COMMENTI LE NOVITÀ APPLICABILI AL CPB
2025-2026 DOPO IL DECRETO CORRETTIVO |
In data 4.6.2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in
via definitiva il (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale,
attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.. Con riferimento al concordato
preventivo, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nella versione
originaria, sono state introdotte alcune novità, di seguito evidenziate.
Abrogazione CONCORDATO CONTRIBUENTI forfetari
Come previsto dall’art. 7 del Decreto in
esame, è confermata l’abrogazione, a decorrere dall’1.1.2025, degli
artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024, contenenti la disciplina del concordato
preventivo per i contribuenti forfetari.
calendario AdEsIONE CPB
Come previsto
dall’art. 11 del Decreto in esame, è confermato che l’adesione alla proposta
di concordato può essere manifestata:
·
entro il 30.9;
ovvero
·
entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura
del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare.
L’adesione al CPB
2025-2026 può avvenire, entro il 30.9.2025:
·
congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod.
REDDITI 2025 (in
tal caso è necessario anticipare la presentazione del mod. REDDITI al 30.9
rispetto all’ordinaria scadenza del 31.10);
ovvero
·
in forma autonoma. In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod.
REDDITI 2025 indicando il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.
regime opzionale FLAT TAX INCREMENTALE
I soggetti che aderiscono
al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale previsto
dall’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, ossia la c.d. “Flat Tax incrementale”:
· strutturata in 3 aliquote (10% - 12% - 15%) applicabili a seconda del punteggio
ISA 2024;
Aliquota applicata |
Punteggio ISA 2024 |
15% |
inferiore a 6 |
12% |
pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
10% |
pari o superiore a 8 |
·
applicabile alla differenza tra il reddito concordato e
quello dichiarato per il 2024, rettificato ai sensi degli
artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024, ossia al netto delle componenti straordinarie
(plus / minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).
Con l’art. 8 del Decreto
in esame è confermata la modifica del citato art. 20-bis a seguito della quale,
a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima
dell’entrata in vigore del Decreto, la Flat Tax incrementale è applicabile
nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000. In tal caso,
limitatamente alla parte che supera tale somma l’imposta sostitutiva va
applicata nelle seguenti misure:
·
43% per i soggetti IRPEF;
·
24% per i
soggetti IRES.
Con riferimento ai soggetti
“trasparenti” la verifica del superamento del predetto limite di € 85.000 va
effettuata considerando il reddito accettato dalla società di persone /
associazione professionale / srl trasparente.
NUOVE cause di esclusione dAl CPB
Ai
sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i
soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:
·
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a
quelli di applicazione del concordato (ossia, 2024 - 2023 - 2022);
·
condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false
comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex
artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti
a quelli di applicazione del concordato (2024 - 2023 - 2022);
·
con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio
concordato, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo,
redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti,
esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura
superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo;
·
adesione,
per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2025), al regime
forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime
forfetario nel 2025);
·
nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata
da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di
persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR è interessata da modifiche
della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati,
fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio /
associato.
Con
la lett. a) del comma 1 dell’art. 9 del Decreto in esame è confermata la
modifica del citato art. 11, con l’introduzione delle seguenti 2 nuove
cause di esclusione, applicabili a decorrere dall’adesione al CPB
2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto:
·
con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio
concordato, il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro
autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione
professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di
cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui
all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012;
· associazione
professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all’art.
10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis,
Legge n. 247/2012, nel caso in cui non aderiscono al CPB, nei
medesimi periodi d’imposta, tutti gli associati / soci che dichiarano
individualmente redditi di lavoro autonomo.
|
Le nuove cause di
esclusione non operano se l’associazione / società partecipata aderisce al
CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associato / socio
o l’associato / socio aderisce al CPB per i medesimi periodi in cui aderisce
l’associazione / società partecipata. |
NUOVE cause di CESSAZione dEl CPB
Come
previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il CPB cessa di avere efficacia
a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
· modifica
dell’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo
d’imposta precedente (2024), salvo che per la nuova attività sia prevista
l’applicazione dello stesso ISA;
· cessazione
dell’attività;
· adesione al regime
forfetario;
· la società è interessata
da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero,
la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è
interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il
numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso
di decesso del socio / associato;
· il contribuente
dichiara ricavi / compensi di ammontare superiore a €
7.746.853, ossia ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite di
€ 5.164.569 previsto per l’applicazione degli ISA.
Con
la lett. b) del comma 1 dell’art. 9 del Decreto in esame è confermata la
modifica del citato art. 21, con l’introduzione delle seguenti 2 nuove
cause di cessazione, applicabili a decorrere dall’adesione al CPB
2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto:
· il contribuente che
dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione
professionale / STP / società tra avvocati, cui partecipa, non
determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato
nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associato / socio;
· l’associazione
professionale / STP / società tra avvocati e uno degli
associati / soci, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo
non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di
concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione /
società partecipata.
Interpretazione autentica
causa di esclusione / cessazione del cpb
in presenza di
operazioni straordinarie
Gli artt. 11, comma
1, lett. b-quater) e 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n.
13/2024, prevedono (come sopra accennato), rispettivamente, la seguente causa
di esclusione / cessazione del concordato.
