COMMENTI LE
MODALITà ATTUATIVE DELLA
C.D. “MINI IRES” 2025 |
In attesa dell’attuazione dei principi contenuti nella Riforma
fiscale che prevedono la riduzione dell’IRES in caso di impiego del
reddito prodotto in investimenti, con particolare riferimento a quelli
“qualificati”, o in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione
dei dipendenti agli utili, nell’ambito della Legge n. 207/2024 (Finanziaria
2025) è stata disposta, limitatamente al 2025, la riduzione dell’aliquota IRES
al 20%, c.d. “Mini IRES” (in luogo dell’aliquota ordinaria del 24%) a favore
delle imprese che presentano specifici requisiti.
Con il recente Decreto 8.8.2025, pubblicato sulla G.U.
18.8.2025, n. 190 il MEF ha emanato le disposizioni attuative di tale
agevolazione, di seguito esaminate.
SOGGETTI INTERESSATI
Come previsto dall’art. 3 del citato Decreto, la
riduzione dell’aliquota IRES interessa:
· spa, sapa, srl, società cooperative e società di mutua
assicurazione, nonché società europee di cui al Regolamento UE n. 2157/2001 e
società cooperative europee di cui al Regolamento UE n. 1435/2003 residenti in
Italia;
· enti pubblici e privati diversi dalle società,
nonché trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo /
principale l’esercizio di attività commerciali;
· società ed enti di ogni
tipo, compresi i trust, con / senza personalità giuridica, non residenti in
Italia, relativamente alla stabile organizzazione in Italia;
· enti non commerciali, limitatamente al reddito d’impresa derivante
dall’(eventuale)attività commerciale.
Soggetti esclusi
L’agevolazione
non spetta alle società:
· che nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, nel 2025):
-
sono in liquidazione ordinaria / assoggettate a
procedure concorsuali di natura liquidatoria. Come precisato nella citata
Relazione sono escluse dal beneficio le società / enti sottoposti a:
-
liquidazione coatta amministrativa;
-
amministrazione straordinaria delle grandi imprese;
- concordato
preventivo, concordato minore / semplificato per la liquidazione del
patrimonio.
L’esclusione
opera inoltre per i predetti soggetti che hanno sottoscritto, nello stesso
periodo d’imposta, accordi / piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad
omologazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa / cessazione
dell’attività.
Possono,
invece, fruire della riduzione IRES i soggetti “che si trovano in una
procedura che abbia finalità di risanamento”, considerato che
l’effettuazione di nuovi investimenti richiesta per il riconoscimento del
beneficio “presuppone la piena operatività delle imprese”;
-
determinano il reddito, anche parzialmente, in
base a regimi forfetari (ad esempio, società agricole che hanno optato per
la determinazione del reddito in base alla rendita catastale, società non
operative, enti non commerciali che applicano il regime di contabilità
semplificata);
· che nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, nel 2025)
applicano il regime di contabilità semplificata.
Con
riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB, considerato che la
modalità di determinazione del relativo reddito non è assimilabile ad un regime
forfetario, agli stessi spetta la riduzione IRES applicabile al reddito
concordato. In caso di opzione per l’imposta sostitutiva ex art. 20-bis, D.Lgs.
n. 13/2024 (c.d. “Flat tax incrementale”), la riduzione è applicabile
esclusivamente alla quota di imponibile da assoggettare ad IRES.
CONDIZIONI DI ACCESSO RICHIESTE
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe
le seguenti condizioni:
1.
accantonamento in un’apposita riserva di una
quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al
31.12.2024 (in generale, 2024);
2.
destinazione alla realizzazione di investimenti
rilevanti di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato
nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile
dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).1.
1. Accantonamento utile d’esercizio
In
base al comma 2 dell’art. 4 del Decreto in esame l’utile 2024 si
considera accantonato “ad apposita riserva” se destinato a finalità
diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio,
compresa la copertura delle perdite di esercizio. A tal fine, si considerano
distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti su dividendi di cui all’art.
2433. C.c.
Come precisato
nella citata Relazione:
· considerato che per fruire
dell’agevolazione è richiesto l’accantonamento dell’utile, la stessa non spetta
alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita;
· costituisce utile
accantonato, l’utile 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla
copertura di perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo;
· il vincolo (di natura
meramente fiscale) è apposto:
- alle riserve
costituite / incrementate mediante destinazione dell’utile 2024 (al netto della
quota destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), a prescindere
dalla “disponibilità” delle stesse e senza distinguere la quota di utile
accantonata “spontaneamente” dalla quota la cui destinazione a riserva deriva
da una disposizione di legge o statutaria;
- all’utile
destinato ad aumento di capitale, nonché, quello portato a nuovo.
Così, rileva
ad esempio, la quota dell’utile 2024 destinata a riserva legale / statutaria
nonché, per le società cooperative, a riserva indivisibile ex art. 12, Legge n.
