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Circolare dello studio - febbraio 2018
Circolare dello studio
17:56 05-02-2018
COMMENTI I BONUS 2018 PER GLI IMMOBILI La Finanziaria 2018 ha “aggiornato” le detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici nonché il c.d. “bonus mobili”. È stato altresì introdotto il nuovo “bonus verde”, pari al 36% delle spese nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di: • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA • È confermata la detrazione prevista per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017); • tra gli interventi agevolabili nella misura del 65% è ricompreso anche l’acquisto e la posa in opera di:  micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall’intervento si consegua un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%. La detrazione spetta per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con una detrazione di ammontare massimo pari a € 100.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi a € 153.846);  generatori d’aria calda a condensazione; • la detrazione nella misura del 50% (anziché 65%) è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:  acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;  acquisto e posa in opera di schermature solari;  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con importo massimo della detrazione pari a € 30.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a € 60.000);  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013. Con riferimento a tale ultima tipologia di interventi preme evidenziare che: ­ la detrazione non è fruibile se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto; ­ se l’intervento prevede anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%; ­ se l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%. La Finanziaria 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. In sintesi gli interventi agevolabili per il 2018 e la detrazione fruibile sono così individuati. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Tipologia intervento (art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006) Detrazione massima Dal 6.6.2013 al 31.12.2017 Dall’1.1.2018 Spesa massima detrazione 65% Spesa massima detrazione 65% - 50% Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti con valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008. A tal fine va fatto riferimento alla riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. € 100.000 € 153.846,15 € 153.846,15 (detrazione 65%) Interventi su edifici / parti di edifici / unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). € 60.000 € 92.307,69 € 92.307,69 (detrazione 65%) Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o vani non riscaldati, con i requisiti di trasmittanza termica. € 120.000 (detrazione 50%) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono esclusi i pannelli per la produzione di energia (fotovoltaici). € 60.000 € 92.307,69 € 92.307,69 (detrazione 65%) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: ­ impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; € 30.000 € 46.153,85 --- ­ impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008); € 46.153,85 (detrazione 65%) ­ impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013; € 30.000 --- € 60.000 (detrazione 50%) ­ impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013; --- --- Detrazione NON spettante ­ impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. € 30.000 --- € 46.153,85 (detrazione 65%) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica per funzionare in abbinamento tra loro. € 30.000 --- € 46.153,85 (detrazione 65%) Acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. € 30.000 --- € 46.153,85 (detrazione 65%) Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, rispettando i valori fissati dalle apposite Tabelle. € 30.000 € 46.153,85 € 46.153,85 (detrazione 65%) Tipologia intervento (art. 1, commi 47, Legge n. 190/2014) Detrazione massima Dall’1.1.2015 al 31.12.2017 Dall’1.1.2018 Spesa massima detrazione 65% Spesa massima detrazione 50% Acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006. € 60.000 € 92.307,69 € 120.000 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. € 30.000 € 46.153,85 € 60.000 Tipologia intervento (art. 1, commi 3, lett. a, n. 3. Legge n. 205/2017) Detrazione massima Fino al 31.12.2017 Dall’1.1.2018 al 31.12.2018 Spesa massima detrazione 65% Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall’intervento consegua un risparmio di energia primaria (PES), come definito dall’Allegato III al DM 4.8.2011, pari almeno al 20%. € 100.000 --- € 153.846,15 Tipologia intervento (art. 1, comma 88, Legge n. 208/2015) Detrazione Spesa massima Dall’1.1.2016 al 31.12.2018 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. 65% Non è previsto un limite massimo INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI Tipologia intervento Detrazione spettante Spesa massima Fino al 31.12.2016 Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 Generalità degli interventi agevolabili 65% Specifico limite previsto per tipologia di intervento Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda --- (*) 70% € 40.000 X numero unità del condominio Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015 --- (*) 75% (*) Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli “ordinari” interventi agevolabili. Cessione del credito In luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali. CESSIONE del CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Tipologia intervento Cessione credito Dall’1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali “Generalità” degli interventi agevolabili • solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti” • ai fornitori che hanno eseguito gli interventi Dall’1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali Interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda • da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti) • ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015 Dall’1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali “Generalità” degli interventi agevolabili • da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti) • ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione BONUS PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS È prorogata, per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. • nella misura del 50%; • su un importo massimo di € 96.000. Misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici È altresì confermata la detrazione spettante per le spese relative all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. In particolare si rammenta che: • per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021; • riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nella zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle zone 1, 2, 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003; • con procedure autorizzatorie iniziate dall’1.1.2017; la detrazione è riconosciuta nella misura del 50%, da ripartire in 5 rate annuali, su una spesa massima di € 96.000, nella quale possono essere incluse anche le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica. Se dagli interventi in esame deriva una riduzione del rischio sismico con passaggio: • ad 1 classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%; • a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%. Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (1 classe di rischio inferiore) e all’85% (2 classi di rischio inferiori), su una spesa massima pari a € 96.000 per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio. ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1) Tipologia intervento Detrazione spettante Spesa massima Fino al 31.12.2016 Dall’1.1.2017 al 31.12.2021 “Generalità” degli interventi ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR • Zona 1 e 2 • Procedure autorizzatorie dal 4.8.2013 • Abitazioni principali e attività produttive • Zona 1, 2 e 3 • Procedure autorizzatorie dall’1.1.2017 • Abitazioni e attività produttive € 96.000 10 rate annuali 5 rate annuali 65% 50% Se da detti interventi deriva il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore --- (2) • 70% • 75% se su parti comuni condominiali (3) Se da detti interventi deriva il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore --- (2) • 80% • 85% se su parti comuni condominiali (3) (1) Dall’1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili. (2) Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR. (3) La detrazione del 75% - 85% è riconosciuta su una spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio. Con riferimento a tali interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall’1.1.2017, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (capienti / incapienti) possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito. Preme altresì rammentare che, per gli interventi di riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiori: • nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1; • mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione che provvedono alla successiva cessione dell’immobile, entro 18 mesi dal termine dei lavori; all’acquirente dell’unità immobiliare spetta la detrazione del 75% prevista per la riduzione del rischio sismico con passaggio a 1 classe di rischio inferiore ovvero dell’85% in caso di riduzione a 2 classi di rischio inferiori, su una spesa agevolabile di ammontare massimo pari a € 96.000 per singola unità immobiliare. Anche in tal caso i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. BONUS PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO È disposto che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali, nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla: • riduzione del rischio sismico, con passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiori; • riqualificazione energetica; in alternativa alle detrazioni previste dal comma 1-quinquies dell’art. 16 e dal comma 2-quater dell’art. 14, DL n. 63/2013 è possibile fruire della nuova detrazione dell’80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su una spesa massima di € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali. BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali, considerando un ammontare massimo di spesa pari a € 10.000, ed è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. NUOVO “BONUS VERDE” È stata introdotta, per il 2018, la nuova detrazione IRPEF, c.d. “bonus verde”, pari al 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde”, impianti di irrigazione, pozzi / coperture a verde / giardini pensili, nel limite massimo di spesa di € 5.000. In particolare è disposto che: “per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”. Preme evidenziare che la disposizione riguarda esclusivamente il 2018 e quindi soltanto le spese sostenute in tale anno (non si tratta di una detrazione “a regime”). Ambito di applicazione L’agevolazione in esame: • è fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, che sostiene effettivamente la spesa. Possono quindi beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che risultano essere: ­ proprietari / nudi proprietari; ­ titolari di diritti reali di godimento (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso); ­ detentori (inquilino / comodatario); • è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un edificio esistente. Ciò porta a ritenere non agevolabili le spese sostenute per la “sistemazione a verde” in fase di costruzione di un nuovo immobile. Al fine di individuare l’ambito applicativo dell’agevolazione va altresì considerato che: ­ la detrazione “spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali”; ­ se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte / professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Tipologia interventi agevolabili La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per: • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Nel consueto incontro di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione riguarda interventi straordinari di “sistemazione a verde”, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono quindi da considerare agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino / area, consistente nella “sistemazione a verde” ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Se sostenuta nell’ambito di tali interventi straordinari, anche la spesa per la collocazione di piante in vasi può risultare agevolabile. Ammontare e fruizione della detrazione La nuova detrazione IRPEF spettante è pari al 36% della spesa sostenuta, nel limite massimo di spesa pari a € 5.000. A tal fine va considerato che: • per gli interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali, la spesa massima agevolabile è pari a € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo; • possono essere ricomprese anche le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati; • il pagamento deve essere effettuato: ­ dall’1.1 al 31.12.2018; ­ tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Dalla formulazione della norma non risulta necessario effettuare il pagamento con bonifico. Il richiamo generico a strumenti di pagamento tracciabili porta infatti a ritenere possibile il pagamento anche con assegni o carte di credito / debito / bancomat. La detrazione così determinata va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento (dal 2018 al 2027). La detrazione massima fruibile in ciascun anno ammonta quindi a € 180 (5.000 x 36% : 10). Va infine considerato che: • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. “immobili di interesse storico – artistico”), ridotte nella misura del 50%; • in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata passa all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti; • in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non utilizzata si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.