COMMENTI DETRAZIONI
PER LAVORI EDILIZI E NOVITÀ FINANZIARIA 2025 |
A seguito dei numerosi interventi operati dal Legislatore,
il quadro delle detrazioni fruibili a seguito dell’esecuzione di interventi
edilizi / di riqualificazione energetica si è fatto particolarmente articolato.
Di seguito si propone il riepilogo delle detrazioni fruibili per gli interventi
edilizi / di risparmio energetico iniziati / che si intende iniziare nel 2024 -
2025, annualità per le quali risultano rilevanti modifiche rispetto agli anni
precedenti, considerato anche quanto previsto dal disegno di legge della
Finanziaria 2025.
C.D. “SUPERBONUS”
Con riferimento agli interventi
trainanti di efficienza / riqualificazione energetica e di miglioramento del
rischio sismico e quelli trainati dagli stessi, iniziati / da iniziare nel
2024, per i quali si intende fruire del c.d. “Superbonus” di cui
all’art. 119, DL n. 34/2020, al fine di individuare la spettanza della
detrazione e la relativa percentuale è necessario fare una serie di distinguo
in base al tipo di intervento, all’edificio oggetto dell’intervento nonchè al
soggetto che sostiene le spese.
Escludendo i casi per i quali trovano
applicazione le specifiche deroghe
in base alla data di inizio lavori / presentazione delle abilitazioni
amministrative (CILA) / approvazione dei lavori condominiali / ecc., per i
lavori / spese 2024 e 2025 la situazione, ad oggi, può essere così
schematizzata.
Soggetto |
Data spese |
% detrazione |
· Condomini (compresi
gli interventi trainati nei singoli appartamenti); · Edifici con più
unità immobiliari (da 2 a 4) di un unico proprietario persona fisica / in
comproprietà. |
2024 |
70% |
2025 |
65% |
|
Persone fisiche sulle singole unità immobiliari (diverse da quelle
di cui ai punti precedenti). |
2014 - 2025 |
--- |
ONLUS / OdV, APS: |
|
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· ex art. 119, comma
10-bis, DL n. 34/2020; |
2024 - 2025 |
110% |
· di cui all’art. 119,
comma 9, lett. d-bis), diverse dalle precedenti (di cui al comma 10-bis). |
2024 |
70% |
2025 |
65% |
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IACP e Enti assimilati / coop edilizie a proprietà indivisa (non
rientranti nei condomini / ONLUS di cui sopra). |
2024 - 2025 |
--- |
Interventi nei Comuni terremotati nel 2009 e con dichiarazione stato
di emergenza. |
2024 - 2025 |
110% |
Acquisto case antisismiche (c.d. “Supersismabonus acquisti”). |
2024 - 2025 |
--- |
In merito agli interventi per i quali è possibile fruire
della detrazione in esame si rammenta che:
· gli interventi trainanti di
efficientamento energetico (comma 1 dell’art. 119) possono trainare:
−
interventi
di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013;
−
installazione
di infrastrutture ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter, DL n.
63/2013;
−
installazione
di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
−
eliminazione
di barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
· gli interventi
trainanti di miglioramento del rischio sismico (comma 4 dell’art. 119) possono trainare:
−
installazione
di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo integrati;
−
eliminazione
delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR;
− realizzazione di sistemi di monitoraggio
strutturale continuo a fini antisismici.
|
Per quanto
riguarda l’utilizzo della detrazione spettante, l’art. 4-bis, comma 4, DL n.
39/2024, c.d. “Decreto Salva conti”, dispone che per le spese sostenute
dal 2024 per gli interventi in esame la detrazione (utilizzata
direttamente in dichiarazione dei redditi) va ripartita in 10 quote
annuali (anzichè 4). Tuttavia, in caso
di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (nei casi
residuali in cui ciò è ancora possibile), l’acquirente dovrà utilizzare il
credito maturato in capo allo stesso in 4 quote annuali. |
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza
della Finanziaria 2025, risulta che:
· la detrazione del 65% prevista
per le spese 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i
quali, alla data del 15.10.2024 risulta:
− presentata la CILA, per
gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
− adottata la
delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata
la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
− presentata la
richiesta del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio;
· per le spese sostenute
dall’1.1 al 31.12.2023 la detrazione del 110% può essere ripartita, su
opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo dal
2023.
Ciò richiede la presentazione del
mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025. Se dalla dichiarazione
integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza
sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte
relative al 2024.