Causa di
esclusione art. 11, comma 1, lett. b-quater |
Non possono accedere al CPB la società che nel primo anno cui si riferisce la
proposta di concordato è interessata da un’operazione di fusione,
scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione
professionale ex art. 5, TUIR interessata da modifiche della compagine
sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il
subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato. |
Causa di
cessazione art. 21, comma 1, lett. b-ter |
Il concordato cessa di avere
efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale la società è interessata
da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR è interessata
da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei
soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso
del socio / associato. |
Con
l’art. 10 del Decreto in esame, contenente una norma di interpretazione
autentica, è confermato che ai fini dell’applicazione
della predetta causa di esclusione / cessazione, per operazioni di
conferimento vanno intese esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda
o un ramo d’azienda e non singoli beni / denaro.
“Maxi deduzione” costo del lavoro
Determinazione reddito lavoro autonomo concordato
Ai sensi dell’art.
15, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo utilizzato per
la formulazione della proposta è individuato con riferimento alle regole
ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:
· plusvalenze /
minusvalenze;
· redditi / quote di redditi relativi
a partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all’art.
5, TUIR;
· corrispettivi percepiti a
seguito di cessione della clientela / elementi immateriali.
La lett. a) del
comma 1 dell’art. 13 del Decreto in esame, integra il citato art. 15,
modificando, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, l’individuazione del
reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB. In particolare, a seguito di tale
modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato senza
considerare anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai
sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. “maxi deduzione”.
Il
saldo netto tra le plusvalenze / minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela, di elementi immateriali, la “maxi
deduzione” del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle predette
partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito
concordato.
|
Reddito concordato |
+ / - |
saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi
cessione clientela o elementi immateriali / “maxi deduzione” costo del lavoro
/ redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR |
= |
reddito di lavoro autonomo da dichiarare |
Determinazione reddito d’impresa
concordato
Ai
sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito
d’impresa utilizzato per la formulazione della proposta è
individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di
contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:
· plusvalenze / sopravvenienze
attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su
crediti (lett. a);
· utili / perdite derivanti da
partecipazioni in società di persone / studi associati o in società
di capitali trasparenti, o utili distribuiti, in qualsiasi
forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti ex art. 73,
comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Al fine dell’individuazione di questi ultimi,
vanno applicate le regole ordinarie di cui agli artt. 59 e 89, TUIR (lett. b).
La
lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto in esame integra la lett. b) del
citato art. 16, prevedendo che, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, ai
fini della determinazione del reddito d’impresa proposto al soggetto non va
considerata anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai
sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. “maxi deduzione”.
Il saldo netto tra
le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze
passive, le perdite su crediti, la “maxi deduzione” del costo del
lavoro, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni
determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Le
perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti riducono il reddito
in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.
|
Reddito concordato |
+ / - |
saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive
/ passive, perdite su crediti / “maxi deduzione” costo del lavoro / utili /
perdite da partecipazione in società di persone / capitali |
- |
perdite fiscali pregresse |
= |
reddito d’impresa da dichiarare |
propostA DI CPB PER i soggetti con elevatA
affidabilità fiscale
L’art.
14 del Decreto in esame, modificando l’art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, introduce
delle soglie massime alla proposta di concordato ai fini delle imposte
sui redditi / IRAP, calcolate in percentuale rispetto al reddito del periodo
precedente (2024) al biennio cui si riferisce la proposta in misura
inversamente proporzionale al punteggio ISA conseguito.
In particolare, la
proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito
dichiarato nel 2024, rettificato ai sensi dei citati artt. 15 e 16, nella
seguente misura.
Soglia massima incremento |
Punteggio ISA 2024 (mod. ISA 2025) |
10% |
pari a 10 |
15% |
pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 |
25% |
pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 |
|
Le soglie non
operano / non trovano applicazione: ·
nei confronti di
soggetti con un punteggio ISA inferiore a 8; ·
se la proposta di concordato elaborata dal software “Il
tuo ISA” 2025 CPB è inferiore “ai valori di riferimento settoriali”.
È pertanto possibile che, in alcuni casi, la soglia massima di incremento non
venga applicata ancorchè il punteggio ISA sia superiore a 8. |
MODIFICA cause di decadenza
Come
previsto dall’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di produrre
effetto per entrambi i periodi d’imposta (2025-2026) nei casi in cui si
verifica una delle seguenti cause di decadenza:
· a seguito di
accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello
precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o
l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei
ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve
entità (lett. a);
· a seguito di
modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ex art. 2, comma 8, DPR
n. 322/98, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una
quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta
rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di
concordato (lett. b);
· sono indicati, nel
mod. REDDITI, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato (lett. c);
· ricorre una delle
ipotesi di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 ovvero vengono meno i requisiti
di cui all’art. 10, comma 2 (non avere debiti tributari / aver estinto debiti
tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiori a €
5.000, compresi interessi e sanzioni - lett. d);
·
omesso versamento delle somme dovute a seguito del
controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 relativo agli anni oggetto di
concordato di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (lett. e).
La lett. a) del
comma 1 dell’art. 15 del Decreto in esame, modificando la citata lett. e),
prevede che si verifichi la decadenza dal concordato soltanto qualora entro
60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario non sia avvenuto il pagamento di
tali somme.
Contestualmente è
stata abrogata la disposizione che prevedeva che le violazioni di cui alla
citata lett. e) non rilevavano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ex
art. 13, D.Lgs. n. 472/97.