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Circolare dello Studio - Agosto 2025
Circolare dello studio
16:56 07-08-2025




COMMENTI

SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L’ACCOPPIATA

DEL CPB 2025–2026 CON LA SANATORIA 2019–2023

In sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale” è stata introdotta una specifica disposizione che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 e sanatoria annualità 2019-2023 (già prevista per le annualità 2018-2022 per i soggetti aderenti al CPB 2024-2025).

La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA.

La stessa è consentita anche per le annualità “escluse” dagli ISA; in tal caso il relativo costo è determinato con specifiche modalità, considerata l’assenza di un punteggio ISA.

SANATORIA 2019-2023 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2025-2026

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 30.9.2025, al CPB 2025-2026 possono applicare il regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP così determinata.

Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla differenza tra:

·     reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità

e

·     incremento dello stesso calcolato nelle seguenti misure:

5%

punteggio ISA pari a 10

10%

punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10

20%

punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8

30%

punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6

40%

punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4

50%

punteggio ISA inferiore a 3

Per il 2019 / 2022 / 2023 la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:

10%

punteggio ISA pari o superiore a 8

12%

punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8

15%

punteggio ISA inferiore a 6

 

Simbolo_NB

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.

 

Base imponibile imposta sostitutiva dell’IRAP

La base imponibile è costituita dalla differenza tra:

·     valore della produzione netta (VAP) dichiarato in ciascuna annualità

e

·     incremento dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Per il 2019 / 2022 / 2023 l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.

 

Simbolo_NB

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

La misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.

Punteggio ISA

Base imponibile imposta sostitutiva (*)

SANATORIA 2019 - 2022 - 2023

SANATORIA 2020 - 2021

Imposta sostitutiva II.DD.

Imposta sostitutiva IRAP

Imposta sostitutiva II.DD.

Imposta sostitutiva IRAP

10

5%

10%

3,9%

7%

2,73%

≥ 8 - < 10

10%

≥ 6 - < 8

20%

12%

8,4%

≥ 4 - < 6

30%

15%

10,5%

≥ 3 - < 4

40%

< 3

50%

(*) Reddito d’impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l’annualità di riferimento.

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA E SANATORIA 2019-2023

L’accesso alla sanatoria 2019-2023 è consentito anche ai soggetti ISA con ricavi / compensi fino a € 5.164.569 (che non determinano il reddito con criteri forfetari) che, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

·     sono stati interessati da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022);

·     hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;

·     esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, soggetti c.d. multiattività”.

La presenza, per una o più delle annualità 2019-2023, delle specifiche cause di esclusione ISA (emergenza COVID-19 / non normale svolgimento dell’attività / multiattività) che consentono (comunque) di aderire alla sanatoria va verificata considerando lo specifico codice riportato a rigo RE1 / RF1 / RG1 del mod. REDDITI del periodo d’imposta di riferimento.

Esclusioni ISA COVID-19

Le cause di esclusione ISA collegate all’emergenza COVID-19 introdotte per il 2020-2021 e 2022 sono individuate dai codici 15”, “16 e 17”.

Causa esclusione

Codice esclusione

Mod. REDDITI 2021

(anno 2020)

Mod. REDDITI 2022

(anno 2021)

Mod. REDDITI 2023

(anno 2022)

Diminuzione ricavi di almeno il 33% nell’anno di riferimento rispetto al 2019

15

15

---

Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2019

16

16

---

Soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività individuate da specifici codici attività

17

17

---

Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021

---

---

15

Esclusione ISA non normale svolgimento dell’attività

In caso di periodo d’imposta di non normale svolgimento dell’attività l’esclusione ISA è individuata dal codice 4”.

Causa esclusione

Codice esclusione

Mod. REDDITI 2020

(anno 2019)

Mod. REDDITI 2021

(anno 2020)

Mod. REDDITI 2022

(anno 2021)

Mod. REDDITI 2023

(anno 2022)

Mod. REDDITI 2024

(anno 2023)

Periodo di non normale svolgimento dell’attività

4

4

4

4

4

Esclusione soggetti ISA multiattività

Per i soggetti c.d. “multiattività” opera la causa di esclusione ISA identificata dal codice 7”.

Si rammenta che sono considerati multiattività i soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Simbolo_NB

Per alcuni ISA (ad esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono individuate delle specifiche attività complementari.

L’esercizio di tali attività congiuntamente all’attività prevalente non comporta l’esclusione dall’applicazione degli ISA, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

       

Causa esclusione

Codice esclusione

Mod. REDDITI 2020

(anno 2019)

Mod. REDDITI 2021

(anno 2020)

Mod. REDDITI 2022

(anno 2021)

Mod. REDDITI 2023

(anno 2022)

Mod. REDDITI 2024

(anno 2023)

Multiattività

7

7

7

7

7

COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

Il costo della sanatoria, ossia l’imposta sostitutiva dovuta per i soggetti interessati dalle predette cause di esclusione ISA è così determinato.

Imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla differenza tra:

·     reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità

e

·     incremento dello stesso nella misura del 25%.

L’imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e relative addizionali è pari al 12,5%.

Simbolo_NB

L’imposta sostitutiva dovuta è diminuita del 30% (la riduzione non è applicabile ai soggetti “multiattività”).

L’importo da versare per ciascuna annualità non può comunque essere inferiore a € 1.000.

 

Imposta sostitutiva IRAP

La base imponibile è costituita dalla differenza tra:

·     valore della produzione netta (VAP) dichiarato in ciascuna annualità

e

·     incremento dello stesso nella predetta misura del 25%.

L’imposta sostitutiva ai fini dell’IRAP è pari al 3,9%.

Simbolo_NB

L’imposta sostitutiva dovuta è diminuita del 30% (la riduzione non è applicabile ai soggetti “multiattività”).

 

 

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIa

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:

·     in un’unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;

oppure

·     ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR e da società di capitali trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati.

La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.

Benefici della sanatoria

A seguito del versamento dell’unica rata / regolare versamento delle rate, sono inibiti gli accertamenti per il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 del reddito d’impresa / lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:

a) decadenza dal CPB;

b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell’art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;

d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività / multiattività.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.

Differimento termini decadenza accertamento

È prevista la proroga della decadenza dei termini di accertamento:

·         al 31.12.2028, con riguardo alle annualità “sanate”, per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2019 al 2022, la sanatoria in esame;

·         al 31.12.2026, con riguardo agli accertamenti in scadenza al 31.12.2025, per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 ma non si avvalgono della sanatoria.