. “incremento occupazionale complessivo”.
Poiché la finalità della disposizione agevolativa è quella di incentivare le assunzioni, va considerato quale decremento, come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’interruzione del contratto di lavoro per motivi “fisiologici” (ad esempio, per pensionamento); in tal caso, infatti, le nuove assunzioni operate rientrano nell’ordinario turn over, “confermando che la scelta dell’imprenditore non è stimolata dalla presenza dell’agevolazione”.
Il beneficio è quindi subordinato ad una prima verifica, rappresentata dalla sussistenza dell’“incremento occupazionale” (riferito ai dipendenti a tempo indeterminato) nonché ad una seconda verifica, rappresentata dalla sussistenza dell’“incremento occupazionale complessivo” riferito a tutti i lavoratori (sia a tempo determinato che indeterminato).
Incremento occupazionale |
Incremento del numero dipendenti a tempo indeterminato al
31.12.2024 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
mediamente occupato nel 2023. |
Incremento occupazionale complessivo |
Incremento del numero complessivo
dipendenti (anche a tempo determinato) al 31.12.2024 rispetto al numero di
lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) mediamente occupato nel
2023. |
|
Il
calcolo delle medie occupazionali dei dipendenti a tempo indeterminato e del
numero complessivo dei dipendenti nel 2023, va effettuato sommando i
rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente con
riferimento a ciascun dipendente e 365 (366 se il periodo comprende il
29.2.2024). Come specificato nella citata
Relazione illustrativa “tale calcolo consente di identificare le cc.dd.
... (ULA)”. |
Merita evidenziare che:
·
l’incremento
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate / collegate o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto;
·
ai fini della
determinazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e del calcolo
dell’incremento occupazionale / incremento occupazionale complessivo /
decremento occupazionale complessivo:
− rilevano i dipendenti per i quali il relativo contratto è stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato nel 2023 (ai fini dell’incremento occupazionale);
− i lavoratori a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal CNL (ai fini dell’incremento occupazionale / incremento occupazionale complessivo);
− i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai dipendenti. Come precisato nella citata Relazione illustrativa “l’equiparazione opera laddove la società cooperativa stipuli con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato”.
Casi particolari
Cessione contratto di lavoro dipendente a seguito di trasferimento
d’azienda / ramo d’azienda ↓ Trasferimento dipendenti a seguito di operazioni
straordinarie quali fusione, scissione, conferimento, cessione, affitto,
successione / donazione ovvero cessione del contratto ex art.
1406, C.c. |
Opera la
sterilizzazione e pertanto non rilevano in capo all’avente causa in quanto
non considerati “nuovi assunti”, i dipendenti il cui contratto è ceduto a
seguito dell’operazione straordinaria, sempreché detto contratto sia in
essere al 31.12.2024. Gli stessi, pertanto, vanno “espunti” dal calcolo sia
da parte del dante causa (per il 2024 e per il 2023) sia dall’avente causa
(per il 2024). Se il contratto non è in essere al
31.12.2024, i dipendenti riducono l’incremento occupazionale dell’avente
causa. In presenza di dipendenti a tempo indeterminato assunti nel 2024, gli
stessi rilevano sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione
alla durata del rapporto di lavoro. |
|
Come
evidenziato nella citata Relazione illustrativa, la sterilizzazione opera
anche in caso di trasferimento dei dipendenti, nell’ambito delle predette
operazioni, intervenuto nel 2023. Gli stessi, pertanto, vanno “espunti” dal
calcolo sia da parte del dante causa (per il 2024 e per il 2023) sia
dall’avente causa (per il 2023). |
Inoltre per determinare le nuove assunzioni a
tempo indeterminato e l’incremento occupazionale / incremento
occupazionale complessivo / decremento occupazionale complessivo non vanno
considerati i dipendenti assunti a tempo indeterminato:
·
precedentemente
in forza ad altra società del gruppo
il cui rapporto di lavoro con la stessa sia interrotto dal 30.12.2023;
·
destinati ad
una stabile organizzazione
localizzata all’estero di un soggetto residente in Italia, anche in regime di
esenzione degli utili / perdite ex art. 168-ter, TUIR (c.d. “branch
exemption”).
In caso di distacco del personale /
contratto di somministrazione va considerato quanto segue.
Distacco del personale |
Impresa distaccataria → non rilevano i dipendenti a
tempo indeterminato “in distacco”. Impresa distaccante → non rilevano i dipendenti a tempo
indeterminato assunti nel 2024 e distaccati all’estero, dalla data in cui è
intervenuto il distacco fino alla data in cui sono cessati i relativi effetti. |
Contratto di
somministrazione |
La tipologia contrattuale va
identificata in base al rapporto con il somministratore. La maggiorazione spetta all’impresa
utilizzatrice relativamente ai lavoratori somministrati, assunti a tempo
indeterminato dal somministratore, in proporzione alla durata del rapporto di
lavoro presso la stessa impresa utilizzatrice. |
DETERMINAZIONE MAGGIORAZIONE
In presenza di un incremento occupazionale, il costo
rilevante sul quale applicare la maggiorazione del 20% è individuato nel minor
importo tra:
·
il costo
effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato risultante alla
voce B.9) di Conto economico;
·
l’incremento
complessivo del costo del personale
risultante alla voce B.9) di Conto economico rispetto a quello relativo
all’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).
