COMMENTI LE NOVITà DEL C.D. “DECRETO BLOCCA CREDITI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE |
In sede di conversione del DL n. 11/2023, c.d.
“Decreto blocca crediti”, sono state apportate molteplici e rilevanti modifiche
riguardanti la detrazione del 110% e la cessione dei crediti relativi alle
opzioni per sconto in fattura / cessione del credito derivanti dalle detrazioni
per gli interventi edilizi / di risparmio energetico di cui agli artt. 119 e
121, DL n. 34/2020, rispetto a quanto originariamente previsto.
DETRAZIONE 110% PER UNIFAMILIARI AL 30.9.2023
Con l’introduzione del nuovo art. 01 al Decreto in
esame, in sede di conversione è stato nuovamente modificato il comma 8-bis
dell’art. 119, DL n. 34/2020, disponendo che la detrazione del 110% per
gli interventi di cui al citato art. 119 effettuati sulle unità immobiliari
unifamiliari (c.d. “villette”) può essere fruita per le spese sostenute
fino al 30.9.2023, anzichè fino al 31.3.2023 come precedentemente previsto.
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Resta fermo
che tale possibilità è subordinata al fatto che al 30.9.2022 i
lavori siano risultati eseguiti per almeno il 30% dell’intervento
complessivo. |
RESPONSABILITÀ SOLIDALE FORNITORI / CESSIONARI
Sono confermati, con alcune modifiche e
implementazioni, i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater del citato art. 121
riguardanti la documentazione che il fornitore che ha applicato lo
sconto / cessionario del credito deve possedere affinché sia escluso il
concorso nella violazione e pertanto la responsabilità in solido in
caso di mancanza, anche parziale, dei
requisiti che danno diritto alla detrazione da cui è scaturito il credito,
ferme restando le ipotesi di dolo e di divieto di acquisto del credito
da parte dei soggetti ordinariamente tenuti al rispetto della normativa
antiriciclaggio al ricorrere delle fattispecie previste dagli artt. 35 e 42,
D.Lgs. n. 231/2007 (elementi che fanno presupporre la sussistenza di
un’“operazione sospetta” ovvero impossibilità di effettuare un’adeguata
verifica della clientela), come previsto dall’art. 122-bis, comma 4, DL n.
34/2020.
In particolare, è richiesto il possesso della
seguente documentazione.
1 |
Titolo
edilizio abilitativo per l’esecuzione degli interventi. Per gli interventi in
regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ex art. 47, n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed
attestata la circostanza che gli stessi rientrano tra quelli agevolabili. |
2 |
Notifica
preliminare dell’avvio dei lavori all’ASL / dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 se non richiesta. |
3 |
Visura
catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli
interventi. In caso di immobili non ancora censiti, domanda di
accatastamento. |
4 |
Fatture,
ricevute o altri documenti comprovanti le spese
sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle
stesse. |
5 |
Asseverazioni
previste dalla normativa di riferimento, per requisiti tecnici
degli interventi e congruità delle spese, con i relativi allegati, nonché le ricevute
di presentazione e deposito presso i competenti Uffici. |
6 |
Per gli
interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale
di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle
spese tra i condomini. |
7 |
Per gli interventi
di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’art. 119, commi
1 e 2, DL n. 34/2020, la documentazione richiesta dall’art. 6, comma 1, lett.
a) e c), DM 6.8.2020, “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus”.
Per gli
interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000 attestante
tale circostanza. |
8 |
Visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un
professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese. |
9 |
Attestazione
di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio. In sede
di conversione la richiesta di tale attestazione è prevista, non solo
per i “soggetti obbligati di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 che
intervengono nelle cessioni” ma più genericamente per il “soggetto
che è controparte nella cessione”. |
10 new |
Per gli interventi
di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal DM n.
329/2020 che ha modificato il DM n. 58/2017, “Sisma Bonus – Linee guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia
degli interventi effettuati”. |
11 new |
Contratto
di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il
committente. |
Per i soggetti che acquistano i
crediti d’imposta da una banca / società appartenente ad un gruppo bancario,
per escludere la responsabilità in solido è sufficiente acquisire un’attestazione
con la quale la cedente dichiara di essere in possesso della predetta
documentazione.
|
é confermato anche il nuovo comma 6-quater, ai sensi
del quale il mancato possesso della citata documentazione non costituisce,
da solo, causa di responsabilità solidale per dolo / colpa grave del
cessionario. Quest’ultimo può infatti fornire, con ogni mezzo, prova
della propria diligenza o non gravità della negligenza. |
STOP OPZIONE PER SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL
CREDITO
Con riferimento alle detrazioni spettanti per gli
interventi edilizi / di risparmio energetico di cui all’art. 121, comma 2,
DL n. 34/2020, è confermato che non è più possibile esercitare l’opzione per
lo sconto in fattura / cessione del credito di cui al citato art. 121, a
decorrere dal 17.2.2023 (data di entrata in vigore del Decreto
“originario”).
