COMMENTI L’ESTROMISSIONE
2026 DELL’IMMOBILE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE |
La Finanziaria 2026
ha riproposto l’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa individuale
dell’immobile strumentale, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva
dell’8%:
·
relativamente agli immobili posseduti al 30.9.2025;
·
con effetto dall’1.1.2026.
Considerato che il
comma 41 dell’art. 1, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) richiama “le
disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”,
per l’applicazione della “nuova” estromissione è possibile fare riferimento ai
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n.
26/E in relazione alla precedente agevolazione.
SOGGETTI INTERESSATI
L’estromissione agevolata
può essere effettuata dai soggetti che al 30.9.2025 risultano in possesso
della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino all’1.1.2026 (data
di effetto dell’estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono
in liquidazione.
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L’estromissione è consentita a prescindere dal regime
contabile adottato (ordinario / semplificato). |
L’estromissione può essere operata anche:
· dall’erede dell’imprenditore deceduto dopo il
30.9.2025, a condizione che abbia proseguito in forma individuale
l’attività del de cuius;
·
dal donatario
dell’azienda che ha proseguito in forma individuale l’attività del
donante, tenendo presente che, in base all’art. 58, TUIR, l’azienda è assunta
ai medesimi valori riconosciuti in capo al donante.
Soggetti esclusi
Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, non
possono avvalersi dell’estromissione:
· i soggetti per i quali all’1.1.2026 la qualifica di
imprenditore è venuta meno, ossia coloro che hanno cessato l’attività con
conseguente chiusura della partita IVA al 31.12.2025;
· l’imprenditore individuale che ha concesso l’unica
azienda in affitto / usufrutto prima dell’1.1.2026, considerato che per la
durata dell’affitto / usufrutto è “sospesa” la qualifica di imprenditore;
· l’unico socio di una società di persone che, non avendo provveduto alla ricostituzione della
pluralità dei soci, non ha “trasformato” la società in ditta individuale entro
il 30.9.2025.
Contribuenti forfetari
Per i contribuenti
forfetari, potenzialmente ammessi all’estromissione, tale operazione non
risulta interessante, considerato che, come precisato dall’Agenzia nella
Circolare 4.4.2016, n. 10/E “le plusvalenze e le minusvalenze realizzate
effettuate in corso di regime non [hanno] alcun rilievo
fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno
preceduto l’adozione del regime forfetario”. Per tali soggetti, il
passaggio dell’immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di una
plusvalenza. Come confermato dalla stessa Agenzia nella Risposta 7.10.2019, n.
391 infatti “l’estromissione dei beni ... non assume alcuna
rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in
vigenza di cd. regimi forfetari”.
IMMOBILI OGGETTO DI ESTROMISSIONE
Possono essere estromessi
gli immobili strumentali (per natura / destinazione) individuati dall’art. 43,
comma 2, TUIR, posseduti al 30.9.2025.
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Strumentali
per natura |
Immobili
rientranti nelle categorie B, C, D, E e A/10 (possono essere
estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa ovvero
anche se dati in locazione / comodato a terzi).
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Strumentali
per destinazione |
Immobili
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, indipendentemente
dalla categoria catastale (possono essere estromessi solo quelli utilizzati
in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’attività). |
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Poiché la “strumentalità” dell’immobile va
verificata al 30.9.2025, qualora lo stesso, successivamente a tale data,
sia stato concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere
all’estromissione. |
Come disposto dall’art.
65, comma 1, TUIR, gli immobili strumentali per natura / destinazione si
considerano relativi all’impresa:
· per i soggetti in contabilità ordinaria, se iscritti
nell’inventario;
· per i soggetti in contabilità semplificata, se risultanti
dal registro dei beni ammortizzabili.
A tal proposito va tenuto presente che fino al 31.12.91:
· gli immobili strumentali per destinazione erano
considerati sempre relativi all’impresa, anche se non indicati nell’inventario
(o nel registro dei beni ammortizzabili);
· per gli immobili strumentali per natura era comunque
richiesta l’indicazione nell’inventario (o nel registro dei beni
ammortizzabili).
