COMMENTI LA
“ROTTAMAZIONE-QUINQUIES” TRIBUTI
ENTI LOCALI |
L’art. 10-quinquies, DL
n. 38/2026, c.d. “Decreto Fiscale”, ha esteso ai tributi locali la c.d.
“rottamazione-quinquies” introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 110, Legge n.
199/2025 (Finanziaria 2026) che consente la definizione agevolata
(estinzione del debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme
maturate a titolo di aggio) dei carichi affidati all’Agente della
riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023
La “rottamazione-quinquies” dei tributi locali riguarda
i debiti:
·
tributari e non
tributari,
esclusi quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
·
risultanti dai
carichi affidati nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2023 agli Agenti della
riscossione da parte di Regioni / Enti locali (Province / Comuni, ecc.)
che, nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, prevedano la
relativa applicazione alle proprie entrate.
Gli Enti locali che intendevano “proporre” la definizione
agevolata, dovevano adottare e pubblicare sul proprio sito Internet,
entro il 31.7.2026, i Provvedimenti per l’applicazione della
“rottamazione-quinquies” alle proprie entrate.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato
stampa 25.9.2026, ha reso nota la pubblicazione dell’elenco degli Enti
locali (circa 1.500) che hanno comunicato il predetto Provvedimento e per i
quali, quindi, la definizione agevolata risulta possibile.
Tramite la consultazione di tale elenco, presente al
seguente indirizzo Internet
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/Elenco-regioni-ed-enti-locali-rottamazione-quinquies.pdf
i contribuenti
interessati vengono a conoscenza della possibilità, riconosciuta da ciascun
Ente, di aderire alla “rottamazione-quinquies” relativamente ai debiti affidati
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte dell’Ente stesso.
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La definizione
agevolata in esame: ·
interessa, come sopra accennato, i carichi
affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (IMU, Tari, multe stradali,
bollo auto); ·
non riguarda i tributi locali gestiti
“in
proprio”, ossia quelli la cui riscossione è effettuata direttamente
dall’Ente locale / affidata a concessionari privati, per i quali la citata
Legge n. 199/2025 ha riconosciuto agli stessi Enti la possibilità di
introdurre, tramite apposite delibere / regolamenti, una definizione
agevolata autonoma, gestita secondo le modalità individuate da ciascun Ente. |
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili, in
data 15.10.2026, le modalità e il servizio utilizzabili per la presentazione
della domanda di definizione agevolata da parte dei contribuenti, nonché
fornito alcuni chiarimenti in forma di FAQ.
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE-QUINQUIES”
ENTI LOCALI
La domanda di
definizione va presentata
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entro il 15.12.2026 |
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In particolare la presentazione, in via telematica, va
effettuata tramite il servizio disponibile all’indirizzo
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https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies-enti-territoriali/domanda-di-adesione/ |
A tal fine può essere utilizzata una delle seguenti modalità
alternative:
·
invio online in area
riservata. In tal caso, come evidenziato dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione nelle citate FAQ sono proposti esclusivamente i carichi
“definibili”, con la possibilità di selezionare quelli che si intendono
rottamare;
·
invio online in area
pubblica. In tal caso è possibile inserire i soli documenti (cartelle di
pagamento / avvisi) che contengono almeno un carico “definibile”.
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È
possibile indicare anche un singolo carico contenuto nella cartella se
il contribuente non intende aderire alla “rottamazione-quinquies” con
riferimento all'intera cartella. |
A prescindere dalla modalità utilizzata, il soggetto
interessato può verificare i debiti definibili con la “rottamazione-quinquies”
richiedendo il prospetto informativo contenente le cartelle / avvisi che
possono essere definiti e l’importo delle somme dovute in caso di adesione
compilando lo specifico form presente nella sezione “Definizione agevolata”.
In particolare, in caso di richiesta del prospetto
effettuata:
·
nell’area riservata,
al soggetto è inviata, entro 12 ore, una email contenente il link per
scaricare, entro 5 giorni, il prospetto;
·
nell’area
pubblica (in tal caso è necessario allegare un documento d’identità), dopo la
convalida della domanda (da effettuare entro 72 ore dalla “prima” email
ricevuta) e la “presa in carico” (confermata dalla “seconda” email), se la
documentazione è corretta il soggetto riceve una “terza” email con il link per
scaricare, entro 5 giorni, il prospetto.
