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Circolare dello studio - novembre 2016
Circolare dello studio
18:49 07-11-2016
ULTIME NOVITÀ FISCALI Studi di settore e percentuale di ricarico Sentenza CTR Lombardia 20.7.2016, n. 4310/33/2016 L’accertamento tramite gli studi di settore non può basarsi esclusivamente sull’applicazione, da parte del contribuente, di una percentuale di ricarico diversa rispetto a quella media del settore. È, infatti, necessario che l’Ufficio tenga conto della zona effettiva di svolgimento dell’attività nonché delle caratteristiche proprie dell’attività stessa (nel caso di specie, bar situato in una zona di periferia, a conduzione familiare). Documenti non esibiti Sentenza Corte Cassazione 11.8.2016, n. 16960 L’impossibilità di utilizzo, in sede contenziosa, di documenti non esibiti dal contribuente in sede di verifica, ex art. 52, comma 3, DPR n. 633/72, opera esclusivamente in presenza di dolo, ossia qualora il contribuente abbia volontariamente inteso sottrarli al controllo. Qualora la mancata esibizione sia dovuta a eventi fortuiti, anche colposi, gli stessi devono essere comunque presi in considerazione. Agevolazioni “prima casa” Sentenza Corte Cassazione 16.9.2016, n. 18214 Non determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, in caso di vendita nel quinquennio dell’immobile acquistato con tali benefici, la costruzione entro 1 anno, da parte del contribuente, di una nuova abitazione su un terreno già di sua proprietà. Studi di settore e consumo di carburante Sentenza Corte Cassazione 28.9.2016, n. 19114 È legittimo l’accertamento basato sugli studi di settore qualora l’Ufficio accerti, nei confronti di un contribuente che nell’esercizio dell’attività utilizza mezzi propri, un eccessivo consumo di carburante. Non costituisce prova di tale maggior consumo il fatto che gli automezzi siano vetusti. Rimborso IVA e acquisto terreno edificabile Sentenza Corte Cassazione 30.9.2016, n. 19481 Non può essere richiesto a rimborso il credito IVA relativo all’acquisto di un terreno edificabile, poiché lo stesso non può essere considerato un bene ammortizzabile. Cancellazione dall’elenco VIES Comunicato stampa Agenzia Entrate 3.10.2016 Ai soggetti che non hanno presentato i modd. Intra a partire dal primo trimestre 2015 “e che mostrano caratteristiche di apparente inattività”, l’Agenzia delle Entrate sta inviando una lettera per comunicare la cancellazione dall’elenco VIES. L’interessato, entro 60 giorni, potrà richiedere all’Ufficio di essere “mantenuto” nel predetto elenco. GGG COMMENTI IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL’AMIANTO La Legge n. 221/2015, c.d. “Collegato Ambientale” ha previsto a favore delle imprese che effettuano nel 2016 interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate in Italia un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per i predetti interventi. Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 15.6.2016 sono state rese note le modalità operative di tale agevolazione. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare del credito d’imposta in esame i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di bonifica dall’amianto dall’1.1 al 31.12.2016. Per la fruizione del credito non rilevano natura giuridica, dimensioni aziendali e regime contabile adottato. SPESE AGEVOLABILI Il credito in esame riguarda: “gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Risultano agevolabili anche le spese di consulenza professionale e delle perizie tecniche nel limite del 10% della spesa complessiva sostenuta, e comunque non oltre € 10.000 per ciascun progetto di bonifica. Nello specifico il credito è riconosciuto per la rimozione e lo smaltimento di: • lastre di amianto piane o ondulate; • tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto; • sistemi di coibentazione industriale in amianto. CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA E RICONOSCIMENTO DELLE SPESE Il suddetto credito d’imposta: • è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese sostenute per gli interventi sopra descritti effettuati dall’1.1 al 31.12.2016 a condizione che la spesa complessivamente sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia almeno pari a € 20.000. Per ogni impresa l’agevolazione spetta nel limite di spesa di € 400.000; • è alternativo e non cumulabile “in relazione a medesime voci di spesa” con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale / regionale / comunitaria; • è subordinato al rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Va evidenziato che le spese di considerano sostenute in base al principio di competenza e l’effettivo sostenimento delle stesse deve risultare da un’apposita dichiarazione rilasciata: • dal presidente del Collegio sindacale; • da un Revisore legale iscritto nell’apposito registro; • da un professionista iscritto nell’albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei Periti commerciali o in quello dei Consulenti del lavoro; • dal responsabile di un CAF. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA I soggetti interessati al riconoscimento del credito devono presentare al Ministero dell’Ambiente, dal 16.11.2016 al 31.3.2017, un’apposita domanda mediante la piattaforma informatica disponibile sul sito www.minambiente.it. (a tal fine rileva l’ordine di presentazione delle domande). Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, vanno specificati i seguenti elementi: • costo complessivo degli interventi; • ammontare delle singole spese agevolabili; • ammontare del credito d’imposta richiesto; • mancato utilizzo di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. Nello specifico, la domanda va altresì corredata, a pena di esclusione, da: • piano di lavoro del progetto di bonifica presentato alla competente ASL; • comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori / attività relativi al piano di lavori già approvato contenente la documentazione relativa all’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nell’ipotesi di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta dall’ASL; • attestazione dell’effettività delle spese sostenute; • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti. RIPARTIZIONE / UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta in esame è ripartito in 3 quote annuali di pari importo e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale si conclude il relativo utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 (mod. UNICO 2017). La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall’1.1.2017, esclusivamente in compensazione con il mod. F24 da presentare tramite Entratel / Fisconline.