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Tipologia immobile |
Condizione richiesta per
l’estromissione |
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Strumentale
per natura |
Solo
se iscritto nell’inventario / registro beni ammortizzabili. |
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Strumentale
per destinazione |
acquistato fino
al 31.12.91 |
Anche
se non iscritto nell’inventario / registro beni ammortizzabili. Tale
immobile continua ad essere considerato relativo all’impresa e può essere
estromesso se al 30.9.2025 era utilizzato come bene strumentale. |
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acquistato
dall’1.1.92 |
Solo
se iscritto nell’inventario / registro beni ammortizzabili. L’immobile
che non risulta dai predetti libri / registri non può essere estromesso in
quanto non è considerato relativo all’impresa, ma appartenente alla
sfera privata dell’imprenditore (analogamente ai beni adibiti promiscuamente
all’esercizio dell’impresa). |
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Possono essere estromessi anche gli immobili
posseduti dall’imprenditore in comunione (ad esempio, con il
coniuge), limitatamente alla quota di spettanza dell’imprenditore
stesso. |
Immobili esclusi
L’estromissione agevolata non può
riguardare i seguenti immobili:
· beni merce;
· non strumentali né per natura né per destinazione, anche se indicati nell’inventario (o nel registro
dei beni ammortizzabili);
· ceduti o
già “autoconsumati” anteriormente all’1.1.2026;
· in leasing
(è possibile estromettere gli immobili riscattati entro il 30.9.2025).
MODALITà DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’estromissione:
· va effettuata entro il 31.5.2026. A tal fine,
come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, l’opzione è
desumibile dal comportamento concludente.
In particolare, dovendo manifestare la
volontà di escludere l’immobile dal patrimonio dell’impresa lo stesso, può
essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione
dell’estromissione:
-
sul
libro giornale, per le
imprese in contabilità ordinaria;
-
sul
registro dei beni ammortizzabili,
per le imprese in contabilità semplificata;
· ha effetto dall’1.1.2026.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA
L’estromissione richiede il versamento
di un’imposta sostitutiva pari all’8% della differenza tra il valore normale
e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere.
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L’estromissione può essere effettuata anche in
presenza di una base imponibile (differenza tra valore normale e costo
fiscalmente riconosciuto) pari a zero o negativa. |
Valore normale
Posto che, come accennato,
all’estromissione in esame è applicabile quanto previsto dal comma 121
dell’art. 1, Finanziaria 2016 il quale rinvia al comma 117 dello stesso art. 1,
in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci, il valore normale dell’immobile
è rappresentato alternativamente dal:
· valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR);
ovvero
· valore catastale, individuato applicando alla
rendita catastale (RC) rivalutata del 5% (25% per i terreni) il moltiplicatore
di cui all’art. 52, DPR n. 131/86 tenendo conto degli aumenti disposti dal DL
n. 168/2004 (20%) nonché, per gli immobili di categoria B, dal DL n. 262/2006
(40%).
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Categoria
catastale immobile |
Valore
catastale |
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A
(escluso A/10) e C (escluso C/1) |
RC
rivalutata (*) x 120 |
RC x 126 |
|
B |
RC
rivalutata (*) x 168 |
RC x 176,40 |
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A/10
e D |
RC
rivalutata (*) x 60 |
RC x 63 |
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C/1
e E |
RC
rivalutata (*) x 40,8 |
RC x 42,84 |
(*)
RC
rivalutata = RC x 1,05
|
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Se l’immobile è posseduto in comunione, il
valore normale rileva per la quota parte di pertinenza dell’imprenditore. |
Il valore normale va assunto in misura
non inferiore al valore di mercato / valore catastale. È comunque possibile
utilizzare anche un valore intermedio tra tali due valori. Così, ad
esempio, se il valore di mercato è pari a € 280.000 e il valore catastale è
pari a € 200.000, è possibile assumere un valore pari a 200.000 o intermedio
tra 200.000 e 280.000 (ad esempio, 250.000).
