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Circolare dello Studio - Ottobre 2026
Circolare dello studio
15:39 05-11-2026




COMMENTI

LA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”

TRIBUTI ENTI LOCALI

L’art. 10-quinquies, DL n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, ha esteso ai tributi locali la c.d. “rottamazione-quinquies” introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 110, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) che consente la definizione agevolata (estinzione del debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023

La “rottamazione-quinquies” dei tributi locali riguarda i debiti:

·    tributari e non tributari, esclusi quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

·    risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2023 agli Agenti della riscossione da parte di Regioni / Enti locali (Province / Comuni, ecc.) che, nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la relativa applicazione alle proprie entrate.

Gli Enti locali che intendevano “proporre” la definizione agevolata, dovevano adottare e pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 31.7.2026, i Provvedimenti per l’applicazione della “rottamazione-quinquies” alle proprie entrate.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato stampa 25.9.2026, ha reso nota la pubblicazione dell’elenco degli Enti locali (circa 1.500) che hanno comunicato il predetto Provvedimento e per i quali, quindi, la definizione agevolata risulta possibile.

Tramite la consultazione di tale elenco, presente al seguente indirizzo Internet

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Elenco-regioni-ed-enti-locali-rottamazione-quinquies.pdf

 

i contribuenti interessati vengono a conoscenza della possibilità, riconosciuta da ciascun Ente, di aderire alla “rottamazione-quinquies” relativamente ai debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte dell’Ente stesso.

La definizione agevolata in esame:

·    interessa, come sopra accennato, i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (IMU, Tari, multe stradali, bollo auto);

·    non riguarda i tributi locali gestiti “in proprio”, ossia quelli la cui riscossione è effettuata direttamente dall’Ente locale / affidata a concessionari privati, per i quali la citata Legge n. 199/2025 ha riconosciuto agli stessi Enti la possibilità di introdurre, tramite apposite delibere / regolamenti, una definizione agevolata autonoma, gestita secondo le modalità individuate da ciascun Ente.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, in data 15.10.2026, le modalità e il servizio utilizzabili per la presentazione della domanda di definizione agevolata da parte dei contribuenti, nonché fornito alcuni chiarimenti in forma di FAQ.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” ENTI LOCALI

La domanda di definizione va presentata

 

 

entro il 15.12.2026

 

 

In particolare la presentazione, in via telematica, va effettuata tramite il servizio disponibile all’indirizzo

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies-enti-territoriali/domanda-di-adesione/

 

A tal fine può essere utilizzata una delle seguenti modalità alternative:

·    invio online in area riservata. In tal caso, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle citate FAQ sono proposti esclusivamente i carichi “definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono rottamare;

·    invio online in area pubblica. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico “definibile”.

È possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella se il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con riferimento all'intera cartella.

A prescindere dalla modalità utilizzata, il soggetto interessato può verificare i debiti definibili con la “rottamazione-quinquies” richiedendo il prospetto informativo contenente le cartelle / avvisi che possono essere definiti e l’importo delle somme dovute in caso di adesione compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.

In particolare, in caso di richiesta del prospetto effettuata:

·    nell’area riservata, al soggetto è inviata, entro 12 ore, una email contenente il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto;

·    nell’area pubblica (in tal caso è necessario allegare un documento d’identità), dopo la convalida della domanda (da effettuare entro 72 ore dalla “prima” email ricevuta) e la “presa in carico” (confermata dalla “seconda” email), se la documentazione è corretta il soggetto riceve una “terza” email con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto.

Invio online in area riservata della domanda di rottamazione

Si accede tramite le credenziali SPID, CIE, CNS, Credenziali AdE (solo professionisti e imprese).

Non è necessario allegare il documento di d'identità.

Va compilato il form e selezionati le cartelle / avvisi che si intendono definire. Inoltre:

·    va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda

·    va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.

Il soggetto riceve una email di “presa in carico” con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET).

 

Invio online in area pubblica della domanda di rottamazione

Si accede automaticamente, senza necessità di credenziali di accesso.

Va compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella / avviso. Inoltre:

·    va allegato il documento d'identità;

·    va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione della domanda;

·    va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento.

Il soggetto riceve:

·    una prima email, con un link da convalidare entro 72 ore. Decorso tale termine la domanda è automaticamente annullata;

·    una seconda email, successivamente alla convalida della richiesta, di “presa in carico” con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

·    una terza mail (se il documento d'identità allegato è corretto), con il link per scaricare, entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET). Decorso tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta.

 

Gli intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall’area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

Accoglimento / diniego della domanda

Come sopra accennato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 28.2.2027, comunica al soggetto interessato l’accoglimento o il diniego della domanda.

Tipologia comunicazione

Contenuto

Accoglimento

·    Ammontare dovuto per la definizione;

·    scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale) manifestata nella domanda

·    informazioni per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento precompilati.

Diniego

Motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

 

In caso di presentazione della domanda di adesione tramite l’area riservata, la comunicazione con i relativi moduli di pagamento è disponibile esclusivamente all’interno di tale area.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Quanto dovuto (somme a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e aggi) va versato alternativamente:

·    in unica soluzione, entro il 31.3.2027;

·    in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni), di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100) di cui:

-       le prime cinque scadenti il 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11.2027;

-       dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2028.

Dall’1.4.2027 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

·    utilizzando una delle seguenti modalità:

-       sito Internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione;

-       app EquiClick;

-       domiciliazione sul c/c, con le modalità indicate nella Comunicazione delle somme dovute;

-       moduli di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e tabaccai / sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) / Postamat;

-       sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

TABELLA RIASSUNTIVA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES TRIBUTI LOCALI

Presentazione domanda

dal 16.10 al 15.12.2026

Comunicazione somme

dovute da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione

entro 28.2.2027

Versamento somme dovute

unica soluzione

ovvero

1° rata (max 54)

entro 31.3.2027

dalla 2° e 5° rata

entro 31.5 / 31.7 / 30.9 e 30.11.2027

dalla 6° alla 53° rata

entro 31.1 / 31.3 / 31.5 / 31.7 / 30.9 e 30.11

dal 2028 al 2035

54° rata

entro 31.1.2036

Determina l’inefficacia della definizione agevolata l’omesso / insufficiente versamento:

·    dell’unica rata, in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione;

·    di 2 rate, anche non consecutive;

·    dell’ultima rata.

In merito, nelle citate FAQ l’Agenzia delle Entrate-Riscossione precisa che in caso di richiesta di versamento rateale, il mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall’ultima) non determina la decadenza dalla definizione.

All’atto del pagamento della rata successiva a quella “saltata”, quanto versato ”andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata”.

Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche considerando l’esempio proposto dalla stessa Agenzia, di seguito riportato. Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della rateazione rimane “scoperta” l’ultima rata, si determina l’inefficacia della definizione.

Esempio

  

Un soggetto aderisce alla “rottamazione-quinquies” Enti locali scegliendo la rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza rata (la seconda non viene pagata).

La terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, “dal punto di vista sostanziale” risulta non pagata l’ultima rata.

Per effetto di ciò, si determina la decadenza dalla definizione agevolata, con conseguente ripresa delle attività di recupero.

 

Come evidenziato nelle citate FAQ, al fine di evitare la decadenza è riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni, rispetto alla scadenza, soltanto relativamente al pagamento in unica soluzione (che, pertanto, sarà considerato valido se effettuato entro il 5.4.2027) ovvero dell’ultima rata in caso di pagamento rateale.

  FONTE SEAC SPA