COMMENTI LE
NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE” |
Recentemente
è stato pubblicato sulla G.U. 27.3.2026, n. 72 il DL n. 38/2026, c.d. “Decreto
Fiscale” contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia
fiscale ed economica” (in vigore dal 28.3.2026), di seguito esaminate.
BASE IMPONIBILE IVA PERMUTE / DAZIONI DI PAGAMENTO
La Finanziaria 2026
ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 prevedendo che, a
decorrere dall’1.1.2026, la base imponibile delle operazioni permutative e
dazioni di pagamento è individuata “dal valore dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo
di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.
Ora, è previsto che
la nuova disposizione è applicabile alle operazioni effettuate in esecuzione
di contratti stipulati / rinnovati a decorrere dall’1.1.2026 (con clausola
di salvaguardia per i comportamenti pregressi e senza rimborsi d’imposta).
Ne consegue che per
i contratti stipulati fino al 31.12.2025 continua a trovare applicazione il
(precedente) criterio del valore normale.
RATEIZZAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO CESSIONE D’AZIENDA
Per i
soggetti che applicano i Principi contabili internazionali, in caso di cessione
d’azienda / ramo d’azienda l’avviamento negativo concorre alla formazione
del reddito / VAP in quote costanti nell’esercizio stesso e nei 4
successivi.
La rateizzazione è applicabile
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.
CONTRIBUTO IMPORTAZIONI INFERIORI A € 150
La Finanziaria 2026
ha introdotto, nel rispetto dalla normativa UE in materia doganale e fiscale,
un contributo (pari a € 2) alla copertura delle spese amministrative
correlate agli adempimenti doganali relativi alle importazioni di modico valore
(non superiore a € 150).
Ora, è previsto che
il contributo in esame non è applicabile alle spedizioni di beni importati
fino al 30.6.2026.
RITENUTA D’ACCONTO PROVVIGIONI AGENZIE VIAGGI
Con
la modifica del comma 5 dell’art. 25-bis, DPR n. 600/73 la Finanziaria 2026 ha
previsto, a decorrere dall’1.3.2026, a seguito della soppressione dello
specifico esonero, l’assoggettamento alla ritenuta a titolo d’acconto del 23%
delle provvigioni percepite:
·
dalle agenzie di viaggio e turismo;
·
dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente.
La ritenuta è
commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni ovvero al 20% delle stesse
se il percipiente dichiara al committente, preponente o mandante che
nell’esercizio dell’attività si avvale in via continuativa dell’opera di
dipendenti / terzi.
L’operatività della
nuova disposizione è stata ora prorogata all’1.5.2026.
IPER AMMORTAMENTO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Nell’ambito
della Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese, in
luogo del credito d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, l’iper
ammortamento per gli investimenti in:
·
beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale / rete
di fornitura;
·
beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia destinata
all’autoconsumo.
La maggiorazione
del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti:
·
effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 (entro tale data è necessario che
l’investimento sia “effettuato”, ai
sensi dell’art. 109, TUIR, non essendo prevista la possibilità di
“prenotazione” con effettuazione in data successiva);
·
in beni prodotti in uno Stato UE / SEE (Islanda, Liechtenstein e
Norvegia).
Ora,
con la modifica del comma 142 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, è stato soppresso
il vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in
uno Stato UE / SEE.
“NUOVO” CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0” 2026
A
favore delle imprese che:
·
hanno presentato la comunicazione preventiva prevista dall’art. 38, comma 10,
DL n. 19/2024 per accedere all’agevolazione “Transizione 5.0”;
·
hanno ricevuto dal GSE la conferma che l’investimento risponde
tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024;
·
non hanno potuto accedere al credito d’imposta a causa dell’esaurimento
delle risorse;
è
previsto un nuovo contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari
al 35% dell’ammontare richiesto nella predetta comunicazione, aumentato
delle spese sostenute per gli obblighi di certificazione (l’agevolazione
è concessa nel limite complessivo di € 537 milioni).
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Come desumibile dal Comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri 27.3.2026, n. 166 il Governo intende “valutare, in sede di
conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano
disponibili”. Merita evidenziare che in
risposta all’Interrogazione parlamentare 1.4.2026, n. 3-02582, il MiMiT ha
recentemente annunciato la disponibilità di ulteriori € 200 milioni destinati
alle imprese che hanno presentato la domanda di accesso al credito d’imposta
dal 7.11.2025. |
Entro il 30.4.2026, il GSE comunica
alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva
comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il credito
d’imposta in esame:
·
è utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE, esclusivamente
in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia
(Entratel / Fisconline). Ai fini della compensazione:
- non è applicabile
il limite pari a:
-
€ 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
-
€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel
quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la
previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a
concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di
pagamento è scaduto;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
·
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
/ componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
RITENUTA PREMI ATLETI DILETTANTI
Per i
premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive
dilettantistiche dal 28.3 al 31.12.2026 è fissata una soglia di
esenzione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 30, DPR n. 600/73 pari
a € 300 complessivi.
In caso di
superamento della soglia le somme sono assoggettate interamente a ritenuta.
RIPRISTINO REGIME DI TASSAZIONE DIVIDENDI / PLUSVALENZE
Con
la modifica degli artt. 58, 59, 87 e 89, TUIR e l’abrogazione dei commi da 51 a
55 dell’art. 1, Legge n. 199/2025, Finanziaria 2026, sono ripristinati:
·
il regime di tassazione dei dividendi;
·
il regime di tassazione delle partecipazioni (PEX);
applicabile
fino al 2025 dalle società di persone / capitali.
In sintesi, sono
soppresse le condizioni / requisiti introdotti dalla Finanziaria 2026
(partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore non inferiore a €
500.000), per l’applicazione:
·
dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione dei dividendi percepiti
da società di persone / capitali;
·
dell’esenzione (41,86% / 95%) della tassazione delle plusvalenze
realizzate su partecipazioni da società di persone / capitali.
Sono state
ripristinate inoltre le condizioni / requisiti di cui all’art. 27, comma 3-ter,
DPR n. 600/73 relativi all’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta
dell’1,20% sugli utili corrisposti a società non residenti a decorrere
dall’1.1.2026.
IMPOSTA DI BOLLO C/C SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE
FISICHE
Per i
soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto l’aumento da € 100
a € 118 dell’imposta di bollo sui c/c emessi dal 28.3.2026 (per le persone
fisiche l’imposta rimane fissata a € 34,20).