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Circolare dello Studio - Febbraio 2026
Circolare dello studio
08:04 05-02-2026




COMMENTI

PRONTA LA DOMANDA PER LA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

Nell'ambito della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) è stata introdotta la nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento c.d. “rottamazione-quinquies” con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti dall'omesso versamento di:

·         imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato e formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 (imposte dirette) nonché agli artt. 54-bis e 54-ter, DPR n. 633/72 (IVA);

·         contributi previdenziali INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

·         sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada (limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio).

Inoltre possono essere definiti:

·         in caso di inefficacia della relativa definizione, i debiti riferiti ai carichi affidati all'Agente della riscossione oggetto delle precedenti 3 edizioni della definizione agevolata (“rottamazione”, “rottamazione-bis”, “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”);

·         i debiti per i quali al 30.9.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione oggetto di rottamazione-quater” e “riammissione alla rottamazione-quater”.

In particolare la “rottamazione-quinquies” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

Per l'ammissione alla nuova definizione agevolata è necessario presentare un’apposita domanda entro il 30.4.2026 tramite il servizio disponibile all'indirizzo

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/

In particolare può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative:

·         invio online in area riservata. In tal caso, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel Comunicato stampa 20.1.2026, vengono proposti esclusivamente i carichi “definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare;

·         invio online in area pubblica. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico “definibile”.

Simbolo_NB

È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con riferimento all'intera cartella.

Il soggetto interessato può verificare i debiti rientranti nella “rottamazione-quinquies” richiedendo il prospetto informativo contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l'importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.

Invio online in area riservata

Si accede tramite le credenziali SPID, CIE, CNS, AdE (professionisti e imprese), INPS (cittadini residenti all'estero privi di documento d'identità).

Non è necessario allegare il documento di d'identità.

Va compilato il form e selezionati, tra quelli proposti, le cartelle / avvisi che si intendono inserire nella domanda di definizione.

Va inoltre indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.

Il soggetto riceve una email di “presa in carico” con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026).

 

 

Invio online in area pubblica

Si accede automaticamente, senza necessità di credenziali di accesso.

Va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella / avviso.

Inoltre:

·         va allegato il documento d'identità;

·         va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda;

·         va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.

Il soggetto riceve:

·         una prima email, con un link da convalidare entro 72 ore.

Simbolo_NB

Decorso tale termine la domanda è automaticamente annullata;

·         una seconda email, successivamente alla convalida della richiesta, di “presa in carico” con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

·         una terza mail (se lil documento d'identità allegato è corretto), con il link per scaricare, entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026).

Simbolo_NB

Decorso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.

 

Simbolo_NB

Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

Accoglimento / diniego della domanda

Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 30.6.2026, comunica al soggetto interessato l’accoglimento o il diniego della domanda.

Tipologia comunicazione

Contenuto

Accoglimento

Sono indicati:

·         l'ammontare dovuto per la definizione;

·         la scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale) manifestata nella domanda;

·         le informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.

Diniego

Sono riportati i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va versato alternativamente:

·         in unica soluzione, entro il 31.7.2026;

·         in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100). Va considerato che:

-       dall’1.8.2026 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo;

-       non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

Simbolo_NB

Non è prevista la tolleranza di 5 giorni riconosciuta nelle precedenti “edizioni” della rottamazione;

·         utilizzando una delle seguenti modalità:

-       sito Internet dell'Agenzia Entrate-Riscossione;

-       app EquiClick;

-       domiciliazione sul c/c;

-       moduli di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccai / sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;

-       sportello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

CALENDARIO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Presentazione domanda

30.4.2026

Comunicazione somme dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione

30.6.2026

Versamento

unica soluzione / 1° rata (max 54)

entro 31.7.2026

2° e 3 rata

entro 30.9 / 30.11.2026

dalla 4° alla 51° rata

entro 31.1 / 31.5 / 31.7 / 30.9 / 30.11 dal 2027 al 2034

dalla 52° alla 54° rata

entro 31.1 / 31.5 / 31.7.2035

unica soluzione / 1° rata (max 54)

entro 31.7.2026

Determina l'inefficacia della definizione agevolata l'omesso / insufficiente versamento:

·         dell'unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;

·         di 2 rate, anche non consecutive;

·         dell'ultima rata.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ, in caso di richiesta di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall'ultima) non determina la decadenza dalla definizione; infatti, “la legge consente al contribuente di rimanere in arretrato con una rata”. All'atto del pagamento della rata successiva a quella “saltata”, quanto versato ”andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata”.

Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche considerando l'esempio proposto nelle citate FAQ, di seguito riportato. Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della rateazione rimane “scoperta” l'ultima rata, si determina l'inefficacia della definizione.

Esempio

  

Un soggetto aderisce alla “rottamazione-quinquies” scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene pagata).

La terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, “dal punto di vista sostanziale” risulta non pagata l'ultima rata.

Per effetto di ciò, si determina la decadenza dalla “rottamazione-quinquies”, con conseguente ripresa delle attività di recupero.