COMMENTI LE
NOVITà
DEL C.D. “DECRETO OMNIBUS” |
Sulla G.U. è stato pubblicato il DL n. 113/2024,
c.d. “Decreto Omnibus”, in vigore dal 10.8.2024, contenente una serie di “Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di
carattere economico”, di seguito esaminate.
ZES UNICA MEZZOGIORNO
Al
fine di ottenere il credito d’imposta previsto per le imprese che effettuano
investimenti nel periodo 1.1 - 15.11.2024 in beni strumentali destinati a
strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno
(c.d. “ZES Unica Mezzogiorno”), i soggetti interessati dovevano inviare,
entro il 12.7.2024, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione.
Ora,
il Decreto in esame richiede ai predetti soggetti, a pena di decadenza
dall’agevolazione, di inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una
comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro
il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella citata comunicazione e:
· l’ammontare del
credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente
realizzati;
· le fatture elettroniche relative
ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
· gli estremi della certificazione
dell’effettivo sostenimento delle spese.
Il nuovo
adempimento è richiesto anche nel caso in cui nella citata comunicazione
ex art. 5 sono stati indicati investimenti agevolabili già realizzati
alla data di invio della stessa.
È demandata
all’Agenzia l’approvazione del nuovo modello della comunicazione
integrativa.
Rispetto
limite di spesa / credito d’imposta spettante
Al fine del
rispetto del limite di spesa di cui all’art. 16, comma 6, DL n. 124/2023 (€
1.670 milioni aumentato di ulteriori € 1.600 milioni) l’ammontare massimo
del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato
considerando l’importo del credito d’imposta risultante dalla
comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota
dall’Agenzia con uno specifico Provvedimento entro il 12.12.2024.
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A
seguito delle nuove disposizioni, la percentuale del credito d’imposta
spettante definita dal Provvedimento 22.7.2024 (pari al 17,6668%) è da
intendersi superata. |
REGIME FISCALE AGEVOLATO “NUOVI RESIDENTI”
In
base all’art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza
in Italia possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva
(forfetaria) sui redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state
residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10
precedenti quello dell’opzione.
L’ammontare
dell’imposta sostitutiva è pari a € 100.000 per ciascun periodo d’imposta ed è
ridotta a € 25.000 nel caso in cui l’opzione sia estesa a uno o più familiari
di cui all’art. 433, C.c.
Ora,
con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis, è previsto l’aumento a €
200.000 della predetta imposta sostitutiva.
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Il
nuovo (maggiore) importo è applicabile ai soggetti che trasferiscono la
residenza in Italia successivamente al 10.8.2024. |
REGIME IVA ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
A
seguito deIla modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria
2022), ad opera dell’art. 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. “Decreto
Milleproroghe” è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n.
146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:
· la soppressione del regime di
esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi
effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati,
con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
· l’estensione del regime IVA
forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014
(Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non
superiori a € 65.000.
Si rammenta che le
novità IVA introdotte dal citato DL n. 146/2021 sono collegate al fatto che il
regime di esclusione IVA è incompatibile con le disposizioni contenute
nell’art. 132, Direttiva n. 2006/112/CE, che ne prevede l’esenzione.
Ora,
fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal citato art. 5,
comma 15-quater, il Decreto in esame riconosce possibilità di applicare il
regime di esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle associazioni
sportive dilettantistiche ma anche alle società sportive
dilettantistiche ex art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002.
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Sono
fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9.8.2024. |
BONUS SPONSORIZZAZIONI
SPORTIVE
È
prevista l’estensione del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL n. 104/2020,
c.d. “Decreto Agosto” agli investimenti effettuati nel periodo 10.8 -
15.11.2024 da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali
in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
· leghe che organizzano campionati
nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
· società sportive
professionistiche;
· società / associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi
Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
L’investimento in
campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a €
10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023 (prodotti in Italia)
almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
|
Nel
caso in cui l’investimento sia rivolto a leghe / società sportive
dilettantistiche / società / associazioni sportive dilettantistiche
costituite dall’1.1.2023 il predetto requisito dei ricavi non trova applicazione. |
Si rammenta che il
bonus in esame è stato riconosciuto anche per gli investimenti effettuati:
· nel primo trimestre 2023,
ad opera dell’art. 1, comma 615, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023 (per il
quale la relativa domanda doveva essere presentata entro il 10.8.2024);
· nel terzo trimestre 2023,
ad opera dell’art. 37, DL n. 75/2023, c.d. “Decreto PA-bis”.
NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5%
La
Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 è integrata con:
· la nuova lett. 1-septies),
che prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% ai corsi
di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport
invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da
iscritti negli appositi Albi regionali / nazionali, nel caso in cui gli
stessi non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA.
In attesa
dell’entrata in vigore del regime di esenzione IVA previsto dall’art. 5, comma
15-quater, DL n. 146/2021 (1.1.2025), quanto sopra trova applicazione con
riferimento alle prestazioni diverse da quelle rientranti
nell’esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, fermo restando che, ai
sensi dell’art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, le disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili anche
alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza
fine di lucro.
Le prestazioni in
esame rese fino al 9.8.2024 si intendono comprese tra le prestazioni
esenti / escluse ex comma 4 dell’art 4, DPR n. 633/72. Sono fatti salvi i
comportamenti adottati entro tale data;
· la nuova lett. 1-octies)
in base alla quale sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 5% le
cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle
alimentari entro 18 mesi dalla nascita.
