logo
Circolare dello Studio - Settembre 2025
Circolare dello studio
15:51 05-09-2025




COMMENTI

LE MODALITà ATTUATIVE

DELLA C.D. “MINI IRES” 2025

In attesa dell’attuazione dei principi contenuti nella Riforma fiscale che prevedono la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto in investimenti, con particolare riferimento a quelli “qualificati”, o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è stata disposta, limitatamente al 2025, la riduzione dell’aliquota IRES al 20%, c.d. “Mini IRES” (in luogo dell’aliquota ordinaria del 24%) a favore delle imprese che presentano specifici requisiti.

Con il recente Decreto 8.8.2025, pubblicato sulla G.U. 18.8.2025, n. 190 il MEF ha emanato le disposizioni attuative di tale agevolazione, di seguito esaminate.

SOGGETTI INTERESSATI

Come previsto dall’art. 3 del citato Decreto, la riduzione dell’aliquota IRES interessa:

·     spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003 residenti in Italia;

·     enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali;

·     società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, non residenti in Italia, relativamente alla stabile organizzazione in Italia;

·     enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’(eventuale)attività commerciale.

Soggetti esclusi

L’agevolazione non spetta alle società:

·     che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, nel 2025):

-      sono in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria. Come precisato nella citata Relazione sono escluse dal beneficio le società / enti sottoposti a:

-      liquidazione coatta amministrativa;

-      amministrazione straordinaria delle grandi imprese;

-      concordato preventivo, concordato minore / semplificato per la liquidazione del patrimonio.

L’esclusione opera inoltre per i predetti soggetti che hanno sottoscritto, nello stesso periodo d’imposta, accordi / piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa / cessazione dell’attività.

Possono, invece, fruire della riduzione IRES i soggetti “che si trovano in una procedura che abbia finalità di risanamento”, considerato che l’effettuazione di nuovi investimenti richiesta per il riconoscimento del beneficio “presuppone la piena operatività delle imprese”;

-      determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari (ad esempio, società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito in base alla rendita catastale, società non operative, enti non commerciali che applicano il regime di contabilità semplificata);

·     che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, nel 2025) applicano il regime di contabilità semplificata.

Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB, considerato che la modalità di determinazione del relativo reddito non è assimilabile ad un regime forfetario, agli stessi spetta la riduzione IRES applicabile al reddito concordato. In caso di opzione per l’imposta sostitutiva ex art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024 (c.d. “Flat tax incrementale”), la riduzione è applicabile esclusivamente alla quota di imponibile da assoggettare ad IRES.

CONDIZIONI DI ACCESSO RICHIESTE

L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

1.   accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);

2.   destinazione alla realizzazione di investimenti rilevanti di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).1.

1. Accantonamento utile d’esercizio

In base al comma 2 dell’art. 4 del Decreto in esame l’utile 2024 si considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio, compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti su dividendi di cui all’art. 2433. C.c.

Come precisato nella citata Relazione:

·     considerato che per fruire dell’agevolazione è richiesto l’accantonamento dell’utile, la stessa non spetta alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita;

·     costituisce utile accantonato, l’utile 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura di perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo;

·     il vincolo (di natura meramente fiscale) è apposto:

-      alle riserve costituite / incrementate mediante destinazione dell’utile 2024 (al netto della quota destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota di utile accantonata “spontaneamente” dalla quota la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria;

-      all’utile destinato ad aumento di capitale, nonché, quello portato a nuovo.

Così, rileva ad esempio, la quota dell’utile 2024 destinata a riserva legale / statutaria nonché, per le società cooperative, a riserva indivisibile ex art. 12, Legge n. 601/73;

·     la delibera di distribuzione ai soci di una quota superiore al 20% dell’utile 2024 rappresenta l’unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione IRES.

Simbolo_NB

Per gli enti non commerciali va fatto riferimento all’utile accantonato relativo all’attività commerciale.

2. Investimenti rilevanti

Ai fini del beneficio in esame, è richiesto che sia destinato alla realizzazione di investimenti rilevanti un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).

In merito la citata Relazione precisa che:

·     l’utile 2023 può essere considerato, ai fini dell’agevolazione, anche se già distribuito;

·     non è richiesto che nel 2023 sia conseguito un utile. L’agevolazione può essere fruita anche dai soggetti in perdita nel predetto esercizio nel caso in cui siano rispettate le altre condizioni e destinato all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile 2024 accantonato.

 

Esempio 1

Una spa con esercizio coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:

·     utile 2024 pari a 100, distribuito per 20 ai soci;

·     utile 2023 pari a 150, assorbito in parte dalla perdita 2022 di 60.

L’investimento minimo per fruire della riduzione IRES è pari a:

·     2024: (100 - 20) x 30% = 24

·     2023: 150 x 24% = 36

L’investimento minimo da effettuare è pari a 36 (maggiore tra 24 e 36).

 

Costituiscono investimenti rilevanti quelli aventi ad oggetto:

·     beni strumentali materiali e immateriali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione deve essere mantenuta per un periodo superiore alla metà del “periodo di sorveglianza” (5 anni);

·     beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”) se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Trattasi in particolare di:

-      software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

-      investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

In aggiunta al rispetto del requisito dell’interconnessione, è richiesto il conseguimento nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati dall’1.1.2025 ed entro il 31.10.2026.

