COMMENTI IL CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA
4.0” DOPO LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA
2025 |
La Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è intervenuta sulla
disciplina del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per gli investimenti
in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, prevedendo:
· l’abrogazione dal 2025
dell’agevolazione riferita ai beni immateriali;
· per gli investimenti in beni
materiali effettuati nel 2025 (o 30.6.2026):
−
l’introduzione
di un limite di spesa (€ 2.200 milioni);
−
l’invio al
MiMiT di una specifica comunicazione.
BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0
Relativamente ai beni
immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B,
Finanziaria 2017, per effetto dell’abrogazione del comma 1058-ter dell’art.
1, Legge n. 178/2020, per gli investimenti effettuati nel 2025 il credito
d’imposta non è (più) riconosciuto.
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Si rammenta che il 31.12.2024 è
scaduto il termine per effettuare gli investimenti ovvero per “prenotare”
gli stessi (tramite accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il
versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo), con effettuazione
entro il 30.6.2025, al fine di beneficiare del credito d’imposta nella
misura del 15%. |
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella
B |
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Investimento
16.11.2020
- 31.12.2021
comma 1058 |
Investimento
1.1.2022
- 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di
almeno 20% entro 31.12.2022) art. 21, DL 50/22 |
Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o
entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)
comma 1058 |
Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025
con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)
comma 1058-bis |
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20% |
50% |
20% |
15% |
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limite
massimo costi ammissibili €
1.000.000 |
limite
massimo costi ammissibili €
1.000.000 |
limite
massimo costi ammissibili €
1.000.000 |
limite
massimo costi ammissibili €
1.000.000 |
|
BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0
Con riferimento ai beni materiali
nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria
2017, per effetto della modifica del comma 1057-bis il credito d’imposta è
stato limitato agli investimenti effettuati fino al 31.12.2024.
Con il comma 446 dell’art. 1, Legge n. 207/2024
(Finanziaria 2025) il predetto credito d’imposta è riconosciuto per gli
investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il
30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia intervenuta la relativa
“prenotazione” (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nel rispetto del limite di
spesa di € 2.200 milioni.
|
Il limite di spesa non opera per gli investimenti
effettuati nel 2025 “prenotati” entro il 31.12.2024 (con
ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione). |
Il credito d’imposta è
riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del
periodo di effettuazione dell’investimento.
Importo investimento |
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A |
|||
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o
entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056, Legge n. 178/2020 |
Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.11.2023 con
acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057, Legge n. 178/2020 |
Investimento 1.1.2023 - 31.12.2024 comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 |
Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro
31.12.2025) comma 446, Legge n. 207/2024 |
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Fino a € 2.500.000 |
50% |
40% |
20% |
20% |
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 |
30% |
20% |
10% |
10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% |
10% |
5% (*) |
5% (*) |
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limite massimo costi complessivamente
ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo costi complessivamente
ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 ↓ limite risorse disponibili € 2.200 milioni |
(*) Per la quota superiore a € 10 milioni
degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di
obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico
Decreto, il credito d’imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al
limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni. |
Di conseguenza il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura del 20% (fino a € 2,5 milioni) / 10% - 5%, nel
rispetto comunque del limite di risorse stanziate, per gli investimenti:
· effettuati dall’1.1 al 31.12.2025;
ovvero
· “prenotati” entro il
31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e
versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il
30.6.2026.
Per individuare il periodo di
effettuazione dell’investimento, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate
nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, va fatto riferimento al principio di
competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione
dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna
o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”,
senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:
· per i beni in leasing rileva:
− la data di consegna, ossia il momento in
cui il bene entra nella disponibilità del locatario;
ovvero
− qualora il contratto preveda la clausola
di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito
positivo del collaudo.
Non assume rilevanza la data del
riscatto;
· per i beni realizzati in economia vanno
considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo
agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
· se l’investimento è realizzato mediante
un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si
considerano sostenuti dal committente:
−
alla data
di ultimazione dei lavori;
−
in caso di
stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione
dell’opera è verificata ed accettata dal committente.