MAGGIORAZIONE 20% |
su minor importo tra |
COSTO
EFFETTIVO NUOVI ASSUNTI A
TEMPO INDETERMINATO |
|
INCREMENTO
COSTO COMPLESSIVO
DEL PERSONALE RISPETTO
A QUELLO AL 31.12.2023 |
Come specificato nella citata Relazione illustrativa:
·
al fine di
individuare i predetti elementi di costo (“effettivo” e “complessivo”) va fatto
riferimento “al dato contabile”, senza considerare l’ammontare
deducibile ai fini del reddito d’impresa;
·
a titolo
esemplificativo:
− vanno considerati:
− i salari e stipendi, comprensivi degli elementi fissi e variabili che compongono la retribuzione per legge e/o contratto;
− gli oneri sociali a carico del dipendente e le indennità;
− gli oneri sociali a carico del datore di lavoro;
− gli accantonamenti a fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR;
− “tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14”;
− sono esclusi gli oneri rilevati in altre voci di Conto economico, quali quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, i costi relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Merita evidenziare che:
· i costi riferibili al personale dipendente sono imputati
in base al principio di competenza ovvero al principio “misto” cassa
/ competenza per i lavoratori autonomi (cassa con riferimento ai costi
“ordinari” e competenza con riferimento al TFR).
|
Come
precisato nella citata Relazione illustrativa, i soggetti che utilizzano il
principio di cassa devono produrre e tenere a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria “la documentazione contabile utile a
dimostrare l’ammontare dei costi «pagati»”; |
· per individuare i
costi dei dipendenti inclusi nella voce B.9) di Conto economico assumono
rilevanza le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali relative
ai Principi contabili adottati, “riposizionando tali valori nelle classi
corrispondenti alla sopra descritta voce del conto economico”;
· non sussiste alcun costo relativo all’incremento
occupazionale se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024
risulti pari o inferiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato
mediamente occupati nel 2023.
Va inoltre considerato che:
· il costo riferibile al personale di nuova
assunzione con contratto a tempo indeterminato, risultante dal Conto
economico, va determinato analiticamente per ciascuna unità di personale.
In particolare è necessario identificare le singole voci di costo rilevate
nella voce B.9) direttamente connesse alla specifica attività svolta dal
personale neoassunto;
· nel calcolo dell’incremento di costo complessivo
devono essere considerate tutte le spese sostenute per rapporti di
lavoro anche regolati da contratti diversi da quello a tempo indeterminato;
· rileva anche la conversione di un contratto a tempo
determinato in un contratto a tempo indeterminato, a decorrere dalla data
della conversione;
· per la determinazione del costo complessivo non
devono essere inclusi:
− il costo del personale relativo al 2023 e 2024 riferito a dipendenti trasferiti a seguito di operazioni straordinarie;
− gli oneri rilevati a Conto economico in applicazione del Principio contabile IFRS 2 (oneri connessi ai piani di stock option);
− gli accantonamenti per premi ed altre forme di remunerazione rilevate nelle voci B.9.a) e B.9.e), ossia, come precisato nella citata Relazione illustrativa, quelle rilevate tra i costi del personale “in applicazione delle regole contabili che impongono la registrazione dei costi del conto economico per natura”.
Enti non commerciali
Come sopra
accennato, per gli enti non commerciali, la maggiorazione spetta
esclusivamente per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati
nell’attività commerciale.
In presenza di dipendenti impiegati promiscuamente
sia nell’attività commerciale che in quella istituzionale, la maggiorazione del
costo va determinata in proporzione al seguente rapporto.
ricavi e
proventi derivanti dall’attività commerciale ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi |
Nuovi assunti rientranti in
categorie meritevoli di maggior tutela
Il costo da
considerare ai fini della determinazione dell’agevolazione è incrementato di
un ulteriore 10% per i soggetti appartenenti alle specifiche
categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela individuati
nell’Allegato 1 del D.Lgs. n. 216/2013 di seguito riportato.
Di fatto la maggiorazione è complessivamente pari al
30%.
Tale costo rileva anche ai fini della determinazione
dell’incremento complessivo del costo del personale.
LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR
TUTELA |
· lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99,
Regolamento UE n. 651/2014; · persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/99,
persone svantaggiate ex art. 1, Legge n. 381/91, ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, persone detenute / internate in istituti penitenziari,
condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al
lavoro esterno ex art. 21, Legge n. 354/75; · donne con almeno 2 figli di età inferiore a 18 anni
o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in
Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali UE; · giovani ammessi agli incentivi all’occupazione
giovanile ex art. 27, comma 1, DL n. 48/2023; · lavoratori con sede di lavoro in una Regione con PIL
2018 pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il
75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. ·
soggetti già
beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non
presentano i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. |
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In presenza
sia di lavoratori “ordinari”, per i quali spetta la maggiorazione del
20%, sia di lavoratori “meritevoli di tutela”, per i quali
spetta l’ulteriore maggiorazione del 10%, se l’incremento del costo
complessivo del personale risulta inferiore al costo riferibile al personale
di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, dovendo considerare il costo complessivo, ai fini della
maggiorazione lo stesso va ripartito tra le due categorie in
proporzione al costo del personale di nuova assunzione con contratto di
lavoro dipendente subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse. |
EFFETTI DELLA
MAGGIORAZIONE SUL ROL
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa la deduzione maggiorata incide, riducendolo, sul ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi ex art. 96, TUIR.