COMMENTI PRONTA
LA DOMANDA PER LA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” |
Nell'ambito della
Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata introdotta la nuova definizione
agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con
riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000
al 31.12.2023 derivanti dall'omesso versamento di:
·
imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo
automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73
(imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);
·
contributi
previdenziali INPS,
esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
·
sanzioni amministrative per le violazioni del Codice
della Strada (limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo
di aggio).
Inoltre possono essere definiti:
·
in
caso di inefficacia della relativa definizione, i debiti riferiti ai carichi
affidati all'Agente della riscossione oggetto delle precedenti 3 edizioni
della definizione agevolata (“rottamazione”, “rottamazione-bis”,
“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”);
·
i
debiti per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della
definizione oggetto di “rottamazione-quater” e “riammissione
alla rottamazione-quater”.
In particolare la
“rottamazione-quinquies” consente di estinguere il debito, senza sanzioni,
interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo
di aggio.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”
Per l'ammissione alla
nuova definizione agevolata è necessario presentare un’apposita domanda
entro il 30.4.2026 tramite il servizio disponibile all'indirizzo
In particolare può essere utilizzata una
delle seguenti modalità alternative:
·
invio
online in area riservata. In tal caso, come evidenziato dall'Agenzia
delle Entrate-Riscossione nel Comunicato stampa 20.1.2026, vengono proposti
esclusivamente i carichi “definibili”, con la possibilità di selezionare quelli
che si intendono rottamare;
·
invio
online in area pubblica. In tal caso è possibile inserire i soli
documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico
“definibile”.
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È
possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella se
il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con
riferimento all'intera cartella. |
Il soggetto interessato
può verificare i debiti rientranti nella “rottamazione-quinquies” richiedendo
il prospetto informativo contenente le cartelle / avvisi che possono
essere definiti e l'importo delle somme dovute in caso di adesione compilando
lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.
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Invio online in area riservata |
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Si accede tramite le
credenziali SPID, CIE, CNS, AdE (professionisti e imprese), INPS
(cittadini residenti all'estero privi di documento d'identità). Non è necessario allegare il documento di d'identità. Va compilato il form e selezionati, tra quelli proposti,
le cartelle / avvisi che si intendono inserire nella domanda di definizione. Va inoltre indicato il numero
di rate in cui si intende effettuare il pagamento. |
Il soggetto riceve una email di “presa in carico” con
allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod.
R-DA-2026). |
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|
Invio online in area pubblica |
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Si accede automaticamente, senza necessità di credenziali
di accesso. Va compilato il form, indicando il numero identificativo
della cartella / avviso. Inoltre: ·
va allegato il documento d'identità; ·
va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale
ricevere la ricevuta di presentazione della domanda; ·
va indicato il
numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento. |
Il soggetto riceve: ·
una prima email, con un link
da convalidare entro 72 ore.
·
una seconda email,
successivamente alla convalida della richiesta, di “presa in carico”
con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; ·
una terza mail (se lil
documento d'identità allegato è corretto), con il link per scaricare,
entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di
presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026).
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Gli
intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall’area
riservata EquiPro con le credenziali Entratel. |
Accoglimento / diniego della domanda
Come sopra accennato, l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2026, comunica al soggetto interessato
l’accoglimento o il diniego della domanda.
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Tipologia
comunicazione |
Contenuto |
|
Accoglimento |
Sono
indicati: ·
l'ammontare
dovuto per la definizione; ·
la
scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale)
manifestata nella domanda; ·
le
informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul
c/c. Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento
precompilati. |
|
Diniego |
Sono
riportati i motivi per i quali la domanda non è stata accolta. |
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Quanto dovuto (somme a titolo di
capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i
diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e
aggi) va versato alternativamente:
·
in unica
soluzione, entro il 31.7.2026;
·
in
un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari importo (la singola
rata non può essere inferiore a € 100). Va considerato che:
- dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli
interessi nella misura del 3% annuo;
- non è
applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
|
|
Non
è prevista la “tolleranza” di 5 giorni riconosciuta
nelle precedenti “edizioni” della rottamazione; |
·
utilizzando
una delle seguenti modalità:
- sito Internet dell'Agenzia
Entrate-Riscossione;
- app EquiClick;
- domiciliazione sul c/c;
- moduli di pagamento utilizzabili presso
banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccai / sportelli bancomat
(ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;
- sportello dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
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CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES |
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Presentazione domanda |
30.4.2026 |
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Comunicazione somme dovute da parte
dell’Agenzia Entrate-Riscossione |
30.6.2026 |
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Versamento |
unica
soluzione / 1° rata (max 54) |
entro 31.7.2026 |
|
2°
e 3 rata |
entro 30.9 / 30.11.2026 |
|
|
dalla
4° alla 51° rata |
entro 31.1 / 31.5 / 31.7 / 30.9 / 30.11 dal 2027 al 2034 |
|
|
dalla
52° alla 54° rata |
entro 31.1 / 31.5 / 31.7.2035 |
|
|
unica
soluzione / 1° rata (max 54) |
entro 31.7.2026 |
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Determina l'inefficacia della
definizione agevolata l'omesso / insufficiente versamento:
·
dell'unica
rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;
·
di 2
rate, anche non consecutive;
·
dell'ultima
rata.
Come evidenziato
dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ, in caso di richiesta
di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate
(diversa dall'ultima) non determina la decadenza dalla definizione; infatti, “la
legge consente al contribuente di rimanere in arretrato con una rata”.
All'atto del pagamento della rata successiva a quella “saltata”, quanto versato
”andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non
pagata”.
Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche
considerando l'esempio proposto nelle citate FAQ, di seguito riportato.
Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della
rateazione rimane “scoperta” l'ultima rata, si determina l'inefficacia della
definizione.
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Esempio
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Un soggetto aderisce
alla “rottamazione-quinquies” scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed
effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene
pagata). La terza rata (ultima)
viene imputata alla seconda e, di conseguenza, “dal punto di vista
sostanziale” risulta non pagata l'ultima rata. Per effetto di ciò,
si determina la decadenza dalla “rottamazione-quinquies”, con conseguente
ripresa delle attività di recupero. |