In particolare possono fruire
dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai
SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Fatture / altri documenti
Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame
devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A
tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto per il quale spetta il
credito d’imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto
dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024” |
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella
Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura:
· va riportata anche sul documento di
trasporto.
In merito il MEF, in
risposta all’Interrogazione parlamentare 10.1.2024, n. 5-01787, ha chiarito che
l’indicazione del riferimento normativo è considerata rispettata se la fattura,
contenente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, “richiami
chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata
omessa l’indicazione della norma agevolativa”. Pertanto qualora
sia ricevuto un ddt privo dell’indicazione della norma agevolativa, non
è necessario procedere all’integrazione di tale documento se la fattura
d’acquisto risulta correttamente compilata (ossia riporta il riferimento
normativo nonché il richiamo al ddt);
· non è richiesta sul verbale di collaudo /
interconnessione
del bene nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto
dell’investimento”.
I documenti già emessi, sprovvisti delle
corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, possono essere
integrati / regolarizzati prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte
dell’Amministrazione finanziaria. A tal fine, in caso di:
· fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni
agevolative può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni
fattura (di acconto / saldo), con scrittura indelebile, anche mediante
l’utilizzo di un apposito timbro;
· fatture elettroniche ricevute dal venditore tramite SdI, è
possibile alternativamente:
− stampare una copia cartacea apponendo il
riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell’art.
39, DPR n. 633/72;
−
effettuare un’integrazione elettronica, da
allegare all’originale e conservare unitamente a quest’ultimo, e inviare tale
documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità previste
dall’Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.
Perizia
asseverata / dichiarazione sostitutiva
In relazione agli investimenti
effettuati è altresì necessario disporre di una perizia asseverata, rilasciata
da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo
professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata
anche da un dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito
agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato
da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:
· possiedono le caratteristiche tecniche previste;
· sono interconnessi al sistema aziendale
di gestione della produzione / rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario non
superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione
resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.
(Nuova)
comunicazione al MIMIT
Relativamente agli investimenti
effettuati nel 2025 (o entro il 30.6.2026 con prenotazione entro il
31.12.2025), il comma 447 dell’art. 1, Finanziaria 2025 prevede che, ai fini
del rispetto del limite di spesa (€ 2.200 milioni), l’impresa deve
inviare al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del credito
d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM
24.4.2024, al quale “sono apportate le necessarie modificazioni ...
anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle
comunicazioni”.
Ai fini della
fruizione del credito d’imposta in esame, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate
l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in
compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di
ricevimento delle comunicazioni.
Al raggiungimento del limite di spesa
previsto, il MiMiT ne dà comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito
Internet, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la
fruizione dell’agevolazione.
Comunicazioni
al GSE
Si rammenta che come disposto dall’art.
6, DL n. 39/2024, per la fruizione del credito d’imposta di cui ai “commi
da 1057-bis a 1058-ter”, l’impresa deve (doveva) inviare al GSE:
· una comunicazione preventiva (ex
ante), nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta
ripartizione negli anni del credito d’imposta e la relativa fruizione;
· una comunicazione consuntiva (ex
post), “aggiornata” all’atto del completamento. Anche per tale comunicazione
non è previsto uno specifico termine di invio (l’invio della comunicazione è
richiesto ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta);
utilizzando i modelli
approvati con il citato DM 24.4.2024.
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È opportuno che sia chiarito se le
predette comunicazioni sono necessarie anche per il (nuovo) credito d’imposta
relativo agli investimenti effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 (o 30.6.2026)
“istituito” dal citato comma 446 richiamando il previgente comma 1057-bis.
Considerato che per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2024 non
opera il rispetto del limite di spesa (€ 2.200 milioni) per gli stessi
dovrebbe sussistere l’invio delle predette comunicazioni al GSE. |
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta riferito agli
investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in
compensazione con il mod. F24 (codice tributo “6936” per i beni materiali
Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0). L’utilizzo va
effettuato:
·
in 3
rate di pari importo;
·
a
decorrere dall’anno di interconnessione del bene al sistema aziendale
(il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza
del credito mentre quello di interconnessione rileva ai fini della possibilità
di utilizzo dello stesso).