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Invio online in area riservata della domanda di
rottamazione |
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Si accede tramite
le credenziali SPID, CIE, CNS, Credenziali AdE (solo professionisti e
imprese). Non è necessario
allegare il
documento di d'identità. Va compilato il form
e selezionati le cartelle / avvisi che si intendono definire. Inoltre: ·
va specificato l’indirizzo email (non PEC) al quale
ricevere la ricevuta di presentazione della domanda ·
va indicato il
numero di rate in cui si intende effettuare il pagamento. |
Il soggetto riceve
una email di “presa in carico” con allegata la ricevuta di presentazione
della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET). |
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Invio online in area pubblica della domanda di
rottamazione |
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Si accede
automaticamente, senza necessità di credenziali di accesso. Va
compilato il form, indicando il numero identificativo della cartella /
avviso. Inoltre: ·
va allegato il documento d'identità; ·
va specificato
l’indirizzo email (non PEC) al quale ricevere la ricevuta di presentazione
della domanda; ·
va indicato il numero di rate in cui si intende effettuare
il pagamento. |
Il soggetto riceve: ·
una prima email, con un link da convalidare
entro 72 ore. Decorso tale termine
la domanda è automaticamente annullata; ·
una seconda email, successivamente alla convalida
della richiesta, di “presa in carico” con il numero identificativo
della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; ·
una terza
mail (se il documento d'identità allegato è corretto), con il link per
scaricare, entro 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta
di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2026-ET). Decorso
tale termine non è più possibile scaricare la ricevuta. |
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Gli
intermediari abilitati possono presentare la domanda direttamente dall’area
riservata EquiPro con le credenziali Entratel. |
Accoglimento / diniego della domanda
Come sopra accennato,
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 28.2.2027, comunica al soggetto
interessato l’accoglimento o il diniego della domanda.
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Tipologia
comunicazione |
Contenuto |
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Accoglimento |
· Ammontare dovuto per la
definizione; · scadenza
dei pagamenti, a seconda della scelta (unica soluzione / rateale) manifestata
nella domanda · informazioni
per richiedere la domiciliazione del pagamento sul c/c. Alla comunicazione sono allegati i moduli di
pagamento precompilati. |
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Diniego |
Motivi per i quali la domanda non è stata accolta. |
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In caso di
presentazione della domanda di adesione tramite l’area riservata, la
comunicazione con i relativi moduli di pagamento è disponibile esclusivamente
all’interno di tale area. |
PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Quanto dovuto (somme a
titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e per i
diritti di notifica, con esclusione di sanzioni, interessi, somme aggiuntive e
aggi) va versato alternativamente:
· in
unica soluzione, entro il 31.3.2027;
· in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni),
di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100) di cui:
-
le
prime cinque scadenti il 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11.2027;
-
dalla
sesta alla cinquantaquattresima il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11 di ogni
anno, a decorrere dal 2028.
Dall’1.4.2027 sulle rate sono dovuti gli interessi
nella misura del 3% annuo.
·
utilizzando una delle seguenti modalità:
-
sito
Internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione;
-
app
EquiClick;
-
domiciliazione
sul c/c, con le modalità indicate nella Comunicazione delle somme dovute;
-
moduli
di pagamento utilizzabili presso banche / Posta / home banking / ricevitorie e
tabaccai / sportelli bancomat (ATM che hanno aderito ai servizi CBILL) /
Postamat;
-
sportello
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
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TABELLA RIASSUNTIVA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
TRIBUTI LOCALI |
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Presentazione domanda |
dal 16.10 al
15.12.2026 |
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Comunicazione somme dovute da parte
dell’Agenzia Entrate-Riscossione |
entro 28.2.2027 |
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Versamento somme dovute |
unica
soluzione ovvero 1°
rata (max 54) |
entro 31.3.2027 |
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dalla
2° e 5° rata |
entro 31.5 / 31.7 /
30.9 e 30.11.2027 |
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dalla 6° alla 53°
rata |
entro 31.1 / 31.3 / 31.5 / 31.7 / 30.9 e 30.11 dal 2028 al 2035 |
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54° rata |
entro 31.1.2036 |
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Determina l’inefficacia
della definizione agevolata l’omesso / insufficiente versamento:
·
dell’unica rata, in caso di
scelta per il pagamento in unica soluzione;
·
di 2 rate,
anche non consecutive;
·
dell’ultima
rata.
In merito, nelle citate FAQ l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione precisa che in caso di richiesta di versamento rateale, il
mancato / insufficiente pagamento di una delle rate (diversa dall’ultima) non
determina la decadenza dalla definizione.
All’atto del pagamento della rata successiva a quella
“saltata”, quanto versato ”andrà a coprire la rata precedente rimasta
integralmente/parzialmente non pagata”.
Tale precisazione merita una particolare attenzione, anche
considerando l’esempio proposto dalla stessa Agenzia, di seguito riportato.
Infatti, se per effetto del mancato versamento di una rata al termine della
rateazione rimane “scoperta” l’ultima rata, si determina l’inefficacia della
definizione.
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Esempio
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Un
soggetto aderisce alla “rottamazione-quinquies” Enti locali scegliendo la
rateizzazione in 3 rate ed effettua il versamento della prima e della terza
rata (la seconda non viene pagata). La
terza rata (ultima) viene imputata alla seconda e, di conseguenza, “dal punto
di vista sostanziale” risulta non pagata l’ultima rata. Per
effetto di ciò, si determina la decadenza dalla definizione agevolata, con
conseguente ripresa delle attività di recupero. |
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Come
evidenziato nelle citate FAQ, al fine di evitare la decadenza è riconosciuta
la “tolleranza” di 5 giorni, rispetto alla scadenza, soltanto
relativamente al pagamento in unica soluzione (che, pertanto, sarà
considerato valido se effettuato entro il 5.4.2027) ovvero dell’ultima
rata in caso di pagamento rateale. |