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Circolare dello studio - agosto 2014
Circolare dello studio
17:34 05-08-2014
ULTIME NOVITÀ FISCALI Attività di massofisioterapista Sentenza CTP Sondrio 1.4.2014, n. 27/3/14 Sono soggette ad IVA le prestazioni rese da un massofisioterapista che ha conseguito il diploma biennale. L’esenzione ex art. 10, comma 1, DPR n. 633/72 è infatti riconosciuta ai soli professionisti la cui abilitazione è stata conseguita sulla base di un corso triennale, stante l’equipollenza con il diploma universitario di fisioterapia. Studi di settore e lavori stradali Sentenza CTR Lazio 10.4.2014, n. 2346/01/14 Lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto da GERICO può essere giustificato dai lavori stradali effettuati in prossimità del luogo di esercizio dell’attività, stante la difficoltà di circolazione e parcheggio che crea disagi alla clientela. Movimenti finanziari tra parenti Sentenza CTP Reggio Emilia 27.5.2014, n. 240/03/14 Nell’ambito degli accertamenti bancari gli importi versati in contanti sul proprio c/c possono essere giustificati dalla circostanza che somme di ammontare similare sono state prelevate da un parente dal relativo c/c al fine di restituire un prestito ricevuto in passato. Modello dichiarazione IMU / TASI Decreto MEF 26.6.2014 È stato pubblicato sulla G.U. 4.7.2014, n. 153 il Decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e TASI utilizzabile dagli enti non commerciali. La dichiarazione relativa al 2012 e 2013 va presentata entro il 30.9.2014. Cessione di fabbricato destinato alla demolizione Sentenza Corte Cassazione 9.7.2014, n. 15629 La cessione di un fabbricato destinato ad essere demolito al fine di ricostruire sull’area sottostante un nuovo edificio non può essere riqualificata, ai fini della plusvalenza, cessione di area edificabile. Studi di settore Sentenza Corte Cassazione 9.7.2014, n. 15633 Il mero scostamento dalle risultanze di GERICO non è sufficiente a sorreggere l’atto impositivo, salvo che lo stesso raggiunga “livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare … la documentazione contabile di ogni attendibilità”. Irregolare redazione dell’inventario Sentenza Corte Cassazione 18.7.2014, n. 16477 È legittimo l’accertamento induttivo effettuato nei confronti di un’impresa che nel libro degli inventari ha indicato il valore complessivo delle rimanenze senza riportare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonché il criterio di valutazione utilizzato. COMMENTI I BONUS “ALBERGHI” E “CINEMA” Recentemente è stato convertito in legge il DL n. 83/2014, c.d. “Decreto Cult-Turismo” nell’ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di tutela del patrimonio culturale e rilancio del turismo, sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per il settore alberghiero. In sede di conversione sono stati apportati una serie di “aggiustamenti” alle predette agevolazioni ed è stato previsto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, come di seguito illustrato. BONUS DIGITALIZZAZIONE TURISTICA Soggetti beneficiari I beneficiari del predetto bonus sono individuati oltre che dagli “esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari” anche dalle agenzie di viaggio e tour operator c.d. “incoming” (ovvero che si occupano di portare in Italia turisti dall’estero) per una quota non superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus pari a € 15 milioni per i periodi d’imposta 2015-2019. Spese agevolabili Il credito in esame spetta con riferimento alle spese relative a: • impianti wi-fi; • siti web ottimizzati per il sistema mobile; • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili; • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, finalizzati alle attività di cui sopra. Sono escluse dall’agevolazione i costi relativi all’intermediazione commerciale. Determinazione del credito Il credito d’imposta in esame, pari al 30% e fino ad un massimo di € 12.500, spetta per le spese sostenute per la “digitalizzazione del settore” turistico (le spese massime agevolabili ammontano quindi a € 41.666,70). Il periodo di riconoscimento del predetto credito è riferito ai periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016. Utilizzo del credito Il bonus va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota dello stesso, relativa alle spese 2014, è utilizzabile dall’1.1.2015. CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE PER IL 2014 = SPESE DI DIGITALIZZAZIONE SOSTENUTE NEL 2014 (MAX € 41.666,70) x 30% utilizzo credito d’imposta (max € 12.500) Il credito va utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 “esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento”. Inoltre il credito in esame: • non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 31.10.2014. Decadenza dall’agevolazione È prevista una specifica causa di decadenza dall’agevolazione in esame allorché i beni oggetto degli investimenti agevolati siano “destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa”. BONUS RIQUALIFICAZIONE IMPRESE ALBERGHIERE In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al c.d. “bonus riqualificazione imprese alberghiere”. Soggetti beneficiari Il credito in esame spetta alle “imprese alberghiere” esistenti alla data dell’1.1.2012. Spese agevolabili Il bonus in esame spetta in relazione alle seguenti spese: • di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia: - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; • di incremento dell’efficienza energetica; • per l’eliminazione delle barriere architettoniche ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche “dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”; • per “ulteriori interventi”, comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Bonus mobili alberghi A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, le imprese alberghiere possono beneficiare anche di un “bonus mobili” con riguardo all’acquisto di mobili / componenti d’arredo destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi. Il bonus è subordinato al fatto che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni agevolati “prima del secondo periodo d’imposta successivo”. La quota destinata al predetto