L’impossibilità di optare per lo sconto
in fattura / cessione del credito riguarda tutti gli interventi elencati nel
comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia quelli con detrazione del 110% -
90% che quelli con le detrazioni “ordinarie”. I soggetti che sostengono le
spese per tali interventi agevolati, quindi, possono solo utilizzare la
detrazione spettante direttamente in dichiarazione dei redditi,
fatta eccezione per le fattispecie escluse dal divieto di opzione dai commi 2 e
3, di seguito riportate.
|
Il divieto in esame riguarda l’esercizio
dell’opzione per lo sconto in fattura / prima cessione del credito da
comunicare all’Agenzia delle Entrate con l’apposita Comunicazione. La
disposizione in esame non riguarda i crediti che risultano già nella
Piattaforma e pertanto i crediti già risultanti in capo ai fornitori /
cessionari possono continuare ad essere ceduti nel rispetto delle
limitazioni vigenti. |
Fattispecie per le quali è ancora
possibile esercitare l’opzione
Al fine di individuare le fattispecie escluse dal
“blocco”, per le quali pertanto è ancora possibile esercitare l’opzione per
lo sconto in fattura / cessione del credito, sono stati confermati i commi
2 e 3 dell’art. 2 originariamente previsti dal Decreto in esame e sono state
fatte alcune implementazioni. In particolare:
·
è stato inserito il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale il predetto
“blocco” delle opzioni non trova applicazione per le spese sostenute per
gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche
di cui all’art. 119-ter, DL n. 34/2020 (con detrazione del 75%);
·
il “blocco” delle opzioni non trova
applicazione al ricorrere delle seguenti fattispecie, in essere al
16.2.2023 (prima dell’entrata in vigore del Decreto “originario”).
INTERVENTI
DI CUI ALL’ART. 119 (CON DETRAZIONE del
110% - 90%) - comma 2 |
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1 |
Interventi
diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023
risulti presentata la comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA). |
2 |
Interventi
effettuati dai condomini, per i quali al 16.2.2023 risulti
adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata
la comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA). |
3 |
Interventi
comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 16.2.2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo. Nelle
zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, l’esclusione si
applica anche alle spese per gli interventi di cui agli artt. 119 e 121,
comma 2, DL n. 34/2020 compresi in piani di recupero del patrimonio
edilizio / riqualificazione urbana comunque denominati, con contenuti
progettuali di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che
al 17.2.2023 risultino
approvati dall’amministrazione
comunale e concorrano al risparmio
energetico / adeguamento sismico dei fabbricati. |
INTERVENTI
CON DETRAZIONI “ORDINARIE” - comma 3 |
|
1 |
Interventi
diversi da quelli di cui cui all’art. 119, DL n.
34/2020 (ad esempio, recupero edilizio ex art. 16-bis, TUIR e interventi di
efficienza energetica di cui al DL n. 63/2013) per i quali al 16.2.2023: ·
risulti
presentata la richiesta del titolo abilitativo; ·
siano già iniziati i
lavori, se non è richiesto il titolo abilitativo. Nelle
fattispecie di esclusione dal “blocco” in esame è stato inserito anche il
caso in cui, alla predetta data, non siano ancora iniziati i lavori ma sia
già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura
dei beni / servizi oggetto dei lavori. è inoltre previsto che, se
al 17.2.2023 non risultano versati acconti, la data (precedente)
dell’inizio dei lavori / stipula dell’accordo vincolante tra le parti per
la fornitura dei beni / servizi oggetto dei lavori va attestata sia
dal cedente / committente che dal cessionario / prestatore mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ex art. 47, n. 445/2000. |
2 |
In
caso di acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha
ristrutturato l’edificio di cui all’art. 16-bis, comma 3, TUIR, e acquisto
di immobili rientranti nel c.d. “sisma bonus acquisti” di cui
all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in sede di conversione è
stato modificato il requisito per poter rientrare nei casi di esonero dal
“blocco” dell’opzione. é
infatti ora disposto che al 16.2.2023 è necessario che risulti presentata
la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (originariamente
era richiesta la registrazione del contratto preliminare / stipula del
contratto di compravendita dell’immobile). Si
evidenzia inoltre che tra gli interventi rientranti in tale fattispecie di
esclusione è stata inserita anche la lett. d) del comma 1 dell’art.