601/73;
· la delibera di distribuzione
ai soci di una quota superiore al 20% dell’utile 2024 rappresenta l’unica
ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione IRES.
Per gli enti non commerciali va fatto riferimento
all’utile accantonato relativo all’attività commerciale. |
2. Investimenti rilevanti
Ai fini del beneficio in esame, è richiesto
che sia destinato alla realizzazione di investimenti rilevanti un ammontare
non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e
comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023
(in generale, 2023).
In merito la citata Relazione precisa che:
· l’utile 2023 può essere
considerato, ai fini dell’agevolazione, anche se già distribuito;
· non è richiesto che nel 2023
sia conseguito un utile. L’agevolazione può essere fruita anche dai soggetti in
perdita nel predetto esercizio nel caso in cui siano rispettate le altre
condizioni e destinato all’acquisizione di investimenti rilevanti il 30%
dell’utile 2024 accantonato.
Esempio 1 |
Una spa con esercizio coincidente con l’anno
solare presenta la seguente situazione: · utile 2024 pari a 100, distribuito per 20 ai soci; · utile 2023 pari a 150, assorbito in parte dalla
perdita 2022 di 60. L’investimento minimo per fruire della
riduzione IRES è pari a: · 2024: (100 - 20) x 30% = 24 · 2023: 150 x 24% = 36 L’investimento minimo da effettuare è pari a 36
(maggiore tra 24 e 36). |
Costituiscono investimenti
rilevanti quelli aventi ad oggetto:
· beni strumentali materiali e immateriali nuovi destinati a strutture
produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria
4.0”) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura. L’interconnessione deve essere mantenuta per un periodo superiore
alla metà del “periodo di sorveglianza” (5 anni);
· beni di cui all’art. 38,
commi 4, secondo periodo, e 5, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”) se acquisiti
nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei
consumi energetici.
Trattasi in
particolare di:
- software / sistemi / piattaforme / applicazioni per l’intelligenza degli
impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei
consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono
meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione
dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy
Dashboarding);
-
investimenti in beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi
gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
In aggiunta al
rispetto del requisito dell’interconnessione, è richiesto il conseguimento nel
periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, rispetto
al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, di una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Gli
investimenti rilevanti devono essere realizzati dall’1.1.2025 ed entro
il 31.10.2026.
Sul punto la citata Relazione precisa che:
· il termine per la
realizzazione degli investimenti rilevanti si determina avendo riguardo a un
periodo d’imposta pari a 12 mesi se l’esercizio ha durata superiore;
· gli investimenti si
considerano realizzati in base al principio di competenza;
· per i beni in leasing, ai
fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento rileva
la data di consegna, ossia quando il bene entra nella disponibilità del
locatario;
· il costo, ai fini del
calcolo degli investimenti rilevanti, va determinato secondo i criteri ordinari
stabiliti per l’individuazione del costo dei beni ai fini fiscali, includendo,
dunque, anche gli oneri accessori di diretta imputazione.
Ammontare
minimo degli investimenti
L’ammontare minimo degli
investimenti agevolabili è determinato in misura pari al maggiore fra i
seguenti importi:
· 30% della quota di utile
2024 “accantonato a riserva”;
· 24% dell’utile 2023;
· € 20.000.
Esempio 2 |
Una spa con esercizio coincidente con l’anno solare presenta la
seguente situazione: · nel 2024 ha conseguito un utile di € 100.000, non
distribuito per l’80% (€ 80.000); · nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000. L’importo minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti:
a) 2024 → 80.000 x 30% = € 24.000 b) 2023 → 90.000 x 24% = € 21.600 c) € 20.000. |
Esempio 3 |
Una spa con
esercizio coincidente con l’anno solare presenta la seguente situazione: · nel 2024 ha conseguito un utile di € 80.000, non
distribuito per l’80% (€ 64.000); · nel 2023 ha conseguito un utile di € 90.000. L’importo
minimo dell’investimento è pari al maggiore fra i seguenti: a) 2024 →
64.000 x 30% = € 19.200 b) 2023 →
90.000 x 24% = € 21.600 c) €
20.000. |
La
sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti, fermi restando i
requisiti indicati nell’art. 1, comma 35, lett. a) e b), Legge n. 205/2017
(sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale nuovo
avente caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste
dalla predetta Tabella A / attestazione dell’effettuazione dell’investimento
sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito
dell’interconnessione) non comporta la perdita dell’agevolazione.
|
Al fine di
verificare se l’investimento rispetta l’ammontare minimo richiesto dal
citato comma 5, va considerato il costo di acquisizione dell’investimento
sostitutivo. |
Investimenti
rilevanti enti non commerciali
Per gli enti
non commerciali l’importo degli investimenti rilevanti in beni utilizzati anche
per l’attività istituzionale, è determinato in proporzione al rapporto tra
l’ammontare di ricavi / proventi derivante dall’attività commerciale e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi / proventi.
INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Come precisato
dall’art. 6 del Decreto in esame, oltre al rispetto dei predetti requisiti, la
riduzione IRES spetta a condizione che:
· nel periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):
-
il numero di unità lavorative per anno (ULA) non
sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica va
effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo
pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2024 con il numero medio dei predetti lavoratori dei 36 mesi precedenti,
“escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che
nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di
dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età,
riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”.
Come
evidenziato nella citata Relazione, per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare è necessario confrontare le ULA determinate in
relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA
determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo 1.12.2022 -
30.11.2025;
-
siano effettuate nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento
occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato
mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (in generale,
2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo
indeterminato.
Sul punto la citata Relazione precisa che l’incremento occupazionale va
determinato in base a quanto previsto dal DM 25.6.2024 ossia verificando se
l’incremento occupazionale e l’incremento occupazionale complessivo risultano
superiori (o pari) all’1% e, comunque, non diano un risultato inferiore a 1
(lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato), “senza
considerare le dinamiche occupazionali del gruppo di cui il soggetto fa parte”.
L’incremento
occupazionale va calcolato considerando il numero dei lavoratori dipendenti
alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e il
numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta
precedente;
· l’impresa non abbia fatto
ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria nell’esercizio in
corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad
eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o
ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Esempio 4 |
Una srl
presenta la seguente situazione.
Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve: · accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000
(800.000 x 80%); · effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione
5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a €
192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24%
dell’utile 2023); · assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato
nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale
minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025
siano superiori alla media del triennio precedente; · non fare ricorso alla CIG. Ipotizzando
che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il
risparmio d’imposta è così determinato.
|
COMPUTO PERDITE
In
deroga alla disciplina del riporto delle perdite di cui all’art. 84, TUIR è
possibile per i soggetti beneficiari dell’agevolazione in esame di computare le
perdite fiscali, relative ai periodi d’imposta precedenti, in diminuzione dal
reddito complessivo da assoggettare all’IRES ridotta.
CAUSE DI DECADENZA
In base all’art. 7 del Decreto in esame, determina
la decadenza dall’agevolazione:
· la distribuzione, entro il
secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale,
entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
· la dismissione /
cessione a terzi / destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione
(stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se
appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo
a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
Distribuzione della
quota di utile accantonata
Come
precisato nella citata Relazione, al fine di semplificare le modalità di
fruizione del beneficio, l’utile accantonato è sottoposto a un vincolo di
natura meramente fiscale. Quest’ultimo è applicabile solo alla quota
minima dell’80% che deve essere accantonata per poter accedere al
beneficio.
Di conseguenza
se l’impresa accantona una percentuale maggiore (ad esempio, 95%), la
distribuzione (ad esempio, 10%) che riduce la quota dell’utile accantonato fino
alla predetta soglia minima non determina il verificarsi della causa di
decadenza.
In ogni caso
l’ammontare degli investimenti rilevanti va determinato considerando
l’effettivo accantonamento (nel caso di specie, 95% x 30%).
Dismissione / cessione
a terzi
In merito alla
causa di decadenza collegata alla dismissione / cessione dei beni va precisato
che:
· con riferimento agli investimenti
sostitutivi è applicabile l’art. 1, comma 35, Legge n. 205/2017. Di
conseguenza se nel periodo di osservazione (5 anni) si verifica il realizzo a
titolo oneroso del bene oggetto degli investimenti rilevanti ai fini
dell’agevolazione in esame, non viene meno la fruizione della stessa se nello
stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:
-
sostituisce
il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente
caratteristiche tecnologiche analoghe / superiori a quelle previste dalla
citata Tabella A;
-
attesta
l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo
bene e l’interconnessione nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi
energetici;
· nel caso di investimenti effettuati
in leasing, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di
osservazione è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura
produttiva.
In
presenza di una causa di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a versare
la differenza di imposta risparmiata a seguito dell’applicazione
dell’aliquota ridotta. Il calcolo va fatto rideterminando l’imposta dovuta con
l’aliquota ordinaria del 24%. Il versamento va effettuato entro il termine
previsto per il saldo relativo al periodo d’imposta in cui si verifica la causa
di decadenza.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
In
base all’art. 12 del Decreto, ferma restando la possibilità di cumulo con
altre agevolazioni riconosciute sui medesimi costi, analogamente a quanto
previsto per i crediti d’imposta “Industria 4.0” / “Transizione 5.0”, il
beneficio della riduzione IRES (valore assunto dal decremento del debito IRES
“teorico”) non può superare il costo dell’investimento rimasto effettivamente a
carico dell’impresa.