COMMENTI IL
C.D. “BONUS PRODOTTI RICICLATI” 2024 |
Con l’art. 1, commi da 686 a 690, Legge n. 197/2022
(Finanziaria 2023) il Legislatore ha rifinanziato per il biennio 2023-2024 il
credito d’imposta già previsto dall’art. 1, comma 73, Legge n. 145/2018
(Finanziaria 2019), per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla
raccolta differenziata.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Alimentare
(MASE) con:
· il Decreto 2.4.2024, n. 132 ha definito le modalità
attuative del contributo in esame;
· il Decreto 17.11.2025, n. 353 ha approvato il modulo
di domanda / attestazione delle spese utilizzabili per la richiesta del
contributo relativo alle spese sostenute nel 2024;
· la News 18.11.2025 ha reso noto i termini per la
presentazione della domanda dell’agevolazione in esame.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il contributo è
riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano,
nel 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi
biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002,
imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati
dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. L’impresa
alla data di presentazione della domanda, deve:
· risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva
nel Registro Imprese;
· svolgere un’attività economica in Italia, ivi
disponendo di una sede principale / secondaria;
· essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale.
Non possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese:
· destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
· che si trovano in altre condizioni previste dalla
legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie
pubbliche o comunque a ciò ostative.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo, concesso nel limite delle
risorse disponibili (€ 5 milioni), è pari al 36% delle spese ammissibili,
fino all’importo massimo annuo di € 20.000. Nel caso in cui i bonus
complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto
delle risorse in proporzione all’agevolazione richiesta dal singolo
beneficiario. Il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in
relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si
configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.
SPESE AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli acquisti effettuati
nel 2024, di:
· prodotti finiti realizzati con materiali provenienti
dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli
imballaggi in plastica;
· imballaggi primari e secondari biodegradabili /
compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
-
gli
imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati
con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti
chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli
imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e
compostabili;
-
gli
imballaggi in legno non impregnati;
· imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta
differenziata della carta;
· imballaggi primari e secondari derivanti dalla
raccolta differenziata dell’alluminio;
· imballaggi primari e secondari derivanti dalla
raccolta differenziata del vetro.
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Il contributo non spetta per
gli acquisti di prodotti che, non essendo utilizzati nel ciclo produttivo del
soggetto richiedente, si configurano come merce oggetto di rivendita. |
Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame i prodotti
e gli imballaggi devono rispettare i requisiti tecnici (biodegradabilità,
computabilità, ecc.) contenuti nell’Allegato 1 del Decreto 2.4.2024, di seguito
riportato.
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Tipologia spesa |
Requisito tecnico |
Certificazione (1) |
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Prodotti realizzati con materiali
provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica – art.
4, comma 1, lett. a), DM 2.4.2024. |
a) ricontenuto di
materiale riciclato pari o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici
EER 15 01 02 “Imballaggi di plastica” e 19 12 04 “Plastica e gomma prodotti
dal trattamento meccanico dei rifiuti”. |
I prodotti devono possedere una
delle seguenti certificazioni: · certificazione di prodotto rilasciata sulla
base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo
accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di
certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta
differenziata; · certificazione di prodotto rilasciata sulla base
di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo accreditato ex
Regolamento UE n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente
da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma UNI EN ISO
14021; ·
dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
conforme alla norma UNI EN 15804 (per prodotti da costruzione) o alla norma
UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo accreditato ex Regolamento UE
n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta
differenziata. |
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b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 “Materie
plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di
altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati
nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti” o UNI 10667-16 “Materie
plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base
di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da
post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione” o UNI 10667-17
“Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche
eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da
post-consumo destinate all’impiego in processi metallurgici e siderurgici”. |
I prodotti devono essere corredati di
rapporti di prova che attestino la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI
10667-16 o UNI 10667-17. |