16-bis e pertanto anche le spese per la realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali. |
Il nuovo comma 3-quater include tra i casi di
esonero dal blocco dell’esercizio delle opzioni in esame anche gli
interventi effettuati su:
·
immobili
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi
dall’1.4.2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui al
comma 8-ter, primo periodo, dell’art. 119;
·
immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal
15.9.2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
(Deliberazioni 16.9.2022 e 19.10.2022).
RIPARTIZIONE / UTILIZZO CREDITI IN 10 RATE ANNUALI
Come noto, per gli interventi di cui
all’art. 119, DL n. 34/2020 l’utilizzo diretto della detrazione e
conseguentemente del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in
fattura / cessione del credito è ordinariamente previsto in 5 / 4 rate annuali.
Con l’art. 9, DL n. 176/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-quater”, è stata introdotta la possibilità di ripartire ed
utilizzare in 10 rate annuali di pari importo (anziché in 5 / 4) il credito
sorto a seguito delle predette opzioni, con esclusivo riferimento ai crediti
derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito inviate
all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.
|
Il
Legislatore interviene ora sul citato art. 9 disponendo che la possibilità di
rateizzare il credito in 10 rate annuali è applicabile: ·
anche ai
crediti sorti a seguito degli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche con detrazione del 75% e rientranti nel c.d. “Sisma
bonus / Sisma bonus acquisti” (art. 119-ter, DL n. 34/2020 e art. 16,
commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013); ·
ai crediti
derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura / cessione del credito
inviate all’Agenzia entro il 31.3.2023 (anziché entro il 31.10.2022)
e non ancora utilizzati. |
La scelta di ripartire il credito in 10 rate annuali
deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite un’apposita
funzionalità disponibile nella Piattaforma. Nel mod. F24 dovrà essere
indicato uno dei nuovi specifici codici tributo recentemente istituiti dalla
stessa Agenzia (7771 – 110%, 7772 – Sisma bonus, 7773 – Eliminazione barriere
architettoniche).
RIPARTIZIONE DETRAZIONE 110% IN 10 RATE ANNUALI
Con l’introduzione del nuovo comma 8-quinquies all’art.
119 è disposto che, esclusivamente per le spese sostenute dall’1.1 al
31.12.2022 con detrazione del 110%, il contribuente che utilizza
direttamente la detrazione spettante nel mod. 730 / REDDITI può scegliere
di rateizzare la detrazione in 10 rate annuali, anzichè
in 4 come ordinariamente previsto.
|
Il
citato nuovo comma 8-quinquies dispone che tale opzione: ·
va “esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023” e
quindi nel mod. 730 / REDDITI 2024 relativo al 2023; ·
l’opzione è irrevocabile e può essere esercitata “a
condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non
sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”. In
altre parole, trattandosi di spese sostenute nel 2022, la prima rata di
detrazione spettante non deve essere esposta nel mod. 730 / REDDITI 2023. |
DATA VARIANTE CILA IRRILEVANTE PER IL RISPETTO DEI TERMINI
Nell’ambito della Finanziaria 2023 la riduzione
della detrazione del 110% a decorrere dal 2023 (al 90% nel 2023 - 70% nel
2024 - 65% nel 2025) è stata esclusa con riferimento ad una serie di
fattispecie per le quali, in alcuni casi, rileva la data di
presentazione della CILA ovvero della delibera assembleare di
approvazione dei lavori sulle parti comuni condominiali.
Analogamente, il Decreto in esame esclude dal
blocco dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del
credito alcune fattispecie in base alla data di presentazione della CILA /
delibera assembleare di approvazione dei lavori sulle parti comuni
condominiali.
Ora con una norma di interpretazione autentica, è
precisato che per la verifica del rispetto dei termini fissati delle predette
norme, va fatto riferimento alla CILA originariamente presentata / data
dell’assemblea di approvazione dei lavori condominiali originariamente
previsti, anche se, successivamente, sia stato presentato un progetto in
variante alla CILA originaria / sia stata fatta una nuova assemblea per
l’approvazione della variante al progetto originario.
