COMMENTI SOGGETTI
ISA: INTRODOTTA L’ACCOPPIATA DEL
CPB 2024 – 2025 CON LA SANATORIA 2018 - 2022 |
Con il D.Lgs. n.
13/2024, contenente disposizioni “in materia di accertamento tributario”
il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2024, il
concordato preventivo biennale (CPB) riservato ai soggetti ISA ed ai contribuenti forfetari
(per questi ultimi l’applicazione è limitata al 2024).
Con il D.Lgs. n.
108/2024, c.d. “Decreto correttivo” sono state introdotte una serie di novità
finalizzate a rendere “più appetibile” l’adesione alla proposta da
parte dei contribuenti.
L’Agenzia delle
Entrate recentemente:
· con la Circolare 17.9.2024, n.
18/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina del nuovo
istituto;
· ha inviato nel Cassetto fiscale
dei contribuenti una lettera “pubblicitaria” dei benefici fiscali derivanti
dall’adesione al concordato con l’avvertimento delle (possibili) conseguenze in
caso di non adesione (intensificazione attività di controllo).
Ora, con l’intento
di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, in sede di conversione del DL
n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, è stato approvata una specifica
disposizione che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata CPB
2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022.
La
sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità
prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta
richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale
allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti
dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).
SANATORIA 2018 - 2022 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2024 - 2025
I
soggetti ISA che aderiscono, entro il 31.10.2024, al CPB 2024 - 2025 possono
applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e relative addizionali nonchè dell’IRAP così
determinata.
Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e relative addizionali |
|||||||||||||||||||||||||||||
La base
imponibile è costituita dalla differenza tra: · reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato
in ciascuna annualità e · incremento dello stesso calcolato nelle
seguenti misure:
Per il 2018 /
2019 / 2022 la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:
L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità
non può essere inferiore a € 1.000. |
Base imponibile imposta sostitutiva dell’IRAP |
||
La base imponibile è costituita dalla differenza tra: ·
valore della produzione netta (VAP) dichiarato in ciascuna annualità e · incremento dello stesso calcolato nelle
predette misure ai fini delle imposte sui redditi. Per il 2018 / 2019 / 2022 l’imposta
sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.
|
In
pratica la misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame
può essere individuata dalla seguente Tabella.
|
|
SANATORIA
2018 - 2019 - 2022 |
SANATORIA
2020 - 2021 |
||
Punteggio ISA |
Base imponibile imposta sostitutiva (*) |
Imposta sostitutiva II.DD. |
Imposta sostitutiva IRAP |
Imposta sostitutiva II.DD. |
Imposta sostitutiva IRAP |
10 |
5% |
10% |
3,9% |
7% |
2,73% |
≥ 8 - < 10 |
10% |
||||
≥ 6 - < 8 |
20% |
12% |
8,4% |
||
≥ 4 - < 6 |
30% |
15% |
10,5% |
||
≥ 3 - < 4 |
40% |
||||
< 3 |
50% |
(*) Reddito d’impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato
per l’annualità di riferimento.
In mancanza di un
espresso riferimento normativo, è opportuno che sia chiarito l’eventuale
riflesso ai fini previdenziali (IVS, Gestione separata, Casse professionali)
dei maggiori imponibili determinati come sopra.
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA
SANATORIa
Il versamento
delle imposte sostitutive va effettuato:
· in un’unica soluzione, entro il 31.3.2025
oppure,
· ratealmente, in un massimo di 24 rate
mensili maggiorate degli interessi al tasso legale.
In caso di
pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con
il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata entro il termine di
pagamento della rata successiva non
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
La
sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima
rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento
ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Benefici
della sanatoria
A seguito del
pagamento di quanto dovuto sono inibiti gli accertamenti per il 2018
/ 2019 / 2020 / 2021 / 2022 del reddito d’impresa / lavoro autonomo
ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, salvo
il verificarsi delle seguenti fattispecie:
a) decadenza dal
CPB;
b) applicazione di una misura
cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di
rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis
(omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e
10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell’art. 2621 (false
comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter
(impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1
(autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;
c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza
dalla rateazione.
Nei casi previsti
dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza
riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.
Differimento termini decadenza accertamento
Per i soggetti ISA
che aderiscono al CPB 2024 - 2025 e che utilizzano, per una o più
annualità dal 2018 al 2021 la sanatoria in esame, i termini di
decadenza per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n.
633/72, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2027.
In ogni caso, per i
soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 - 2025, i predetti termini
di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al
31.12.2025.