logo
Circolare dello studio - dicembre 2012
Circolare dello studio
10:15 05-12-2012
ULTIME NOVITÀ FISCALI Ricarico “irragionevole” Sentenza CTR Marche 27.9.2012, n. 121/1/12 L’accertamento induttivo dei ricavi è legittimo qualora il ricarico praticato è eccessivo rispetto a quello medio del settore di appartenenza, ossia raggiunge livelli tali di irragionevolezza da privare di attendibilità la documentazione contabile. Redditometro Sentenza Corte Cassazione 29.10.2012, n. 18604 La determinazione del reddito da parte dell’Ufficio effettuata applicando il c.d. redditometro dispensa lo stesso dal fornire qualunque ulteriore prova e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Nel caso di specie un contribuente è stato accertato in quanto dichiarava un reddito ritenuto insufficiente per il mantenimento di 2 auto di grossa cilindrata ereditate. Certificazione crediti verso Pubblica Amministrazione Decreto MEF 24.9.2012 È stato pubblicato sulla G.U. 2.11.2012, n. 256 il Decreto che riduce da 60 a 30 giorni il termine entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali devono certificare i crediti vantati nei loro confronti dai soggetti che hanno effettuato somministrazioni, forniture ed appalti. Studi di settore e gestione “irragionevole” Sentenza Corte Cassazione 9.11.2012, n. 19550 La presenza di una contabilità formalmente corretta non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo effettuato tramite gli studi di settore qualora la contabilità stessa possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità, del comportamento del contribuente. Acquisti di carburante con carte “elettroniche” Circolare Agenzia Entrate 9.11.2012, n. 42/E Relativamente alla possibilità di non istituire la scheda carburante per le imprese / lavoratori autonomi che effettuano gli acquisti di carburante tramite carte di credito, di debito o prepagate, è stato, tra l’altro, chiarito che l’esonero opera:  se gli acquisti sono effettuati esclusivamente tramite i predetti mezzi di pagamento;  ancorchè le carte siano utilizzate per effettuare altri acquisti rispetto a quello del carburante ovvero acquisti non relativi all’attività d’impresa / lavoro autonomo. COMMENTI DALL’1.1.2013 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 che, recependo una Direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, modifica le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2002 che prevede il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell’ambito delle operazioni commerciali: • con oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni / prestazione di servizi a titolo oneroso; • intercorrenti tra imprese / professionisti nonché tra imprese / professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali con clienti privati. Le nuove disposizioni, applicabili alle transazioni commerciali concluse dall’1.1.2013, appaiono meno “rigorose” rispetto a quelle vigenti per le cessioni di prodotti agricoli / alimentari (non sono previste sanzioni in caso di ritardato pagamento del corrispettivo). AMBITO DI APPLICAZIONE La disciplina in materia di ritardati pagamenti: ● si applica “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. Per “transazione commerciale” si intendono i contratti stipulati tra imprese / lavoratori autonomi e tra imprese / lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione che comportano “in via esclusiva o prevalente” una consegna di merci / prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo; ● non è applicabile in caso di: - procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione del debito; - risarcimento del danno “compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”. TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI L’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:  30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento. In merito è disposto che: “Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”;  30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;  30 giorni dall’accettazione / verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento “in epoca non successiva a tale data”. Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo, deve essere pattuito in forma scritta. Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti (ma comunque non superiori a 60 giorni) “quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”. I termini di 30 giorni sono raddoppiati se il debitore è un’impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003 o un Ente Pubblico “riconosciuto” che fornisce assistenza sanitaria. In presenza di una procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia:  concordata dalle parti in forma scritta;  prevista nella documentazione di gara;  non gravemente iniqua. È possibile definire una rateazione del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute. Gli interessi moratori sono individuati:  negli interessi legali di mora costituiti da una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U. e una componente fissa pari a 8 punti percentuali; ovvero  negli interessi concordati tra le imprese. Nell’ipotesi di responsabilità del debitore, qualora lo stesso non sia stato in grado di dimostrare “che il ritardato pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, il creditore ha diritto: ● al rimborso delle spese di recupero crediti; ● ad un importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno. NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE Sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che “risultano gravemente inique in danno del creditore”, ossia che:  escludono l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti;  nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura. Spetta al Giudice dichiarare, anche d’ufficio, la nullità della clausola.