Valore fiscalmente riconosciuto
Il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde
al valore iscritto nel libro degli inventari / registro dei beni
ammortizzabili (per i beni in leasing va considerato il prezzo di
riscatto), al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al
2025 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Pertanto, poiché l’estromissione ha
effetto dall’1.1.2026, l’immobile va ammortizzato anche per il 2025, con
conseguente diminuzione del valore fiscalmente riconosciuto dello stesso.
Valore del terreno
Con riferimento all’indeducibilità delle
quote di ammortamento riferibili al costo dell’area occupata dalla costruzione
e di quella che ne costituisce pertinenza, per effetto di quanto disposto
dall’art. 36, comma 7, DL n. 223/2006, nella Circolare n. 26/E l’Agenzia ha
precisato che “nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto ...
occorrerà tenere conto anche del valore attribuito alle aree
occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente non
deducibili”.
Di
conseguenza lo scorporo del terreno:
· non assume rilevanza nella determinazione del costo storico dell’immobile, che va
determinato tenendo conto anche del valore imputabile al terreno;
· ha rilevanza nella
determinazione degli ammortamenti effettuati fino al 2025, che vanno
assunti solo per la parte fiscalmente dedotta (al netto, quindi, delle quote
riferibili al valore del terreno).
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
SOSTITUTIVA
L’imposta sostitutiva
dovuta per l’estromissione va versata in 2 rate (senza applicazione di
interessi). L’imposta sostitutiva può essere compensata con i crediti
tributari a disposizione.
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prima rata (60%) |
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entro il 30.11.2026 |
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seconda rata (40% |
entro il 30.6.2027 |
L’“opzione” per l’estromissione è
perfezionata con l’indicazione dell’immobile e dell’imposta sostitutiva
(dovuta) nel mod. REDDITI 2027 PF.
TRATTAMENTO AI FINI IVA
Ai fini IVA l’estromissione rappresenta
una destinazione dell’immobile a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa. Non essendo previste specifiche agevolazioni, alla stessa
risultano applicabili le regole ordinarie ed in particolare l’art. 2,
comma 2, n. 5), DPR n. 633/72, in base al quale costituisce cessione di beni
“la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare
dell’imprenditore … o ad altre finalità estranee alla impresa … anche se determinata da cessazione
dell’attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata,
all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta”.
Di conseguenza:
·
rientra nel
campo di applicazione dell’IVA (esente / imponibile) l’estromissione dell’immobile per il quale
all’atto dell’acquisto l’imposta è stata detratta integralmente /
parzialmente;
·
è fuori campo IVA l’estromissione
dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto l’imposta non è stata
detratta (acquisti ante 1973 / da privati / immobile apportato
dall’imprenditore).
L’imponibilità / esenzione
dell’estromissione va verificata con riferimento all’art. 10, comma 1, n.
8-bis) / 8-ter), DPR n. 633/72, distinguendo tra immobile abitativo /
strumentale.
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ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI ABITATIVI |
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Imprenditore
individuale |
Estromissione |
Regime IVA |
Aliquota IVA |
|
Impresa costruttrice o di ripristino |
Entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori |
Imponibile |
10% 4% se prima casa 22% se abitazione “di lusso |
|
Oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori |
Esente |
--- |
|
|
Imponibile per opzione |
10% 4% se prima casa 22% se abitazione “di lusso” |
||
|
Qualsiasi |
Qualsiasi immobile |
Esente |
--- |
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ESTROMISSIONE AGEVOLATA FABBRICATI STRUMENTALI |
|||
|
Imprenditore
individuale |
Estromissione |
Regime IVA |
Aliquota IVA |
|
Impresa costruttrice o di ripristino |
Entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori |
Imponibile |
22% - 10% |
|
Oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori |
Esente |
--- |
|
|
Imponibile per opzione |
22% - 10% |
||
|
Qualsiasi |
Qualsiasi immobile |
Esente |
--- |
|
Imponibile per opzione |
22% - 10% |
||
|
|
Nel caso in cui l’estromissione rientra nel campo di
applicazione dell’IVA (operazione imponibile / esente) è necessario emettere
una fattura elettronica per “autoconsumo” entro il 31.5.2026
utilizzando il Tipo documento TD27. |
L’estromissione non è soggetta né ad
imposta di registro né ad imposte ipocatastali.