Sul punto la citata Relazione precisa che:

·     il termine per la realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore;

·     gli investimenti si considerano realizzati in base al principio di competenza;

·     per i beni in leasing, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva la data di consegna, ossia quando il bene entra nella disponibilità del locatario;

·     il costo, ai fini del calcolo degli investimenti rilevanti, va determinato secondo i criteri ordinari stabiliti per l’individuazione del costo dei beni ai fini fiscali, includendo, dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.

Ammontare minimo degli investimenti

L’ammontare minimo degli investimenti agevolabili è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

·     30% della quota di utile 2024 “accantonato a riserva”;

·     24% dell’utile 2023;

·     € 20.000.

 

Esempio 2

Una spa con esercizio coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:

·     nel 2024 ha conseguito un utile di € 100.000, non distribuito per l’80% (€ 80.000);

·     nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000.

L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

a) 2024 → 80.000 x 30% = € 24.000

b) 2023 → 90.000 x 24% = € 21.600

c) € 20.000.

 

Esempio 3

Una spa con esercizio coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione:

·     nel 2024 ha conseguito un utile di € 80.000, non distribuito per l’80% (€ 64.000);

·     nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000.

L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:

a) 2024 → 64.000 x 30% = € 19.200

b) 2023 → 90.000 x 24% = € 21.600

c) € 20.000.

 

La sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i requisiti indicati nell’art. 1, comma 35, lett. a) e b), Legge n. 205/2017 (sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla predetta Tabella A / attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell’interconnessione) non comporta la perdita dell’agevolazione.

Simbolo_NB

Al fine di verificare se l’investimento rispetta l’ammontare minimo richiesto dal citato comma 5, va considerato il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo.

Investimenti rilevanti enti non commerciali

Per gli enti non commerciali l’importo degli investimenti rilevanti in beni utilizzati anche per l’attività istituzionale, è determinato in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi / proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi / proventi.

INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Come precisato dall’art. 6 del Decreto in esame, oltre al rispetto dei predetti requisiti, la riduzione IRES spetta a condizione che:

·     nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):

-      il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica va effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 con il numero medio dei predetti lavoratori dei 36 mesi precedenti, “escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”.

Come evidenziato nella citata Relazione, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo 1.12.2022 - 30.11.2025;

-      siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato.

Sul punto la citata Relazione precisa che l’incremento occupazionale va determinato in base a quanto previsto dal DM 25.6.2024 ossia verificando se l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo risultano superiori (o pari) all’1% e, comunque, non diano un risultato inferiore a 1 (lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), “senza considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte”.

L’incremento occupazionale va calcolato considerando il numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente;

·     l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria nell’esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

 

Esempio 4

Una srl presenta la seguente situazione.

utile 2024

€ 800.000

utile 2023

€ 1.000.000

media ULA triennio

18

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024

20

1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024

0,2

ricorso CIG

No nel 2024

Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve:

·     accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);

·     effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell’utile 2023);

·     assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media del triennio precedente;

·     non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il risparmio d’imposta è così determinato.

IRES ordinaria (24%)

216.000

Mini IRES (20%)

180.000

Risparmio d’imposta

  36.000

COMPUTO PERDITE

In deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84, TUIR è possibile per i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame di computare le perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all’IRES ridotta.

CAUSE DI DECADENZA

In base all’art. 7 del Decreto in esame, determina la decadenza dall’agevolazione:

·     la distribuzione, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;

·     la dismissione / cessione a terzi / destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.

Distribuzione della quota di utile accantonata

Come precisato nella citata Relazione, al fine di semplificare le modalità di fruizione del beneficio, l’utile accantonato è sottoposto a un vincolo di natura meramente fiscale. Quest’ultimo è applicabile solo alla quota minima dell’80% che deve essere accantonata per poter accedere al beneficio.

Di conseguenza se l’impresa accantona una percentuale maggiore (ad esempio, 95%), la distribuzione (ad esempio, 10%) che riduce la quota dell’utile accantonato fino alla predetta soglia minima non determina il verificarsi della causa di decadenza.

In ogni caso l’ammontare degli investimenti rilevanti va determinato considerando l’effettivo accantonamento (nel caso di specie, 95% x 30%).

Dismissione / cessione a terzi

In merito alla causa di decadenza collegata alla dismissione / cessione dei beni va precisato che:

·     con riferimento agli investimenti sostitutivi è applicabile l’art. 1, comma 35, Legge n. 205/2017. Di conseguenza se nel periodo di osservazione (5 anni) si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti ai fini dell’agevolazione in esame, non viene meno la fruizione della stessa se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

-      sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;

-      attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici;

·     nel caso di investimenti effettuati in leasing, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura produttiva.

In presenza di una causa di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza di imposta risparmiata a seguito dell’applicazione dell’aliquota ridotta. Il calcolo va fatto rideterminando l’imposta dovuta con l’aliquota ordinaria del 24%. Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il saldo relativo al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

In base all’art. 12 del Decreto, ferma restando la possibilità di cumulo con altre agevolazioni riconosciute sui medesimi costi, analogamente a quanto previsto per i crediti d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”, il beneficio della riduzione IRES (valore assunto dal decremento del debito IRES “teorico”) non può superare il costo dell’investimento rimasto effettivamente a carico dell’impresa.