COMMENTI SOGGETTI
ISA: INTRODOTTA L’ACCOPPIATA DEL
CPB 2025–2026 CON LA SANATORIA 2019–2023 |
In sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto
fiscale” è stata introdotta una specifica
disposizione che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata concordato
preventivo biennale (CPB) 2025-2026
e sanatoria annualità 2019-2023 (già prevista per le
annualità 2018-2022 per i soggetti aderenti al CPB 2024-2025).
La sanatoria, o meglio il “regime di
ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione
del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al
punteggio ISA.
La stessa è consentita
anche per le annualità “escluse” dagli ISA; in tal caso il relativo costo è
determinato con specifiche modalità, considerata l’assenza di un punteggio ISA.
SANATORIA 2019-2023 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2025-2026
I
soggetti ISA che aderiscono,
entro il 30.9.2025, al CPB 2025-2026 possono applicare il “regime di ravvedimento”,
versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative
addizionali nonché dell’IRAP così determinata.
Base
imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative
addizionali |
|||||||||||||||||||||||||||||
La base imponibile è costituita dalla differenza
tra: · reddito
d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e · incremento
dello stesso calcolato nelle seguenti misure:
Per il 2019 /
2022 / 2023 la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:
L’imposta
sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a €
1.000. |
Base
imponibile imposta sostitutiva dell’IRAP |
||
La base imponibile è
costituita dalla differenza tra: ·
valore della
produzione netta (VAP) dichiarato in
ciascuna annualità e · incremento
dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui
redditi. Per
il 2019 / 2022 / 2023 l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al
3,9%.
|
La misura delle imposte sostitutive
dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.
Punteggio ISA |
Base imponibile imposta sostitutiva (*) |
SANATORIA 2019 - 2022 - 2023 |
SANATORIA 2020 - 2021 |
||
Imposta sostitutiva II.DD. |
Imposta sostitutiva IRAP |
Imposta sostitutiva II.DD. |
Imposta sostitutiva IRAP |
||
10 |
5% |
10% |
3,9% |
7% |
2,73% |
≥ 8 - < 10 |
10% |
||||
≥ 6 - < 8 |
20% |
12% |
8,4% |
||
≥ 4 - < 6 |
30% |
15% |
10,5% |
||
≥ 3 - < 4 |
40% |
||||
< 3 |
50% |
(*) Reddito d’impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato
per l’annualità di riferimento.
CAUSE DI ESCLUSIONE ISA E SANATORIA 2019-2023
L’accesso alla
sanatoria 2019-2023 è consentito anche ai soggetti ISA con ricavi / compensi
fino a € 5.164.569 (che non determinano il reddito con criteri forfetari) che,
anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:
· sono stati interessati da una
causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 (che, di
fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022);
· hanno dichiarato la sussistenza di
una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
· esercitano 2 o più attività d’impresa
non rientranti nel medesimo ISA, soggetti c.d. “multiattività”.
La presenza, per una o
più delle annualità 2019-2023, delle specifiche cause di esclusione ISA
(emergenza COVID-19 / non normale svolgimento dell’attività / multiattività)
che consentono (comunque) di aderire alla sanatoria va verificata considerando
lo specifico codice riportato a rigo RE1 / RF1 / RG1 del mod. REDDITI del
periodo d’imposta di riferimento.
Esclusioni ISA
COVID-19
Le cause
di esclusione ISA collegate all’emergenza COVID-19 introdotte per il 2020-2021
e 2022 sono individuate dai codici “15”, “16” e “17”.
Causa esclusione |
Codice esclusione |
||
Mod. REDDITI
2021 (anno 2020) |
Mod. REDDITI
2022 (anno 2021) |
Mod. REDDITI
2023 (anno 2022) |
|
Diminuzione ricavi
di almeno il 33% nell’anno di riferimento rispetto al 2019 |
15 |
15 |
--- |
Soggetti che hanno
aperto la partita IVA dal 2019 |
16 |
16 |
--- |
Soggetti che
esercitano in maniera prevalente le attività individuate da specifici codici
attività |
17 |
17 |
--- |
Soggetti che hanno
aperto la partita IVA dal 2021 |
--- |
--- |
15 |
Esclusione ISA non
normale svolgimento dell’attività
In caso di periodo d’imposta di non normale svolgimento
dell’attività l’esclusione ISA è individuata dal codice “4”.