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali si
intende fruire della detrazione nella misura “ordinaria” va fatto riferimento
all’art. 16-bis, TUIR, richiamato e integrato dall’art. 16, DL n. 63/2013, che:
·
contempla gli interventi di manutenzione
ordinaria delle parti comuni condominiali, manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento, ristrutturazione (compresa la demolizione con
ricostruzione), acquisto o costruzione di box / posti auto pertinenziali,
eliminazione barriere architettoniche e realizzazione di strumenti che
favoriscono la mobilità di disabili, acquisto di immobili completamente
ristrutturati dall’impresa / cooperativa edilizia cedente, prevenzione di atti
illeciti e infortuni domestici, interventi per risparmio energetico / sicurezza
statica degli edifici / contenimento dell’inquinamento acustico / bonifica
dell’amianto / sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori
di emergenza a gas di ultima generazione;
· originariamente
prevedeva la detrazione al 36%, su
una spesa massima agevolabile di € 48.000, da
utilizzare in 10 quote
annuali.
Dal 26.6.2012 la detrazione è stata aumentata al 50% e la spesa massima agevolabile a €
96.000, ferma restando la fruizione in 10 quote
annuali.
Tali misure
“maggiorate” sono state più volte prorogate, da ultimo, dalla Finanziaria 2022
che ne ha previsto l’applicabilità fino al 31.12.2024.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza
della Finanziaria 2025, la detrazione in esame, determinata considerando il limite
massimo di spesa agevolabile di € 96.000:
· nel
2025 è
riconosciuta nella misura del:
− 50% per le sole spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
− 36% negli altri casi;
· nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti
misure:
− 36% per le sole spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
− 30% negli altri casi.
Detrazione recupero
edilizio |
2025 |
2026 |
2027 |
Da 2028 a 2033 |
2034 |
Spese sostenute da titolari di diritto di proprietà su
abitazione principale |
50% Limite spesa € 96.000 |
36% Limite spesa € 96.000 |
36% Limite spesa € 96.000 |
30% Limite spesa € 48.000 |
36% Limite spesa € 48.000 |
Spese sostenute su altri immobili |
36% Limite spesa € 96.000 |
30% Limite spesa € 96.000 |
30% Limite spesa € 96.000 |
30% Limite spesa € 48.000 |
36% Limite spesa € 48.000 |
RISPARMIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Per gli interventi
di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali si intende fruire delle detrazioni “ordinarie”
(diverse dal Superbonus) va fatto riferimento principalmente alla Legge n.
296/2006 (commi da 344 a 347) e al DL n. 63/2013, oggetto di ripetute modifiche / integrazioni.
In
particolare, per gli interventi in esame, per il 2024 risultano fruibili
le seguenti detrazioni per le quali, come in passato, la normativa di
riferimento individua, per ciascuna tipologia di intervento, il relativo limite
massimo di detrazione fruibile, da ripartire in 10 quote annuali.
Interventi |
% detrazione |
Interventi di
riqualificazione energetica di edifici esistenti (ad esclusione degli
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a biomassa) |
65% |
Interventi su
involucro di edificio esistente (escluso acquisto / posa in opera finestre
comprensive di infissi) |
65% |
Acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi |
50% |
Acquisto e posa
in opera di schermature solari |
50% |
Installazione di
pannelli solari - collettori solari |
65% |
Sostituzione
impianti di climatizzazione invernale |
65% |
Acquisto e posa
in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili |
50% |
Acquisto e posa
in opera di micro-cogeneratori |
65% |
Sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari
alla classe A |
50% |
Acquisto e
installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto |
65% |
Interventi
sull’involucro di parti comuni di edifici condominiali |
70% |
Interventi di
riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali con
raggiungimento della classe media dell’involucro sia in inverno che estate |
75% |
Interventi su
parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e
riduzione di 1 classe del rischio sismico |
80% |
Interventi su
parti comuni di edifici condominiali con riqualificazione energetica e
riduzione di 2 classi del rischio sismico |
85% |
Le
predette detrazioni sono applicabili fino al 31.12.2024, fermo restando
che alcune delle spese in esame possono rientrare nelle
fattispecie di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza
della Finanziaria 2025 la detrazione in esame:
· nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
− 50% per le sole spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
− 36% negli altri casi;
· nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti
misure:
− 36% per le sole spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
− 30% negli altri casi.
