COMMENTI LA “MINI IRES”
2025 |
Nell’ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma
fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema
tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP /
IVA).
In particolare, l’art. 6,
comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la riduzione dell’IRES in
caso di impiego del reddito prodotto:
· in investimenti, con particolare
riferimento a quelli qualificati;
· in nuove assunzioni ovvero in schemi
stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.
La riduzione:
· riguarda, in presenza di una delle
precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto o in parte) al
reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione;
· non si applica al reddito corrispondente agli utili
distribuiti / destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività
d’impresa, nel predetto biennio.
In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese
che non beneficiano della riduzione dell’IRES, è prevista la possibilità di
fruire:
· di incentivi fiscali riguardanti gli
investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento;
nonché
· di misure finalizzate all’effettuazione
di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei
costi relativi alle medesime.
In sede di approvazione della Finanziaria 2025, in
attesa dell’attuazione dei principi di cui alla citata lett. a), con l’art.
1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario
n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d.
“Mini-IRES”, usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.
LA MINI IRES 2025
L’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile
al reddito d’impresa conseguito nel 2025 da società di capitali
(srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
L’agevolazione non spetta alle società:
· in liquidazione ordinaria / assoggettate
a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
· che determinano il reddito, anche
parzialmente, in base a regimi forfetari.
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Considerate le predette condizioni,
l’agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il
bilancio 2024 in perdita. |
Va considerato che:
· per gli enti non commerciali l’aliquota
ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito d’impresa;
· per le società in regime di trasparenza
ex art. 115, TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta
determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura
proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.
Condizioni richieste per applicare l’IRES del 20%
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe
le seguenti condizioni:
· accantonamento in un’apposita riserva
di una quota non inferiore all’80% dell’utile 2024;
· destinazione di un ammontare non
inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque,
non inferiore al 24% dell’utile 2023, ad investimenti:
−
anche in
leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in
Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e
all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). È opportuno che sia chiarito se
i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la
fruizione del relativo credito d’imposta;
−
realizzati dall’1.1.2025 ed entro la
scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con
esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati
entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026,
relativo al 2025);
−
di
ammontare non inferiore a € 20.000.
È inoltre necessario che:
· nel 2025:
−
il numero
di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media
del triennio precedente (2024-2022);
−
siano
effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a
tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno
pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024
e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo
indeterminato;
·
l’impresa
non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024
e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in
caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili
all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono
demandate ad un Decreto del MEF.
Esempio
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Una srl presenta la seguente situazione.
Al fine di poter
beneficiare della “Mini IRES” la società deve: ·
accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000
(800.000 x 80%); ·
effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0
almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a €
192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24%
dell’utile 2023); ·
assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel
2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo
di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano
superiori alla media 2024 - 2022; ·
non fare ricorso alla CIG. Ipotizzando
che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il risparmio
d’imposta è così determinato.
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Decadenza
dall’agevolazione
Determina la decadenza
dall’agevolazione in esame:
· la distribuzione entro il
31.12.2026 della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
·
la dismissione,
cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione
(stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se
appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo
a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
Determinazione acconto IRES 2026
L’acconto dovuto per il 2026 è determinato
assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata non applicando l’agevolazione in esame.