Rettifica della detrazione
Nel caso in cui l’estromissione
è esente IVA, va operata la rettifica della detrazione dell’IVA a
credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 in misura pari ai decimi mancanti
al compimento del decennio dall’acquisto. Come specificato dall’Agenzia nella
Circolare 13.5.2002, n. 40/E e ribadito nella Risoluzione 17.6.2002, n. 194/E la
rettifica interessa anche gli (eventuali) interventi di recupero,
manutenzione, riparazione, ecc., incrementativi dell’immobile, effettuati
nel “periodo di sorveglianza”.
ESTROMISSIONE IMMOBILE LOCATO
L’estromissione può avere
ad oggetto anche un immobile strumentale concesso in locazione. La
decorrenza dell’effetto dall’1.1.2026 si riflette ai fini:
· IVA e imposta di registro;
· reddituali (in quanto, da tale data, l’immobile non
concorre più alla determinazione del reddito d’impresa ma dà origine ad un
reddito fondiario).
Effetti
IVA
Considerato che per effetto
dell’estromissione l’immobile entra nella sfera personale dell’imprenditore
dall’1.1.2026, nel caso in cui i canoni di locazione dei primi mesi del 2026
siano stati assoggettati a IVA, come specificato dall’Agenzia nella
Risoluzione 20.10.2008, n. 390/E è necessario “procedere alla rettifica
dei documenti emessi con addebito dell’imposta, tramite l’emissione di
una nota di variazione”.
Di conseguenza, per le fatture relative
ai canoni di locazione assoggettati a IVA va emessa una nota di credito ex art.
26, comma 2, DPR n. 633/72, con restituzione “di fatto” al conduttore della
sola imposta (anche nel caso in cui il canone di locazione è fatturato esente
IVA ex art. 10, DPR n. 633/72).
Effetti
ai fini dell’imposta di registro
L’imposta di registro sui
contratti di locazione immobiliare è individuata nelle seguenti misure.
|
Locazione |
Imposta
di registro |
|
Immobile
strumentale, anche se assoggettata ad IVA |
1% |
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Immobile diverso dal precedente |
2% |
Poiché,
come sopra accennato, a seguito dell’estromissione l’immobile si considera
posseduto a titolo personale dall’imprenditore fin dall’1.1.2026, l’imposta di
registro dovuta sul relativo contratto di locazione va determinata con
l’aliquota del 2% anziché dell’1%.
In particolare, come precisato nella citata
Risoluzione n. 390/E, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 131/86, “l’intervenuta
esclusione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa costituisce un evento da
denunciare all’ufficio che ha registrato il contratto di locazione al fine di
procedere alla riliquidazione dell’imposta di registro”. A tal fine si rende necessario integrare
l’imposta di registro versata con riferimento al contratto stipulato in
regime d’impresa.
L’integrazione
dell’imposta va effettuata entro 20 giorni dalla data di versamento della
prima rata dell’imposta sostitutiva. Considerato che il termine per il
versamento della prima rata è fissato al 30.11.2026, l’integrazione dovrà
essere effettuata entro il 21.12.2026 (il 20.12 cade di domenica).
Effetti reddituali
Dal 2026 (mod. REDDITI 2027), a seguito
dell’estromissione, ossia del passaggio dell’immobile strumentale alla sfera
“personale”, l’immobile dovrà essere dichiarato nel quadro RB, con le regole
proprie per i redditi fondiari.
Per gli immobili in esame l’emissione della nota di credito è pertanto necessaria anche al fine di “eliminare” dal reddito d’impresa (ricavi) i canoni di locazione fatturati nei primi mesi del 2026.