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico /
adozione di misure antisismiche “diverse” dal Superbonus va fatto riferimento
all’art. 16, DL n. 63/2013 e all’art. 1, comma 37, lett. b), Legge n. 234/2021
(Finanziaria 2022), in base ai quali, per gli interventi eseguiti su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1, 2 e 3), la
detrazione spetta nella misura del:
· 50% per la generalità degli
interventi di adozione di misure antisismiche, su costruzioni adibite ad
abitazioni e ad attività produttive;
· 70% - 80% nel caso in cui, a seguito dei
lavori su singole unità immobiliari, si ottenga il passaggio, rispettivamente,
ad 1 - 2 classi di rischio inferiore;
· 75% - 85% nel caso in cui il predetto
passaggio ad 1 - 2 classi di rischio inferiore sia ottenuto per lavori eseguiti
su parti comuni di edifici condominiali.
Inoltre,
ai sensi del comma 1-septies del citato art. 16, l’acquirente di unità
immobiliari in edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, demoliti e
ricostruiti con riduzione del rischio sismico dall’impresa di
costruzione / ristrutturazione cedente, può fruire della predetta
detrazione del 75% - 85% nel limite di spesa di € 96.000.
|
L’art.
4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 ha disposto che, per le spese sostenute dal
2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10
quote annuali (anziché 5). Tuttavia, in caso di opzione per lo sconto
in fattura / cessione del credito (nei casi residuali in cui ciò è ancora
possibile), l’acquirente dovrà utilizzare il credito maturato in capo
allo stesso in 5 quote annuali. |
Merita altresì
rammentare che la predetta disciplina “ordinaria” è applicabile soltanto nei
casi in cui non ricorrono i requisiti richiesti per il Superbonus (ad
esempio, per lavori su unità non residenziali o sull’edificio di un unico
proprietario con più di 4 unità immobiliari). In altre parole, al sussistere
delle condizioni richieste dall’art. 119, DL n. 34/2020, va applicato
quest’ultimo con i relativi adempimenti e non è possibile scegliere
l’applicazione del citato art. 16, DL n. 63/2013, a prescindere dalle
valutazioni di convenienza per il contribuente.
Novità finanziaria 2025
In base alla bozza
della Finanziaria 2025, risulta che la detrazione in esame, determinata
considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:
· nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
− 50% per le sole spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
− 36% negli altri casi;
· nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti
misure:
− 36% per le sole spese
sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento
sull’abitazione principale;
− 30% negli altri casi.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 75%
L’art. 119-ter, DL
n. 34/2020, prevede(va) la detrazione del 75% per le spese relative alla
generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere
architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti
e lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.
Va tuttavia
rammentato che, per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art. 3, DL n.
212/2023 ha:
· ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione,
limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche aventi ad oggetto scale / rampe / ascensori /
servoscala / piattaforme elevatrici (ferma restando la necessità di
rispettare i requisiti richiesti dal DM n. 236/89);
· introdotto l’obbligo di:
− pagamento con il
bonifico “dedicato”, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
− acquisire
l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei
requisiti di cui al DM n. 236/89.
Gli
interventi in esame possono rientrare negli interventi “trainati” da interventi
per i quali si fruisce del Superbonus (che tuttavia nel 2024 - 2025 risulta
vantaggioso solo al ricorrere delle deroghe / specifici casi sopra evidenziati
in cui è riconosciuto nella misura del 110%) ovvero in quelli con detrazione
per recupero edilizio di cui al citato art. 16-bis (lett. e).
C.D. “BONUS ARREDO”
Con riferimento al
c.d. “bonus arredo”, spettante per l’acquisto di mobili / grandi
elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero
edilizio di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione è riconosciuta fino
al 31.12.2024 e per le spese sostenute nel 2024 spetta:
· nella misura del 50%;
· considerando la spesa massima di € 5.000;
· a condizione che siano stati effettuati interventi
di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione iniziati
a decorrere dall’1.1.2023.
Novità finanziaria 2025
Nella
bozza della Finanziaria 2025 è previsto il riconoscimento della detrazione in
esame anche per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa
di € 5.000, ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi
di recupero edilizio per i quali si fruisce della relativa detrazione
iniziati dall’1.1.2024.
C.D. “BONUS VERDE”
Per le spese
relative ai seguenti interventi:
· sistemazione a verde di aree scoperte private di
edifici esistenti, pertinenze o recinzioni;
· realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde / giardini pensili;
l’art. 1, commi da
12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha introdotto la detrazione del 36%
nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso
abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle spese
sostenute fino al 31.12.2024.
|
In
assenza di una nuova proroga / intervento normativo dal 2025 la
detrazione non sarà più fruibile. |
LIMITE MASSIMO SPESE DETRAIBILI DAL 2025
Per i soggetti con reddito
superiore a € 75.000, la bozza della Finanziaria 2025 introduce un ammontare
massimo di spese detraibili, variabile in base alla composizione del
nucleo familiare del contribuente, al quale concorrono anche le spese in esame.