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Imballaggi primari e
secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432
inclusi quelli in carta e cartone (quelli in legno non impregnati) – art. 4,
comma 1, lett. b), DM 2.4.2024. |
Biodegradabilità
e compostabilità |
Gli
imballaggi biodegradabili e compostabili devono possedere una certificazione
che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432: 2002. Per gli imballaggi biodegradabili e
compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del
requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta
certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti,
mediante autovalutazione, che il prodotto venduto sia biodegradabile e
compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432. Le certificazioni ai sensi
della norma UNI EN 13432: 2002 sono equivalenti alle certificazioni prodotte
ai sensi della EN 13432: 2000. |
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Imballaggi primari e
secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta – art. 4, comma
1, lett. c), DM 2.4.2024. |
Contenuto di materiale riciclato post
consumo uguale o maggiore al 70%. |
I prodotti devono possedere
una delle seguenti certificazioni: ·
certificazione di prodotto rilasciata sulla
base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo
accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di
certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta
differenziata; ·
certificazione di prodotto rilasciata sulla
base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo
accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008 che attesti il contenuto di
riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità
alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; ·
dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)
conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata
da un organismo accreditato ex Regolamento UE n. 765/2008, che attesti il
contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata. |
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Imballaggi primari e secondari derivanti
dalla raccolta differenziata dell’alluminio – art. 4, comma 1, lett. d), DM
2.4.2024. |
Contenuto di materiale riciclato
post consumo uguale o maggiore al 60%. |
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Imballaggi primari e secondari derivanti
dalla raccolta differenziata del vetro – art. 4. comma 1, lett. e), DM
2.4.2024. |
Contenuto
di materiale riciclato post consumo uguale al 100%. |
(1) Le certificazioni devono essere
immediatamente riconducibili al prodotto per il quale si richiede
l’ammissibilità della spesa (ad esempio, collegare la certificazione alla
fattura di acquisto del prodotto).
Attestazione sostenimento delle spese
L’ammontare delle spese sostenute deve risultare da un’apposita
attestazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del
Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei
Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito
commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF. A tal
fine, il certificatore deve attestare:
· l’elenco delle spese ammissibili
al contributo nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si
considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e
2, lett. a), TUIR;
· l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo
produttivo del soggetto beneficiario;
· l’integrale pagamento delle fatture di acquisto
tramite il c/c intestato al soggetto beneficiario, con modalità tracciabili e l’immediata riconducibilità
degli stessi alle relative fatture;
· che l’impresa beneficiaria
non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, altri benefici che si
configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS
2024
Per accedere all’agevolazione riferita alle spese 2024 il soggetto
interessato deve presentare entro le ore 12.00 del 30.1.2026 un’apposita
domanda (disponibile in allegato) tramite la piattaforma gestita da INVITALIA
accessibile tramite SPID / CIE / CNS al seguente indirizzo
https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home
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Non rileva l’ordine temporale di invio delle
domande (non è un click-day). |
Nella domanda il soggetto beneficiario dichiara il possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa, compresi quelli di carattere tecnico relativi ai
beni rendicontati nell’Allegato 1, nonchè l’ammontare complessivo delle spese
sostenute. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
· attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese
relative ai prodotti / imballaggi agevolati;
· certificazioni tecniche di cui all’Allegato 1;
· fatture di
acquisto corredate dalla relativa documentazione di pagamento.
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Il credito d’imposta in esame:
· non è
tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva
ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti
negativi;
· è utilizzabile esclusivamente
in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel / Fisconline) utilizzando il codice tributo “7065”;
· è cumulabile
con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non
porti al superamento del costo sostenuto;
· è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all’Agenzia delle Entrate
dell’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’importo spettante.
Il MASE dopo aver verificato, tramite
l’RNA, il rispetto da parte del beneficiario del massimale previsto dai
Regolamenti “de minimis” procede alla registrazione dell’aiuto nel Registro.
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I beneficiari devono adempiere agli obblighi di
pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art.
125, Legge n. 124/2017, ossia indicazione in Nota integrativa ovvero
pubblicazione sul proprio sito Internet / portale dell’Associazione di
categoria di appartenenza. |