Causa
esclusione |
Codice
esclusione |
||||
Mod. REDDITI 2020 (anno 2019) |
Mod. REDDITI 2021 (anno 2020) |
Mod. REDDITI 2022 (anno 2021) |
Mod. REDDITI 2023 (anno 2022) |
Mod. REDDITI 2024 (anno 2023) |
|
Periodo di non
normale svolgimento dell’attività |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Esclusione soggetti
ISA multiattività
Per i soggetti c.d. “multiattività” opera la causa di
esclusione ISA identificata dal codice “7”.
Si
rammenta che sono considerati multiattività i soggetti che esercitano 2 o più
attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei
ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle
considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di
quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell’ammontare
totale dei ricavi dichiarati.
|
Per alcuni ISA (ad
esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono individuate delle specifiche attività
complementari. L’esercizio di tali
attività congiuntamente all’attività prevalente non comporta l’esclusione
dall’applicazione degli ISA, a nulla rilevando che le stesse siano
superiori / inferiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. |
Causa
esclusione |
Codice
esclusione |
||||
Mod. REDDITI 2020 (anno 2019) |
Mod. REDDITI 2021 (anno 2020) |
Mod. REDDITI 2022 (anno 2021) |
Mod. REDDITI 2023 (anno 2022) |
Mod. REDDITI 2024 (anno 2023) |
|
Multiattività |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI
ESCLUSIONE ISA
Il costo
della sanatoria, ossia l’imposta sostitutiva dovuta per i soggetti interessati
dalle predette cause di esclusione ISA è così determinato.
Imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative
addizionali |
||
La base
imponibile è costituita dalla differenza tra: · reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato
in ciascuna annualità e · incremento dello stesso nella misura del 25%. L’imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e
relative addizionali è pari al 12,5%.
L’importo da versare per ciascuna annualità non può
comunque essere inferiore a € 1.000. |
Imposta sostitutiva IRAP |
||||
La base
imponibile è costituita dalla differenza tra: · valore della produzione netta (VAP) dichiarato in
ciascuna annualità e · incremento dello stesso nella predetta misura
del 25%. L’imposta sostitutiva ai fini dell’IRAP è pari al 3,9%.
|
VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA
SANATORIa
Il versamento delle imposte
sostitutive va effettuato:
· in un’unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;
oppure
· ratealmente,
in un massimo di 10 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso
legale.
In caso di pagamento rateale, la
sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte
le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di
pagamento della rata successiva non
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Con riguardo ai redditi prodotti in
forma associata da società di persone / associazioni professionali
di cui all’art. 5, TUIR e da società di capitali trasparenti ex artt.
115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione
in luogo dei singoli soci / associati.
La sanatoria non
si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata)
è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento
ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Benefici
della sanatoria
A seguito del versamento dell’unica rata
/ regolare versamento delle rate, sono inibiti gli accertamenti per
il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 del reddito d’impresa / lavoro
autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n.
633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:
a) decadenza dal CPB;
b)
applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di
un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal
D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per
operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter
(omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché
dell’art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis
(riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza
illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;
c) mancato
perfezionamento della sanatoria
per decadenza dalla rateazione;
d) dichiarazione infedele di una
causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo
di non normale svolgimento dell’attività / multiattività.
Nei casi previsti
dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza
riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.
Differimento termini decadenza accertamento
È prevista la
proroga della decadenza dei termini di accertamento:
·
al
31.12.2028, con riguardo alle annualità “sanate”, per i soggetti
che aderiscono al CPB 2025-2026 e che utilizzano, per una o più
annualità dal 2019 al 2022, la sanatoria in esame;
·
al
31.12.2026, con riguardo agli accertamenti in scadenza al 31.12.2025, per i soggetti
che aderiscono al CPB 2025-2026 ma non si avvalgono della sanatoria.