OPZIONI IN BASE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI
CIASCUN SAL
AI fine di interpretare correttamente
il comma 1-bis del citato art. 121, ai sensi del quale le opzioni di sconto in
fattura / cessione del credito possono essere esercitate in relazione a
ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), è precisato che “per gli interventi diversi da quelli di cui
all’articolo 119 del citato
decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di
avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo”.
Pertanto, per poter esercitare le opzioni a seguito
di interventi per i quali spettano le detrazioni in misura ordinaria (diverse
dal 110% - 90% nel 2023 se non si rientra nei casi di esclusione dalla
riduzione della detrazione) non è richiesto il sostenimento delle spese in
base ai SAL.
Dall’interpretazione
autentica si desume che il predetto requisito risulta invece indispensabile
in presenza di lavori con detrazione del 110% (o 90%) per i quali, si
rammenta, è anche previsto un massimo di 2 SAL, ciascuno riferito ad almeno il
30% dell’intervento.
CONGRUITÀ SPESE NON NECESSARIA PER VISTO DI CONFORMITÀ
Come noto, per fruire della detrazione
del 110% e in tutti i casi di opzione per lo sconto in fattura / cessione del
credito è richiesta, oltre al visto di conformità, l’asseverazione attestante
la congruità delle spese sostenute.
Considerato che tra le spese
detraibili può essere ricompresa quella relativa al rilascio del visto di
conformità è sorta la questione se anche detta spesa dovesse rientrare
nell’attestazione relativa alla congruità delle spese sostenute.
Ora il Legislatore precisa che per
poter detrarre la spesa relativa al rilascio del visto di conformità
normativamente richiesto per la detrazione del 110% e in tutti i casi di
opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, non è necessario
che la stessa sia ricompresa nel computo metrico e nell’attestazione di
congruità delle spese sostenute.
Ambito di applicazione della c.d. “remissione in bonis”
In merito alla possibilità
di sanare la tardiva presentazione dell’asseverazione relativa agli interventi
per la riduzione del rischio sismico (richiesta per fruire delle relative
detrazioni fiscali di cui all’art. 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies,
DL n. 63/2013 e all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020) con la c.d.
“remissione in bonis”, l’art. 2, comma 1, DL n. 16/2012 dispone che è
possibile ricorrere a tale istituto se la tardiva presentazione è effettuata
entro “la prima dichiarazione utile”. A tal fine è ora precisato che
“la prima dichiarazione utile è la prima
dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a
beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione,
fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio
di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1 … la remissione in
bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della
comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121”.
ATTESTAZIONE SOA IMPRESA APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE
L’art. 10-bis, DL n. 21/2022,
c.d. “Decreto Ucraina”, dispone che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:
·
fruire della
detrazione del 110% - 90% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020;
·
optare per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art.
121, DL n. 34/2020;
in presenza di interventi di importo superiore a €
516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese
subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in
possesso della c.d. “attestazione SOA”. Sul punto ora è precisato
che:
·
per i contratti
di appalto / subappalto stipulati tra il 21.5.2022 e il 31.12.2022, è
richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice / subappaltatrice
sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione
attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della
stessa;
·
per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000)
va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun
contratto di subappalto.
é inoltre precisato che l’art. 10-bis in esame è
riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto non è
applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per le spese
sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.
COMUNICAZIONE PRIMA CESSIONE DEL CREDITO
In sede di conversione è stata inserita la possibilità
di presentare tardivamente (dopo il 31.3.2023) all’Agenzia delle Entrate la
Comunicazione di opzione per la prima cessione del credito, ricorrendo
alla c.d. “remissione in bonis” (entro la presentazione della prima
dichiarazione dei redditi “utile” e con versamento di € 250) anche nel caso
in cui il contratto di cessione tra le parti non sia stato concluso alla data
del 31.3.2023.
|
Tale possibilità è circoscritta
ad un ambito ristretto dei possibili casi di opzione in quanto la stessa
è applicabile esclusivamente al caso in cui: ·
il soggetto
titolare della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito.
Si tratta quindi della Comunicazione di cessione presentata dal contribuente
che non intende utilizzare in dichiarazione dei redditi la detrazione allo
stesso spettante; e ·
la cessione
del credito è effettuata a favore di una banca / intermediario
finanziario / società appartenente ad un gruppo bancario / impresa di
assicurazione. |
Merita infine evidenziare che tale disposizione
riguarda la Comunicazione di opzione da presentare all’Agenzia delle Entrate e
pertanto la prima cessione del credito e non i crediti che risultano già
presenti nella Piattaforma.