REGIME FISCALE LAVORATORI FRONTALIERI ITALIA - SVIZZERA
I
lavoratori dipendenti residenti nei Comuni dell’Allegato 1 (di seguito
riportato) possono optare dal 2024 per l’applicazione, sui
redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva
dell’IRPEF / addizionali regionali (da versare entro il saldo delle imposte sui
redditi) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi
redditi, sussistendo le seguenti condizioni:
· il soggetto è qualificato
“frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera relativo
all’imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
· il lavoratore al 17.7.2023
(entrata in vigore del citato Accordo) svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la
predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei
cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente
in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
· i redditi sono assoggettati a
tassazione in Svizzera.
|
Con
l’esercizio della predetta opzione le imposte pagate in Svizzera sui redditi
assoggettati ad imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione. |
L’opzione in esame può
essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni
delle Provincie di Brescia e Sondrio di cui all’Allegato 2 (di seguito
riportato) a condizione che il lavoratore svolgeva al 17.7.2023, ovvero tra il
31.12.2018 e la predetta aveva svolto un’attività di lavoro dipendente in
Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente
in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa.
In
caso di esercizio dell’opzione, al lavoratore frontaliero sono applicabili le
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 237 a 239, Legge n. 213/2023
(Finanziaria 2024), relative al versamento alla Regione di residenza di una
quota di compartecipazione al SSN (i frontalieri possono detrarre dall’imposta
sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota).
Tabella Comuni Allegato 1 |
|||
Regione |
Provincia |
Comune |
|
Lombardia |
Bergamo |
Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve |
|
Brescia |
Ponte di Legno |
||
Lecco |
Bulciago, Molteno |
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Monza e Brianza |
Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate,
Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano |
||
Sondrio |
Andalo Valtellino, Bema |
||
Varese |
Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate |
||
Piemonte |
Verbano - Cusio - Ossola |
Stresa |
|
Vercelli |
Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto,
Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa,
Rimella, Rossa |
||
Trentino Alto Adige |
Bolzano |
Martello |
|
Trento |
Peio, Rabbi |
||
Valle d’Aosta |
Aosta |
Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles,
Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis,
Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex,
Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis,
Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon,
Verrayes, Villeneuve |
|
Tabella Comuni Allegato 2 |
||
Regione |
Provincia |
Comune |
Lombardia |
Brescia |
Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno,
Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione |
Sondrio |
Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino,
Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in
Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione
Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino,
Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino,
Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero,
Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina,
Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in
Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo
Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio,
Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val
Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di
Chiavenna, Villa di Tirano |
PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO
Ai
fini della c.d. “rottamazione del magazzino” prevista dall’art. 1, commi da 78
a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) è richiesto il versamento:
· dell’IVA (dovuta solo in caso di
eliminazione di esistenze iniziali) determinata in base all’aliquota media
2023, applicata sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di
maggiorazione;
· dell’imposta sostitutiva IRPEF /
IRES e IRAP pari al 18%.
Quanto dovuto va
corrisposto in 2 rate di pari importo:
· la prima, entro il
termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare;
· la seconda, entro
il termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto delle
imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo (2024 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ossia in generale entro
il 30.11.2024.
Ora, il Decreto in
esame:
· proroga al 30.9.2024 il
termine di versamento della prima rata per i soggetti per i
quali tale termine scade entro il 29.9.2024.
|
Se
il versamento della prima rata scade successivamente a quello
previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è
differito anch’esso al 30.9.2024. |
Come evidenziato
nella citata Relazione:
−
il differimento interessa:
− i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare;
− i soggetti con periodo d’imposta
non coincidente con l’anno solare per i quali la scadenza del termine di
versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in
corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024;
−
se il termine di versamento della prima rata è successivo al
29.9.2024 “restano fermi gli originari termini di versamento”.
Tuttavia, qualora
il “nuovo” termine (prorogato) di versamento della prima rata dovesse scadere
successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche
il termine di quest’ultima è differito al 30.9.2024. Di fatto, il versamento è
effettuato in un’unica soluzione (è il caso, ad esempio, della società con
esercizio 1.10.2022 - 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata
scadrebbe il 31.8.2024);
· stabilisce che per i soggetti per
i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade
entro il 29.9.2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali può essere effettuato
entro il 30.9.2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio
successivo.
Sul punto la citata
Relazione specifica che “l’adeguamento può essere effettuato nell’esercizio
successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con
esercizio coincidente con l’anno solare) senza, pertanto, incidere
sui bilanci eventualmente già approvati”.
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Ai
fini della rideteminazione del costo d’acquisto di terreni / partecipazioni possedute
alla data dell’1.1.2024, non in regime d’impresa, da parte di persone
fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non
commerciali, è prorogato dal 30.6 al 30.11.2024 il termine per:
· il versamento dell’imposta
sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate
annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
· la redazione / asseverazione
della perizia di stima.
CONTRIBUTO COMPRENSORI / AREE SCIISTICHE DORSALE
APPENNINICA
Per
contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla
conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo 1.11.2023 -
31.3.2024, è previsto il riconoscimento, nei Comuni montani degli
Appennini, di un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti
soggetti:
· esercenti attività di impianti di
risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle
piste da sci;
· noleggiatori di attrezzature per
sport invernali;
· maestri di sci, iscritti negli
appositi Albi professionali / scuole di sci presso le quali gli stessi maestri
di sci risultano operanti;
· agenzie di viaggio / tour
operator;
· gestori di stabilimenti termali;
· imprese turistico-ricettive / di
ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all’interno
dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.
|
Il
contributo in esame spetta a condizione che i ricavi 1.1.2023 -
31.3.2024 abbiano subìto una riduzione non inferiore al 30%
rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 - 31.3.2022. |
Il contributo in
esame non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.