credito non può essere superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus riqualificazione pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019. Determinazione del credito Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 200.000 (il credito massimo spettante ammonta quindi a € 60.000). Utilizzo del credito Il predetto credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]”. La prima quota del credito relativo alle spese 2014 è utilizzabile dall’1.1.2015. CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE PER IL 2014 = SPESE DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENUTE NEL 2014 (MAX € 200.000) x 30% utilizzo credito d’imposta (max € 60.000) Il credito in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24. Inoltre, analogamente al credito digitalizzazione: • non va tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP (tale previsione è stata inserita in sede di conversione); • l’agevolazione in esame non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; • l’operatività è subordinata all’emanazione di uno specifico DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31.10.2014. I BONUS ALBERGHI IN SINTESI Tipologia bonus Digitalizzazione Riqualificazione Beneficiari • strutture ricettive • agenzie viaggio / tour operator incoming • imprese alberghiere Spese agevolate • impianti wi-fi • siti web ottimizzati per il sistema mobile • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio • servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone disabili • formazione del titolare / personale dipendente finalizzata alle attività di cui sopra • interventi edilizi ex art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001: ­ manutenzione straordinaria ­ restauro e risanamento conservativo ­ ristrutturazione edilizia • incremento efficienza energetica • eliminazione barriere architettoniche • “ulteriori interventi”, tra cui l’acquisto di mobili/componenti d’arredo Ammontare credito d’imposta spettante 30% spese sostenute Importo massimo credito d’imposta € 12.500 € 60.000 (**) Importo massimo spese agevolate € 41.666,70 (*) € 200.000 Periodi agevolati 2014 – 2015 – 2016 Utilizzo • ripartizione in 3 quote annuali di pari importo • inizio utilizzo dall’1.1.2015 • tramite mod. F24 (*) L’art. 9 prevede un limite massimo del credito d’imposta spettante pari a € 12.500 corrispondente ad un limite massimo di spese pari a € 41.666,70. (**) Considerato il limite massimo di spese agevolabili pari a € 200.000 l’ammontare massimo del credito d’imposta risulta pari a € 60.000. RISPETTO AIUTI “DE MINIMIS” In relazione ai bonus sopra esaminati è necessario rispettare i limiti previsti dalla citata disciplina “de minimis”, peraltro recentemente rivista con il Regolamento UE n. 1407/2013. Per il periodo 1.1.2014 – 31.12.2020 il massimale di aiuti che un’impresa può ricevere dallo Stato nell’arco di un triennio è pari a € 200.000 (complessivi) fermi restando i limiti di stanziamento previsti dal Decreto in esame. NUOVI CRITERI CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI È previsto l’aggiornamento periodico dei criteri per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche “compresi i condhotel e gli alberghi diffusi”. La predetta classificazione ha la finalità di “premiare” sia l’accessibilità che l’efficienza energetica delle strutture. In particolare, entro il 31.10.2014, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con un apposito DM, “aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni” ai fini della predetta classificazione, “tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale”. BONUS SALE CINEMATOGRAFICHE In sede di conversione è stato introdotto il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta a favore delle sale cinematografiche in presenza di specifici requisiti. Soggetti beneficiari Possono beneficiare del credito in esame le imprese di esercizio cinematografico già esistenti dall’1.1.80, iscritte negli elenchi di cui all’art. 3, D.Lgs n. 28/2014, considerate PMI ai sensi della normativa UE. Va evidenziato che in base alla Raccomandazione 6.5.2003, n. 2003/361/CE è considerata: • piccola impresa, quella che occupa meno di 50 dipendenti e con un fatturato / totale di bilancio annuo non superiore a € 10 milioni; • media impresa, quella che occupa meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni / totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni. Spese agevolabili Il credito d’imposta spetta in relazione alle spese sostenute per il ripristino, restauro e adeguamento strutturale / tecnologico delle sale cinematografiche sopra accennate. Determinazione del credito L’agevolazione in esame è pari al 30% delle spese sostenute nel 2015 e 2016 ed è riconosciuto fino ad un massimo di € 100.000 e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili (€ 3 milioni per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018). Utilizzo del credito Il bonus in esame va ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 “esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate”. CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE PER IL 2015 = SPESE PER SALE CINEMATOGRAFICHE SOSTENUTE NEL 2015 (max € 333.333) x 30% (max € 100.000) A differenza di quanto disposto per i precedenti bonus, il testo normativo del credito in esame non specifica la data di decorrenza dell’utilizzo. Si ritiene che il credito sia utilizzabile comunque dall’1.1.2016. Inoltre il credito in esame: • non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP; • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; • è cedibile dal beneficiario ex art. 1260, C.c., previa dimostrazione dell’effettività del diritto stesso, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata all’emanazione di un apposito DM da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro il 31.10.2014. Cumulabilità Il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile con i seguenti benefici: • contributi ex art. 15, D.Lgs n. 28/2004 (per realizzo di nuove sale o ripristino di sale inattive, ecc.); • agevolazioni ex art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, Finanziaria 2008 (credito d’imposta impianti e apparecchiature proiezione digitale).